Il
servizio di polizia rurale ha lo scopo di assicurare, nel territorio del
Comune, la regolare applicazione delle leggi, dei regolamenti e delle
disposizioni che interessano in genere le coltivazioni, le attività agricole,
la difesa del territorio e la realtà rurale nella sua globalità. Scopo finale è
quello di far crescere una diffusa mentalità civile in tutti gli ambiti rurali.
Il Servizio di Polizia Rurale è diretto
dal Sindaco del Comune e svolto dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia
Municipale, nonché da tutti gli altri Ufficiali ed Agenti di P.G. ai sensi
dell'art. 57 del c.p.p.
Il Servizio di Polizia Rurale può anche
essere svolto da altro personale del Comune addetto alla
custodia, vigilanza e conservazione dal
patrimonio comunale e dall'eventuale consorzio per le strade vicinali di uso
pubblico.
Per chi fosse interessato si riporta il regolamento
approvato composto di di 23 articoli.
Allegato
A)
REGOLAMENTO
DI POLIZIA RURALE DEL COMUNE DI CASTEL DI SASSO
ART. 1 IL
SERVIZIO DI POLIZIA RURALE
Il servizio di Polizia Rurale si propone di assicurare
nell'ambito del territorio comunale l'applicazione delle leggi e dei
regolamenti dello Stato, della Regione Campania e del Comune nell'interesse
generale dell'esercizio dell'attività agricola, nonché nel miglioramento e
valorizzazione delle condizioni di vita sociale
nell'ambito rurale.
Un particolare rilievo sarà dato a tutte quelle norme o
parti di norma che perseguono la ricerca di
una possibile compatibilità tra l'esercizio delle
attività connesse all'agricoltura ed all'allevamento
con la tutela attiva dell'ambiente e l'insediamento
abitativo umano.
ART. 2 IL REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE
Il presente regolamento disciplina il Servizio di Polizia
Rurale nell'ambito agricolo rurale e/o paesaggistico, come risulta dalla
zonizzazione prescritta dal Piano Regolatore Generale.
Il presente regolamento si applica anche a tutti gli
ambiti compresi nel perimetro urbanizzato e che
a vario titolo sono interessati da attività che di norma
vengono esercitate in ambito agricolo-rurale.
ART. 3 I SOGGETTI E LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI POLIZIA
RURALE
Il Servizio di Polizia Rurale è diretto dal Sindaco del
Comune e svolto dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Municipale, nonché da tutti gli altri Ufficiali
ed Agenti di P.G. ai sensi dell'art. 57 del c.p.p.Il Servizio di Polizia Rurale può anche essere svolto da
altro personale del Comune addetto alla custodia, vigilanza e conservazione dal patrimonio
comunale e dall'eventuale consorzio per le strade vicinali di uso pubblico
ART. 4 ORDINANZE DEL DIRIGENTE
Al Dirigente preposto, ai sensi del D.Lgs.267/2000,
spetta la facoltà di emettere ordinanze di cui al presente regolamento.Le ordinanze di cui trattasi devono contenere, oltre alle
indicazioni delle persone a cui sono indirizzate, la motivazione, il preciso
oggetto per il quale sono emesse, il termine assegnato per l'adempimento, le disposizioni legislative o
regolamentari in base alle quali è stata fatta l'intimazione e le sanzioni
comminabili a carico degli inadempienti.
ART. 5 ACCENSIONE DI FUOCHI
Fuori dal centro abitato è consentito accendere fuochi
per scopi agricoli.Le ramaglie ed i residui del
taglio di boschi o siepi
vanno accatastati fino alla loro completa essiccazione e quindi possono essere
bruciati.Si dovranno usare, in ogni caso, tutte le precauzioni
necessarie ad evitare danni o disturbo a terzi.
