Con Sentenza della Corte Costituzionale n. 335 del 15/10/2008 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma relativa all’applicazione della tariffa per lo smaltimento delle acque reflue (per quanto riguarda il nostro Comune, si tratta della quota annuale addebitata nella bolletta dell’acqua).
Nello specifico la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, co. 1, legge n.36/1994 (Disposizioni in materia di risorse idriche), sia nel testo originario, sia nel testo modificato dall’art. 28 della legge n.179/2002 (Disposizioni in materia ambientale), nella parte in cui prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti «anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi» specificando nelle motivazioni che il giudizio travolge, stante la perfetta analogia, anche l’art.175 del D.L. n.152/2006 (il quale aveva abrogato la disciplina precedente con una norma sostanzialmente identica) e ha dichiarato, altresì, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l’illegittimità costituzionale dell’art. 155, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nella parte in cui prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti «anche nel caso in cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi».
Più sinteticamente, la Corte ha stabilito che la norma denunciata, eliminando ogni diretta relazione tra il pagamento della tariffa per lo smaltimento delle acque reflue e l’effettivo svolgimento del servizio che tale pagamento dovrebbe retribuire, ha irragionevolmente disciplinato il pagamento della quota in modo non coerente con la sua natura di corrispettivo contrattuale. La quota in questione richiesta agli utenti della fornitura idrica, non configura infatti una tassa ma il corrispettivo di un servizio il quale, nei casi in cui manchino gli impianti, non viene erogato. Tutto ciò viola l’articolo 3 della Costituzione in quanto discrimina chi paga la tariffa senza ricevere in cambio il servizio.
ha stabilito:
1) l'incostituzionalità del pagamento della tariffa relativa al servizio di depurazione, nel caso in cui l'Utente non ne usufruisca (assenza o temporanea inattività dell'impianto di depurazione acque reflue);
2) l'obbligo per i gestori di rimborsare la quota di tariffa non dovuta riferita al servizio di depurazione, al netto degli oneri deducibili (costi sostenuti dal gestore per le attività di cui sopra) e comprensiva degli interessi maturati.Si aggiunga che tale versamento era altresì assoggettato ad IVA, con ulteriore aggravamento di spesa da parte degli utenti dei servizi idrici. La dichiarazione di illegittimità della norma determina così, per il futuro, che non è più richiedibile da parte delle aziende erogatrici dell’acqua, la tariffa per depurazione e fognatura laddove non sia seguita dalla controprestazione del servizio.
Nel Comune di Castel di Sasso esistono solo due impianti di depurazione: quello di Strangolagalli temporaneamente inattivo e quello di Ponte dell’Olio, anch’esso inattivo. Risulta inesistente l'impianto di S.Marco , dove le acque reflue vengono immesse direttamente nel Vallone Maltempo.La maggioranza ha ritenuto opportuno applicare trattamenti diversi :di inviare sola a una parte dei cittadini del Comune, e precisamente ai cittadini delle frazioni di Prea,Cisterna, Sasso, Arbusti, Morrone, Maranisi ,Vallata e Strangolagalli le bollette del pagamento delle acque reflue, che scaricano nel depuratore di Strangolagalli.
Che l’impianto di Strangolagalli, essendo un impianto di pretrattamento, che serve solo alcune frazioni del Comune, tecnicamente e giuridicamente non può essere annoverato tra gli impianti di depurazione dei reflui, poiché questi non subiscono alcun abbattimento del carico inquinante, ma solo una procedura di grigliatura del materiale solido con fanghi.
Si evidenzia che su detto impianto sono in corso lavori (di ammodernamento e di completamento come da foto allegate ), con aggiunta di nuovi macchinari, per adeguamento del sito tra gli impianti di depurazione dei Reflui.
Visto che una parte dei cittadini hanno corrisposto indebitamente il canone relativo al pagamento del servizio di depurazione, PER UN SERVIZIO in temporanea inattività.
il Capo gruppo di Minoranza chiede la restituzione delle somme non dovute, come riportato nell'allegata interrogazione al Sindaco .
FOTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI STRANGOLAGALLI, AGGIORNATE AL 29/12/2012 ,EVIDENTI I LAVORI IN CORSO DI INSTALLAZIONE DI NUOVI IMPIANTI E MACCHINARI.
Interrogazione
Al Sindaco del Comune di Castel di Sasso
Al Presidente del Consiglio
Oggetto: rimborso canone depurazione delle acque reflue.
Il sottoscritto Consigliere Giuseppe Perinella presenta la seguente interrogazione.
Premesso,
che l’impianto di Strangolagalli, essendo un impianto di pretrattamento, che serve solo alcune frazioni del Comune, tecnicamente e giuridicamente non può essere annoverato tra gli impianti di depurazione dei reflui, poiché questi non subiscono alcun abbattimento del carico inquinante ma solo una procedura di grigliatura del materiale solido,(con fanghi);
che nel 2012 i cittadini hanno corrisposto indebitamente il canone relativo al pagamento del servizio di depurazione( per l’anno 2011 ),PER UN SERVIZIO MANCANTE per la temporanea inattività dell'impianto di depurazione acque reflue);
che la sentenza della Corte Costituzionale n°335 del 08/10/2008 ha stabilito che i canoni relativi ai servizi di fognatura e depurazione sono dovuti solo se il servizio è stato effettivamente istituito e il depuratore è funzionante, dichiarando illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 1 della legge 05/01/1994 n°36, dell’art. 28 della legge 31/07/2002 n°179 e dell’art.155, comma 1 del D.L. 3/04/06 n° 152;
che pertanto, secondo quanto stabilisce la legge, il Comune è tenuto alla restituzione delle somme non dovute.
quanto sopra si CHIEDE
1)come l’Amministrazione Comunale intenda ottemperare alla sopraindicata sentenza;
2con quali modalità ed in quali tempi (rapidi) il Comune intende restituire ai cittadini le somme illegittimamente incassate a titolo di canone di depurazione acque anche in considerazione del fatto che tali somme di questi tempi possono recare sicuro giovamento alle famiglie;
3)di istituire uno sportello Comunale per i cittadini adibito esclusivamente ai rimborsi del suddetto canone e al trattamento delle relative pratiche garantendo tempi di rimborso rapidi e certi.
Il Consigliere Comunale.
Castel di Sasso 14/1/2013