Con contratto rep. 1/2011 del 5 gennaio 2011, registrato presso l’Agenzia delle Entrate di S. Maria C.V., il Sindaco conveniva e disciplinava l’affidamento in concessione della gestione dell’impianto natatorio denominato “Piscina Comunale” con sede in Castel di Sasso, alla via S.Marco; in favore della Polisport ACEF Maddaloni , alle condizioni ivi puntualmente indicate;
- che nel predetto contratto il canone concessorio è stato fissato in € 7.100,00sulla base dell’offerta economica oggetto dell’aggiudicazione. Tra l’altro la Polisport è riportato che si impegnava a versare gli importi dovuti a titolo di consumi per la somministrazione del Gas,dell’energia elettrica, acqua,Tarsu,nonché a corrispondere i diritti per la registrazione del contratto.
Il contratto di fitto fu predisposto e firmato dal Sindaco, eventuali carenze o non chiare clausole garantiste per il Comune, ( rescissione immediata del contratto), sono di esclusiva responsabilità del Sindaco .
Per il Capo gruppo Perinella il contratto firmato dal Sindaco con A.C.E.F si è rilevato un contratto senza garanzie, con azioni e spese giudiziarie per il recupero credito, si evidenziano:
1) non fu inserita la clausola della voltura delle utenze Enel a carico di ACEF, per non perdere i benefici del mutuo Regionale dei pannelli solari da parte del Comune.
2) Non fu inserita la clausola delle volture utenze, acqua, e metano per il riscaldamento piscina.
3) Non fu inserita la clausola risolutoria in caso di mancato pagamento della quota di canone dopo il primo mese.
4) Non fu inserito il rinnovo della polizza fideiussoria , né la polizza assicurativa globale fabbricati,sull’immobile e sugli impianti in esso contenuto.
5) Non fu inserita la polizza per responsabilità civile verso terzi e gli utenti della piscina.
6) Non fu inserito il pagamento dei contributi assicurativi e del contratto di lavoro ai dipendenti della piscina.
Accertato che:
dai dati ufficiosi in nostro possesso la Polisport ACEF Maddaloni si è resa gravemente inadempiente non corrispondendo i canoni dal mese di luglio dell’anno 2011 al mese di marzo dell’anno 2012 per complessivi € 60.350,00(sessantamilatrecentocinquanta/00); inoltre, il concessionario non ha provveduto al pagamento dei consumi dovuti per la somministrazione dell’energia elettrica (per € 16.948,97), del gas metano sino al 12/01/2012 (per € 42.209,45), resta da quantificare tutto il consumo di acqua e tutti i tributi vari, dovuti per legge al Comune.
A tali importi vanno aggiunte le somme dovute per i consumi dell’energia elettrica per i mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre dell’anno 2011, fino ad oggi, importi secondo la ragioneria del Comune, non quantificabili perché ancora non fatturati da parte della società erogatrice. Vanno altresì aggiunte altri debiti le somme relative ai consumi del gas metano dal 12/01/2012 alla data del rilascio dei locali.
Preso atto che:
Il Capo gruppo Perinella , nonostante le ripetute interrogazioni ( rimaste tutte senza risposta) , rivolte al Responsabile del Servizio per conoscere in forma ufficiale l’ammontare dei debiti contratti da A.C.E.F a danno del comune di Castel di Sasso.
La maggioranza, solo dopo 7 mesi dal mancato pagamento del primo canone mensile di locazione, si accorge dei debiti di ACEF, verso il comune e affida l’incarico al legale, per recupero crediti accumulatosi per mesi.
Si accerta che:
Il Responsabile del Servizio Ragozzino il 28/02/2012 emette mandato di pagamento all’avvocato D’Avino per la fattura in acconto di € 1.139,20.
Il Responsabile del Servizio Ragozzino il 21/09/2012 emette mandato di pagamento all’avvocato D’Avino per la fattura a saldo di € di € 6.111,02.
Totale importo pagato dal Comune al Legale: (acconto + saldo) è pari a € 7.250,22 oltre IVA e contributi per legge.
Il responsabile del Servizio, nelle due determine si preoccupa di riportare l’importo delle parcelle dovute all’avvocato, pari a € 7.250,22 e non riporta la somma che l’avvocato ha recuperato da A.C.E.F per il Comune. Nella determina, il responsabile non chiarisce, se il recupero credito è avvenuto per trattativa privata o a seguito di Giudizio stragiudiziale ai fini di un’equa parcella.
Per il capo gruppo di minoranza una parcella di € 7.250,22 per un recupero credito è eccesiva, non adeguata all’importanza dell’opera prestata.
Si precisa che:
nel consiglio comunale del 5 settembre 2012, la maggioranza ha deliberato e approvato col voto contrario della minoranza la “Modifica art.25 comma 2 del regolamento comunale sugli affidamenti in economia di cui alla delibera C.C. n. 38 del 25/09/2009”.
In parole povere con questa modifica alla delibera è affidato al Responsabile del Servizio Dott. Ragozzino la facoltà di poter spendere o affidare incarichi direttamente a un soggetto idoneo, individuato dallo stesso responsabile fino alla spesa di € 40.000,00 (ex 80.000.000 milioni di vecchie lire).
Và sottolineato che, la legge prevede per il responsabile del Servizio nell’affidare l’incarico all’avv. D’avino doveva rispettare le norme del Decreto legislativo 12 aprile 2006 N° 163. Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e precisamente quanto disposto dall’ Art. 125. Lavori, servizi e forniture in economia Comma 11 che recita:
l'affidamento dell’ incarico, mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di economicità trasparenza, efficacia, rotazione,e parità di trattamento. L’affidamento deve essere proceduto da invito ad almeno 5 concorrenti individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante..
Per il Capo gruppo Perinella l’incarico e il pagamento delle parcelle da parte del Responsabile del Servizio all’avvocato D’avino relativo al recupero crediti della piscina per l’importo di € 7.250,22 è illegittima, per il mancato rispetto dei principi di economicità verso il comune, assenza di più preventivi, mancata trasparenza e rotazione degli incarichi legali.
Inoltre dal 24/01/2012, è in vigore il decreto Monti sulle liberalizzazioni, che all’art. 9 statuisce che “L’avvocato D’Avino, deve rendere noto al Comune di Castel di Sasso, il grado di complessità dell’incarico, fornendo tutte le indicazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale”.La misura del compenso, da riportare per iscritto, deve essere adeguata all’importanza dell’opera, con indicazione di tutte le voci di costo dell’importo .
Non si evince la comunicazione al Comune da parte del legale dell’ammontare netto del recupero credito da parte dell, ACEF al Comune di Castel di Sasso.
Il capo gruppo Perinella è indignato nei confronti del Responsabile del Servizio, per la mancata applicazione della legge 69/2009, che prevede per il Comune di Castel di Sasso di pubblicare sul proprio sito Web, in modo permanente, visibili e accessibili ai cittadini, i dati relativi al trattamento economico complessivo della Segretaria comunale, dei dirigenti, nonché gli incarichi conferiti ai legali e gli incarichi a tecnici per progettazione e direzione lavori ai dipendenti interni ed esterni al Comune.