Dovrà essere rispettata, pertanto, una distanza minima di
mt. 100 dalle case, dagli edifici in genere,dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai covoni di
paglia, fieno o foraggio, dalle strade di scorrimento e
da qualsiasi altro
deposito di materie infiammabili o combustibili. In ogni caso per l’accensione di fuochi dovranno essere
rispettate le prescrizioni stabilite dagli Enti competenti.E’ vietata l’accensione di fuochi in presenza di vento
che indirizzi il fumo verso abitazioni o strade vicine, anche se poste a distanza maggiore
di mt.100.Il proprietario del fondo, o chi ne gode dell’uso, è
responsabile del rispetto delle succitate norme,deve essere presente anche in modo opportuno fino a che
il fuoco sia spento ed effettuare opportuna sorveglianza.La combustione dei sacchi di plastica (di concimi, ecc.),
dei contenitori dei Prodotti Fitosanitari,delle legature plastiche ad uso
imballaggio di paglia, fieno o foraggio è punita come attività di smaltimento
rifiuti non autorizzata ai sensi del D.L.vo 22/97 e successive modifiche ed
integrazioni.
ART. 6 DEFLUSSO DELLE ACQUE
I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via
naturale le acque di fondi situati più a monte non possono impedire in alcun modo il libero deflusso di
dette acque.I proprietari di terreni attigui a strade devono invece
impedire, tramite adeguate lavorazioni o eventuale realizzazione di fossi,
previa autorizzazione dell’autorità competente, che l’acqua,derivante da
precipitazioni atmosferiche, defluisca verso ed attraverso le strade stesse.E’ inoltre vietata l’esecuzione di qualsiasi altra opera
tale da arrecare danni ai terreni vicini ed alle
strade.E’ fatto obbligo di provvedere al ripristino o alla
realizzazione, ove mancante, di fossi di scolina per
il deflusso delle acque meteoriche.Sono vietate le piantagioni che si estendono dentro i
fossi, canali e corsi d’acqua,anche tra confini di proprietà private, le quali possano restringere la
sezione normale di deflusso delle acque.
ART. 7 SPURGO DI
FOSSI E DI CANALI
Ai proprietari di terreni soggetti a servitù di scolo di
fossi o canali privati, è fatto obbligo di provvedere a che tali fossi o canali
vengano tenuti costantemente sgombri in maniera che anche nel caso di piogge continue e quindi di piene, il deflusso
delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno delle proprietà contermini e delle eventuali vie
contigue.I fossi delle strade comunali e rurali devono, a cura e
spese dei frontisti, dei consortili e dei proprietari limitrofi, essere oggetto
di manutenzione periodica, almeno 1 volta ogni anno.
In caso di trascuratezza o di inadempienza dei suddetti
soggetti nel termine prescrittogli dal Comune, l’Amministrazione farà eseguire
detti lavori in forma coercitiva a spese dell’inadempiente,ferma restante l’omissione accertata.
ART. 8 DIRAMAZIONI O ACCESSI
Gli accessi o diramazioni dalle strade comunali, vicinali
o interpoderali, a fondi e fabbricati laterali, che si immettono a monte della strada, devono essere
pavimentati con lo stesso tipo di materiale di cui è
composta la strada sulla quale accede (in caso di
asfalto è consentita la pavimentazione in cemento) per la lunghezza dell’accesso e, se l’accesso è
più lungo di mt.20, per almeno mt.20.
ART. 9 RECISIONE DI RAMI PROTESI E MANUTENZIONE DEI
TERRENI INCOLTI
I proprietari dei fondi sono obbligati a tenere regolate
le siepi vive in modo da non restringere e danneggiare le strade nonché a
tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale, fino ad un’altezza
di metri 4,50 dal suolo, per
non impedire la libera visuale,il transito dei veicoli ed occultare l’eventuale segnaletica. Devono,
inoltre, provvedere a che i rami non danneggino i cavi della pubblica illuminazione o delle
linee telefoniche. Sono, altresì, obbligati ad asportare le ramaglie ed a ripulire la sede stradale ed
il marciapiede.
