Nel caso di esproprio di un'area non edificabile, l'indennità è determinata
in base al criterio del valore agricolo, tenendo conto delle colture
effettivamente praticate sul fondo e del valore dei manufatti edilizi
legittimamente realizzati, anche in relazione all'esercizio dell'azienda
agricola, senza valutare la possibile o l'effettiva utilizzazione diversa da
quella agricola. Se l'area non è effettivamente coltivata, l'indennità è
commisurata al valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura
prevalente nella zona fondo e del valore dei manufatti edilizi legittimamente
realizzati. I VAM sono regolamentati dalla seguente normativa:
- D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 art. 40-42 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità (Testo A)"
- L. 22-10-1971 n. 865 art.16 "Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica, norme sulla espropriazione per pubblica utilità".
II Valore agricolo medio è determinato ogni anno, entro il 31 gennaio, dalla
Commissione Provinciale Espropri nell'ambito delle singole regioni agrarie, con
riferimento ai valori dei terreni considerati liberi da vincoli di contratti
agrari, secondo i tipi di coltura effettivamente praticati, e rilevati
nell'anno solare precedente.I Valori sono espressi in Euro per ettaro.Chi vuole saperne o fosse interessato sul valore dei terreni di Castel di Sasso può continuare a leggere sul sito Agenzia delle Entrate :