Al Sindaco
Al Presidente del Consiglio
Alla Segretaria Comunale
p.c. Comunità Montanana Montemaggiore
p.c. Comunità Montanana Montemaggiore
OGGETTO: richiesta di annullamento o revoca in autotutela della deliberazione adottata dalla Giunta N° 42 del 14/6/2011.
Caso strano ma vero, il Comune di Castel di Sasso è nella giunta della Comunità Montana di Monte Maggiore, nello stesso tempo paga un avvocato per opporsi al pagamento alla stessa Comunità Montana della propria quota dovuta per legge quale Comune membro, e senza pagare il contributo finanziario continua e restare in giunta.
I fatti
Nel 2008 prot. 280/95 la Comunità Montana di Monte Maggiore formulava l’ultima richiesta al Comune membro di Castel di Sasso il versamento del contributo alla Comunità come per legge relativo agli anni 1999 al 2007 per l’importo di € 56.279,41
Dopo 3 anni, dall’ultima richiesta di pagamento, in data 23/03/2011 è stato acquisito al protocollo dell’Ente n. 872 l’atto di citazione presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere, redatto dall’Avv. Rita Marotta in qualità di rappresentante e difensore della Comunità Montana “Monte Maggiore” nei confronti del Comune di Castel di Sasso ed in persona del legale rappresentante p.t., per veder condannare lo stesso al pagamento della somma di Euro 56.279,41 (euro cinquantaseimila duecentosettantanove/41), oltre interessi, in favore della parte attrice, a titolo di contributi finanziari dovuti dal Comune alla Comunità Montana per gli anni dal 1999 al 2007.
Il Capogruppo di Minoranza Giuseppe Perinella giudica gravissimo ed inammissibile il fatto che la presenza di detto debito, sia stato non soltanto non contabilizzato nei vari bilanci dal 2001 ad oggi, ma anche che l’esistenza dello stesso sia stato di fatto taciuta anche al Consiglio Comunale stesso.
La giunta Comunale in data 14/6/2011 delibera
1. Di conferire mandato per la difesa e la rappresentanza in giudizio all’Avv. Antonio D’Avino in Castel di Sasso ( ex assessore Comunale che non fu ricandidato nel 2010 dalla sua stessa Maggioranza) resosi disponibile all’incarico stesso per un compenso calcolato sulle tariffe minime degli onorari e diritti forensi, salvo più esatta quantificazione delle spese giustificate da rimborsare e dell’attività processuale, in rapporto al prosieguo della vertenza;
2. Di prenotare la spesa di € 4.000,00 (euro quattromila/00) all’intervento 1010203 ex Capitolo 530 del redigendo bilancio in corso di approvazione, e salvo più esatta quantificazione delle spettanze da prevedere ed impegnare sul prossimo Bilancio di esercizio.
Accertato che
L’affidamento di un incarico di assistenza legale da parte di un ente locale non può avvenire in assenza di un bando o un invito, in quanto deve scaturire da una valutazione comparativa dei curricula presentati dai candidati e deve essere necessariamente proceduto da una adeguata pubblicità dell’avviso contenente i criteri di valutazione, dai quali deve emergere l’iter logico con la motivazione che ha comportato la scelta, (Tar Calabria - Reggio Calabria, sezione I, nella sentenza 4 maggio 2007 n. 330).
Constatato che
il provvedimento adottato dalla Giunta che ha affidato un incarico di consulenza legale è oggetto di impugnazione, senza che vi fosse alcun bando né invito.
Accertato che
nel caso di affidamenti, non si può prescindere dall’osservanza di una procedura di evidenza pubblica, ed è, pertanto, necessario procedere nel rispetto dei principi, di chiara ispirazione comunitaria, di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
Richiamando
Conforme giurisprudenza (T.A.R. Calabria, Catanzaro, 2.5.2006, n. 453; T.A.R. Campania, Napoli, II, 23.3.2004 n. 3081; 18.12.2003 n. 15430) fa rilevare che, l’atto di conferimento dei servizi legali, compresa la consulenza e il patrocinio innanzi a tutti i Tribunali, rientra nel novero di quegli atti e provvedimenti che, non essendo in alcun modo riconducibili alle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, sono riservati alla dirigenza e non invece alla Giunta Comunale, come invece erroneamente adottato dal Comune di Castel di Sasso.
Accertato che
l’art. 125, 11° comma, prevede che per servizi di importo pari o superiore a € 20.000,00 - e fino alle soglie di cui al comma 9 (€ 193.000,00 per le stazioni appaltanti che non siano autorità governative centrali) - l’affidamento mediante cottimo fiduciario avviene “nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante”; mentre per servizi inferiori a € 20.000,00= “è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del servizio”.
Accertato che la delibera di giunta non ha tenuto conto della
Circolare anti sprechi N° 2 del 22/1/2010 del Ministero dell’Economia, prevede che Collaborazioni e consulenze: la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza da inserire nel bilancio annuale del Comune nell'anno 2011,non potrà essere maggiore del 30% rispetto a quella sostenuta nell’anno 2004.
Inoltre è fatto obbligo alle Pubbliche Amministrazioni, di pubblicare sul proprio sito web: provvedimenti di incarichi di collaborazione o consulenza, soggetti percettori, ragione dell’incarico e ammontare erogato. A partire dalla data della pubblicazione delle informazioni elencate, vi è la decorrenza delle consulenze.
Accertato che
Il Capo gruppo di Minoranza Giuseppe Perinella per i motivi su esposti chiede:
l’annullamento o la revoca in autotutela della deliberazione adottata dalla Giunta in data 14/6/2011 N° 42, nonché la determina N° 22 del 12/7/2011 di acconto all’Avvocato D’Avino di € 1000,00 per anticipata fattura pro forma.
l’annullamento o la revoca in autotutela della deliberazione adottata dalla Giunta in data 14/6/2011 N° 42, nonché la determina N° 22 del 12/7/2011 di acconto all’Avvocato D’Avino di € 1000,00 per anticipata fattura pro forma.
Inoltre il debito di EURO 56.279,41 verso la Comunità Montana , prima deve essere contabilizzata dal Comune ,come passività pregresse, e dovrà essere inserite nel Bilancio Comunale e approvato dal Consiglio Comunale come debiti fuori bilancio, avendo tutti i requisiti di legge di “debito fuori bilancio”. E' prorogativa solo ed esclusivamente del Consiglio Comunale approvare i debiti fuori Bilancio, previo risorse finanziarie, ogni altra forma è illegittima.
La presente è inviata per conoscenza anche alla Comunità Montana di Monte Maggiore per informazioni, quale Ente creditore.
Il Capogruppo di Minoranza
La presente è inviata per conoscenza anche alla Comunità Montana di Monte Maggiore per informazioni, quale Ente creditore.
Il Capogruppo di Minoranza