I proprietari e/o conduttori di fondi situati vicino ad
abitazioni ed edifici, anche nel centro abitato,sono
tenuti a provvedere costantemente allo sfalcio delle
erbe ed alla recisione di arbusti, rovi e piante spontanee che dovessero
invadere, anche parzialmente, le superfici incolte onde evitare lo stanziamento e la proliferazione di animali molesti e/o
nocivi.
In caso di trascuratezza o di inadempienza del
proprietario o di chi per esso, il Comune imporrà l’esecuzione dei lavori entro un determinato lasso di
tempo. In caso di mancata ottemperanza,l’Amministrazione farà eseguire i lavori a spese dell’inadempiente,
ferma restante la sanzione accertata.
ART. 10 ARATURA ED IRRIGAZIONE DEI TERRENI
I frontisti delle strade pubbliche, vicinali e/o di uso
pubblico, non possono lavorare i loro fondi fino al confine delle strade, ma devono formare lungo di esse
regolari capitagne o capezzagne in modo da poter volgere l’aratro o qualsiasi mezzo agricolo
senza arrecare danno alle strade, alle siepi ed ai fossi.Dette capitagne o capezzagne devono avere una larghezza
non inferiore a mt. 2 qualora l’aratura sia perpendicolare alla strada e non inferiore a mt. 1 negli
altri casi. La larghezza è misurata dal margine della strada o dalla
delimitazione del fosso o dal margine superiore/inferiore della scarpata.Una capitagna di mt. 2 dovrà essere tenuta anche dall'argine
dei corsi d'acqua pubblici, salvo ulteriori restrinzioni particolari.In ogni caso, per i terreni adiacenti all’intersezioni
stradali, si osserva quanto previsto dal D. Lgs. 285/1992 (Codice della Strada).Le fasce di rispetto dovranno essere periodicamente
sfalciate a cura del coltivatore del fondo.E' fatto comunque assoluto divieto di occupare, anche
parzialmente, le strade durante la lavorazionedei terreni.L’inosservanza di tali regole comporterà per il
contravventore:
- Sanzione pecuniaria;
- Pulizia e la riparazione di eventuali danni provocati a
strade, argini o fossi;
- Obbligo di formazione della regolare capitagna o
capezzagna entro 30 (trenta) giorni
dall'accertamento della infrazione.
L'irrigazione dei terreni confinanti le strade di scorrimento
deve essere eseguita in modo tale che le
acque non cadano od invadano la sede stradale, al fine di
evitare inconvenienti e pericoli alla circolazione.
ART. 11 DILAVAMENTO DEI TERRENI - PREVENZIONE ED
INTERVENTI
Sarà cura del proprietario e del conduttore di terreni
situati in aree particolarmente sensibili aifenomeni di dilavamento, intervenire limitando l'effetto
di tali fenomeni sia attraverso un'opera diprevenzione (tecniche di aratura conformi, scelta di
adeguate colture, ecc.) che di ripristino previa autorizzazione dell’autorità competente (rimboschimento e
rinforzo pendii, adeguate opere di scolodelle acque, ecc.).
In caso di inerzia del proprietario, dette opere possono
essere ordinate dal Dirigente preposto.
MALATTIE ED INTERVENTI IGIENICO – SANITARI MALATTIE DEL
BESTIAME
ART. 12 OBBLIGO DI DENUNCIA
I proprietari o detentori di animali, a qualunque titolo
posseduti, sono obbligati a denunciare al Sindaco ed al Servizio Veterinario dell'A.S.L. di Caserta
qualsiasi caso di malattia infettiva o diffusiva degli animali o qualunque caso di morte per
malattia infettiva compresa fra quelle indicate nell'art. 1 del Regolamento di Polizia Veterinaria n. 320/54
e successive modifiche.
