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domenica 31 gennaio 2016

In arrivo un terzo geom. al Comune, per sopperire la mancanza di personale dipendente presso l’ufficio tecnico.




La Giunta Comunale ha dichiarato che:  nell’attuale dotazione organica del Comune di Castel di Sasso manca personale dipendente sufficiente da adibire alle funzioni afferenti l’ufficio tecnico;  che è indispensabile garantire un servizio fondamentale per il corretto funzionamento di questo comune.

Il Sindaco pro tempore del Comune di Castel di Sasso, Dott. Francesco Coletta , ha inoltrato formale richiesta al Sindaco pro tempore del Comune di Giano Vetusto, Dott. Antonio Zona, di utilizzo del Geom. Pasquale Feola, istruttore amministrativo, dipendente del Comune di Giano Vetusto.

La giunta comunale il 26 gennaio 2016 ha  approvato lo  schema di convenzione tra il comune di Castel di Sasso e Giano Vetusto per l'utilizzo del Geom. Feola.

 Ricordiamo che i  cantieri aperti   di opere pubbliche sul territorio comunale  sono: L’asilo comunale a Prea, la Scuola primaria  di Strangolagalli, l’ex chiesa di Strangolagalli, il centro storico a Sasso,l’ospizio a Cisterna,il centro commerciale a S.Marco,  l’asilo comunale a S. Marco,il depuratore a S.Marco,area Pip  a  S.Marco, e  la discarica in località Valletella, salvo altri.

La maggioranza invece di avvalersi delle svariate possibilità  di contratto flessibile  a tempo determinato, ha optato ai sensi dell'art. 1 comma 557 della legge 30 dicembre 2004, n. 211”.
La prestazione del Geom. Pasquale Feola  presso il Comune di Castel di Sasso non  sarà gratuita ma onerosa


Infatti,la convenzione prevede che:gli oneri finanziari  saranno comunque ripartite tra i due Comuni, la convenzione  disciplina, tra l’altro, la durata del periodo di utilizzazione, il tempo di lavoro e la relativa articolazione tra l’ente di appartenenza e il comune utilizzatore, la ripartizione degli oneri finanziari e i conseguenti adempimenti reciproci, ogni altro aspetto ritenuto utile per una corretta gestione del rapporto di lavoro.

domenica 17 gennaio 2016

Refezione Scolastica 2015-2016,il Comune di Castel di Sasso affida il servizio all’impresa “La Svolta soc. coop.” per 20 pasti giornalieri dal 11/1/2016 al 15 giugno , per un totale di uro 10.584,20 oltre IVA.


 Il comune di Castel di Sasso aveva pubblicato  sul proprio sito il 7/10/2015, il bando di gara per la refezione scolastica  della scuola materna di Strangolagalli , da assegnare  col   maggiore ribasso.

Alla gara ha partecipato con la propria offerta solo l’impresa  “ La Svolta soc. coop” di Castel di Sasso.
La gara è stata aggiudicata definitivamente  all’unica impresa, con sede legale in Castel di Sasso alla Via F.S. Campagnano– p.i. 02998770610 “al prezzo di €uro 4,41 a pasto, oltre IVA al 4%, depurato del ribasso  del 2%, oltre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 13,74.

Il contratto che ha sottoscritto il Comune  con l’impresa “La Svolta” riporta: il costo presunto totale è così sintetizzato : anno 2016 con inizio (sotto riserva di legge) dal 11/1/2016 al 15/06/2016 giorni presunti 120 x €uro 4,41 x n. 20 fruitori da un totale di uro 10.584,20 + IVA al 4% pari ad €uro 423,36.

Nella determina non è riportato  allegato come per legge : il Capitolato Speciale  per la concessione del servizio pubblico di ristorazione scolastica del comune di Castel di Sasso, per l’affidamento del servizio di ristorazione.

 Detto Capitolato è  indispensabile per i genitori,e per gli Enti preposti, di poterlo consultare e verificarne il rispetto.  

domenica 10 gennaio 2016

Proposte dei cittadini al Piano triennale prevenzione della corruzione Comune di Cstel di Sasso.


Il Comune di Castel di Sasso con delibera di Giunta N° 16 del 16/4/2015 ha approvato il Piano triennale prevenzione della corruzione per il triennio 2015/2017 che dovrà essere approvato entro il 20 gennaio 2017.

Tale Piano è uno strumento finalizzato alla prevenzione e al contrasto dell’illegalità nell’attività amministrativa che, ai sensi dell’Art. 1 comma 9 della L. n. 190/2012, deve rispondere alle seguenti esigenze:
a)    individuare le attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione;
b)    prevedere, per le attività individuate ai sensi della lettera a), meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;
c)    prevedere, con particolare riguardo alle attività individuate ai sensi della lettera a), obblighi di informazione nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione chiamato a vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del piano;
d)    monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;
e)    monitorare i rapporti tra l’amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell’amministrazione;
f)    individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge.
I cittadini di Castel di Sasso sono invitati a presentare eventuali proposte/o/osservazioni di cui l’amministrazione terrà conto in sede di aggiornamento del piano triennale anticorruzione.

Per chi fosse interessato a fare delle proposte  si allega un fax simile  da inviare entro il 20 gennaio 2016.