ART. 13 ISOLAMENTO PER MALATTIE CONTAGIOSE
Nel caso di malattia infettiva o diffusiva, anche prima
dell'intervento dell'Autorità Sanitaria a cui è stata inoltrata denuncia, il proprietario o conduttore di
animali infetti o sospetti di esserlo dovrà provvedere al
loro isolamento, evitando specialmente
l'uso di abbeveratoi comuni e corsi d'acqua. I proprietari ed i conduttori di animali infetti o
sospetti di esserlo dovranno uniformarsi a tutte le disposizioni impartite dalle competenti Autorità
Sanitarie.I proprietari di cani, gatti ed altri animali domestici
devono uniformarsi alle disposizioni impartite dalle Autorità Sanitarie locali per quanto riguarda
vaccinazioni anagrafe e/o trattamenti sanitari atti a prevenire malattie infettive.
ART. 14 DENUNCIA DI ANIMALI MORTI
Ogni caso di morte sospetta di animali deve essere
segnalato dal proprietario al Servizio Veterinario
dell'A.S.L. di Caserta, ai sensi dell'art. 264 del
T.U.L.L.S.S. n.1265/34; la carogna dev’essere isolata
con le debite precauzioni
in attesa delle disposizioni impartite dall’ Autorità Sanitaria competente.
ART. 15 ACCERTAMENTO DELLA CAUSA DI MORTE
Il Veterinario di Distretto, non appena informato
dell'avvenuto decesso sospetto di animali, deve accertare
la causa di morte e stabilire la destinazione
delle spoglie rilasciando la certificazione prevista dalla normativa vigente.
ART. 16 ANIMALI MORTI PER MALATTIE INFETTIVE
Quando la morte sia da addebitarsi ad una delle malattie
infettive di cui all'allegato 1 del D.P.R.320/54, la carogna deve essere isolata con le debite
precauzioni in attesa delle disposizioni impartite dall'Autorità Sanitaria competente.
ART. 17 SPOSTAMENTO ANIMALI MORTI
Lo spostamento di animali morti dai singoli allevamenti
ai depositi frigoriferi di stoccaggio, agli impianti di trasformazione industriale delle spoglie od
ai luoghi di distruzioni deve avvenire nel rispetto della normativa vigente prevista dal D.L.vo
508/92 e successive modificazioni.Anche per gli animali da guardia e/o compagnia (cani,
gatti, ecc.) morti si devono rispettare le norme previste dal D.L.vo 508/92 e successive
modificazioni.
ART.18 CANI VAGANTI
E’ vietato lasciare i cani liberi di vagare. E’ fatto
obbligo al possessore di legarli o di tenerli in idoneo box.
MALATTIE DELLE PIANTE E LOTTA CONTRO GLI ANIMALI NOCIVI
ART. 19 DIFESA DELLE PIANTE
In caso di comparsa di particolari crittogame, insetti od
altri animali, nocivi all'agricoltura, il Sindaco,
d'intesa con l'Ispettorato Provinciale
dell'Agricoltura e con l'Osservatorio per le Malattie delle Piante competente per territorio, impartisce di
volta in volta disposizioni per la lotta contro tali parassiti.
E' fatto obbligo ai conduttori dei fondi agricoli, a
qualunque titolo, di denunciare all'Autorità Comunale
ed all'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura
di Caserta la comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame
o comunque di malattie o deperimenti
animali e/o sconosciuti che appaiano diffusibili o pericolosi nonché
di applicare contro essi
i rimedi ed i mezzi di lotta che venissero indicati come idonei.Chiunque, al fine di proteggere le colture od i prodotti
agricoli, collochi esche avvelenate o sparga sostanze velenose che possano arrecate danno alle persone
od agli animali domestici è tenuto a comunicare all'Autorità competente ed a collocare e
mantenere lungo i confini del fondo, per tutto il periodo di efficacia del veleno, tabelle (a fondo giallo
e scritta nera) recanti ben visibile la scritta: Attenzione! Terreno avvelenato oppure Attenzione! Coltura
trattata con veleni.
ART. 20ACQUISTO, DETENZIONE ED IMPIEGO DEI PRODOTTI
FITOSANITARI
L'acquisto e l'uso di Prodotti Fitosanitari molto
tossici, tossici o nocivi è subordinato al possesso delpatentino secondo quanto previsto dal D.P.R. 290/2001 e
successive modificazioni.Il titolare del patentino,e più in generale chi ne fa
uso, è responsabile del trasporto, della conservazione ed utilizzazione in modo
appropriato dei suddetti prodotti.In particolare deve curare che:- il locale di deposito e conservazione dei prodotti
fitosanitari non sia adibito alla conservazione di derrate alimentari e/o mangimi;- il locale deve essere accessibile direttamente dall'esterno,
chiuso a chiave, asciutto, fresco,areato, facilmente pulibile;- durante la preparazione delle miscele vengano attuate
tutte le disposizioni riportate sulle etichette dei prodotti impiegati, in particolare sia
rispettata la soglia di massimo dosaggio consentito e l'utilizzo dei sistemi di sicurezza individuali per gli addetti alle operazioni.Nel corso dei trattamenti con prodotti fitosanitari
(insetticidi,fungicidi, diserbanti, anticrittogamici,ecc.), deve essere adottata ogni cautela per evitare che
le miscele raggiungano edifici ed areepubbliche o private, strade, altre colture, corsi
d'acqua, pozzi, sorgenti, ambiti naturali tutelati o
arrechino disturbo alla popolazione.
All'interno dei centri abitati è vietato l'uso dei
prodotti fitosanitari molto tossici e tossici; è fatta
eccezione nel caso di specifiche e dimostrabili necessità
di ordine fitopatologico.E’ vietato l’uso dei prodotti fitosanitari classificati
molto tossici – tossici e nocivi ai minori di 18anni e per scopi non agricoli.E’ inoltre vietato effettuare i trattamenti con qualsiasi
tipo di prodotto fitosanitario a distanza minore di metri 10 (dieci) dalle abitazioni, edifici,
luoghi pubblici e relative pertinenze, dallasponda dei fiumi e sorgenti, dai ricoveri di animali ed a
distanza minore di metri 5 (cinque) dalconfine di terreni altrui e da strade pubbliche o ad uso
pubblico.Nelle colture a terra (mais, soia) è consentito l'uso
delle irroratrici a barra regolate ad una pressione
tale da evitare qualsiasi fenomeno di dispersione e/o
deriva.Nei fondi che si trovano in aperta campagna, i
trattamenti sono consentiti con i seguenti limiti:- il getto contenente la miscela non deve raggiungere
persone, mezzi o beni transitanti lungo lestrade; qualora si ravvisi tale rischio, il trattamento
deve essere temporaneamente sospeso;- è vietato l'uso dei prodotti fitosanitari su tutti quei
terreni che, per le loro caratteristiche diritenzione idrica, pendenza, presenza di acque di
superficiali ecc. possono costituire un canalediretto d'immissione delle sostanze tossiche o nocive
all'interno degli ambienti tutelati.
Qualora, nonostante le cautele adottate, si verificasse
uno sconfinamento di fitofarmaci su proprietà
o superfici altrui, è fatto obbligo all'utilizzatore di
avvertire immediatamente il confinante del tipodi prodotto utilizzato.La raccolta o l'immissione al consumo del prodotto
trattato devono avvenire solo dopo che sia
trascorso il periodo di carenza prescritto dalla Legge e
riportato nelle istruzioni allegate alla confezione del prodotto fitosanitario.La preparazione delle miscele contenenti prodotto
fitosanitario, il lavaggio delle attrezzature per la distribuzione e lo sversamento dei liquidi di lavaggio
sono vietati in prossimità di corsi d'acqua,pozzi o sorgenti, fossi, fontane, vie ed aree pubbliche;
è inoltre vietato lo sversamento di liquidi di
lavaggio nelle fognature.I contenitori vuoti dei prodotti fitosanitari ed i
residui, i sacchi di plastica ed i contenitori diconcimi, devono essere smaltiti secondo la normativa
vigente D.L.vo 22/97 - Legge Ronchi; nondevono essere abbandonati sul suolo pubblico o privato e
nei corsi d' acqua.E' vietato l'impiego di prodotti fitosanitari con mezzi
aerei.
TUTELA DELL’ATTIVITA’ APISTICA
Collocazione degli apiari e loro autorizzazione
1. Al fine della profilassi e del controllo sanitario, è
fatto obbligo a chiunque detenga apiari e alveari
di farne denuncia, anche per il tramite delle
associazioni degli apicoltori operanti nel territorio,
specificando collocazione e numero di alveari
(arnie).
2. La denuncia e le comunicazioni di cui al comma 1 sono
indirizzate al Comune e ai Servizi Veterinari dell’Azienda Sanitaria Locale competente.
Inoltre le comunicazioni dovranno essere inoltrate anche per
gli apiari nomadi ogni qualvolta
entreranno nel territorio Comunale. Per gli apiari già esistenti sul territorio Comunale alla data
dell’approvazione del presente articolo, il termine ultimo per regolarizzare detti apiari
è stabilito
in anni uno.
3. Gli apiari dovranno essere collocati solo al di fuori
del perimetro urbano,quindi su terreno agricolo, in maniera tale da non provocare disturbo a
persone e nel rispetto di tutte le norme previste dalle leggi in materia.
4. Gli apiari devono essere collocati a non meno di dieci
metri da strade di pubblico transito e a non
meno di cinque metri dai confini di proprietà pubbliche o
private.
5. Il rispetto delle distanze di cui al precedente comma
non è obbligatorio se tra l’apiario e i luoghi
ivi indicati esistono dislivelli di almeno due metri o se
sono interposti, senza soluzione di continuità, muri,
siepi o altri ripari idonei a non
consentire il passaggio delle api. Tali ripari devono avere un’altezza di
almeno due metri. Sono comunque fatti
salvi gli accordi tra le parti interessate
(normativa di riferimento: L.24.12.2004 n.313 – Legge
Regionale 03.08.1981. n.52 e 29.03.2006
n.7 – Art 2135 Codice Civile).
SANZIONI
ART. 21SANZIONI PECUNIARIE E PROCEDIMENTO PER LA LORO
APPLICAZIONE
Chiunque violi le norme del presente regolamento, salvo
che il fatto costituisca reato o non sia
punito da disposizioni speciali, è punito con il
pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria
così stabilita:
· da € 50,00 a € 300,00 sanzione in misura ridotta €
100,00;Per l’ applicazione delle sanzioni previste da questo
Regolamento si applicano i principi e le procedure della Legge n. 689/1981.
ART. 22 RIMESSA IN PRISTINO
Oltre al pagamento della sanzione pecuniaria prevista, il
Dirigente preposto può ordinare la rimessa
in pristino e disporre, in caso di inottemperanza,
l’esecuzione d’ufficio a spese degli interessati.
ART. 23 OMESSA OTTEMPERANZA ALLE ORDINANZE
Chiunque non ottemperi alle ordinanze emanate dall’
Autorità comunale competente in materia di
polizia rurale, salvi i casi previsti dall’ art. 650 del
codice penale o da altre leggi o regolamentigenerali o speciali, è punito con una sanzione
amministrativa pecuniaria da € 75,00 a € 450,00 pagamento in
misura ridotta di € 150,00.
e
Chiunque
non ottemperi alle ordinanze emanate dall’ Autorità comunale competente in
materia di
polizia
rurale, salvi i casi previsti dall’ art. 650 del codice penale o da altre leggi
o regolamenti
generali
o speciali, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 75,00 a €
450,00
pagamento
in misura ridotta di € 150,00.