Al Responsabile della Prevenzione della Corruzione del Comune di Castel di Sasso
OGGETTO: Procedura aperta di partecipazione per redazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione. Osservazioni. _l_ sottoscritt_ ......................................................................, nat_ a ……..........................................................., in data ..................................., residente in ......................................................................................................., Via .......................................... n. ....., in rappresentanza della1 ......................................................................., nella sua articolazione provinciale/regionale/nazionale/altro2 con sede in ................................................... Via .........................................................................................., telefono n. ................................................, telefax n. ......................................................., pec/e-mail .......................................................................... Vista lo schema del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione pubblicato sul sito internet dell’Ente; FORMULA le seguenti osservazioni: _____________________________ (luogo e data) _l_ Proponente ________________________________ (firma per esteso e leggibile)


domenica 3 gennaio 2016

Castel di Sasso: Approvato il regolamento di Polizia rurale, in vigore dal 1gennaio 2016.


Il servizio di polizia rurale ha lo scopo di assicurare, nel territorio del Comune, la regolare applicazione delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni che interessano in genere le coltivazioni, le attività agricole, la difesa del territorio e la realtà rurale nella sua globalità. Scopo finale è quello di far crescere una diffusa mentalità civile in tutti gli ambiti rurali.
Il Servizio di Polizia Rurale è diretto dal Sindaco del Comune e svolto dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Municipale, nonché da tutti gli altri Ufficiali ed Agenti di P.G. ai sensi dell'art. 57 del c.p.p.
Il Servizio di Polizia Rurale può anche essere svolto da altro personale del Comune addetto alla
custodia, vigilanza e conservazione dal patrimonio comunale e dall'eventuale consorzio per le strade vicinali di uso pubblico.
 Per chi fosse interessato si riporta il regolamento approvato  composto di di 23 articoli.

Allegato A)
REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE DEL COMUNE DI CASTEL DI SASSO
ART. 1 IL SERVIZIO DI POLIZIA RURALE
Il servizio di Polizia Rurale si propone di assicurare nell'ambito del territorio comunale l'applicazione delle leggi e dei regolamenti dello Stato, della Regione Campania e del Comune nell'interesse generale dell'esercizio dell'attività agricola, nonché nel miglioramento e
valorizzazione delle condizioni di vita sociale nell'ambito rurale.
Un particolare rilievo sarà dato a tutte quelle norme o parti di norma che perseguono la ricerca di
una possibile compatibilità tra l'esercizio delle attività connesse all'agricoltura ed all'allevamento
con la tutela attiva dell'ambiente e l'insediamento abitativo umano.
ART. 2 IL REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE
Il presente regolamento disciplina il Servizio di Polizia Rurale nell'ambito agricolo rurale e/o paesaggistico, come risulta dalla zonizzazione prescritta dal Piano Regolatore Generale.
Il presente regolamento si applica anche a tutti gli ambiti compresi nel perimetro urbanizzato e che
a vario titolo sono interessati da attività che di norma vengono esercitate in ambito agricolo-rurale.
ART. 3 I SOGGETTI E LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI POLIZIA RURALE
Il Servizio di Polizia Rurale è diretto dal Sindaco del Comune e svolto dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Municipale, nonché da tutti gli altri Ufficiali ed Agenti di P.G. ai sensi dell'art. 57 del c.p.p.Il Servizio di Polizia Rurale può anche essere svolto da altro personale del Comune addetto alla custodia, vigilanza e conservazione dal patrimonio comunale e dall'eventuale consorzio per le strade vicinali di uso pubblico
ART. 4 ORDINANZE DEL DIRIGENTE
Al Dirigente preposto, ai sensi del D.Lgs.267/2000, spetta la facoltà di emettere ordinanze di cui al presente regolamento.Le ordinanze di cui trattasi devono contenere, oltre alle indicazioni delle persone a cui sono indirizzate, la motivazione, il preciso oggetto per il quale sono emesse, il termine assegnato per l'adempimento, le disposizioni legislative o regolamentari in base alle quali è stata fatta l'intimazione e le sanzioni comminabili a carico degli inadempienti.
ART. 5 ACCENSIONE DI FUOCHI
Fuori dal centro abitato è consentito accendere fuochi per scopi agricoli.Le ramaglie ed i residui del 
taglio di boschi o siepi vanno accatastati fino alla loro completa essiccazione e quindi possono essere bruciati.Si dovranno usare, in ogni caso, tutte le precauzioni necessarie ad evitare danni o disturbo a terzi.
Dovrà essere rispettata, pertanto, una distanza minima di mt. 100 dalle case, dagli edifici in genere,dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai covoni di paglia, fieno o foraggio, dalle strade di scorrimento e
 da qualsiasi altro deposito di materie infiammabili o combustibili. In ogni caso per l’accensione di fuochi dovranno essere rispettate le prescrizioni stabilite dagli Enti competenti.E’ vietata l’accensione di fuochi in presenza di vento che indirizzi il fumo verso abitazioni o strade vicine, anche se poste a distanza maggiore
 di mt.100.Il proprietario del fondo, o chi ne gode dell’uso, è responsabile del rispetto delle succitate norme,deve essere presente anche in modo opportuno fino a che il fuoco sia spento ed effettuare opportuna sorveglianza.La combustione dei sacchi di plastica (di concimi, ecc.), dei contenitori dei Prodotti Fitosanitari,delle legature plastiche ad uso imballaggio di paglia, fieno o foraggio è punita come attività di smaltimento rifiuti non autorizzata ai sensi del D.L.vo 22/97 e successive modifiche ed integrazioni.
ART. 6 DEFLUSSO DELLE ACQUE
I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale le acque di fondi situati più a monte non possono impedire in alcun modo il libero deflusso di dette acque.I proprietari di terreni attigui a strade devono invece impedire, tramite adeguate lavorazioni o eventuale realizzazione di fossi, previa autorizzazione dell’autorità competente, che l’acqua,derivante da precipitazioni atmosferiche, defluisca verso ed attraverso le strade stesse.E’ inoltre vietata l’esecuzione di qualsiasi altra opera tale da arrecare danni ai terreni vicini ed alle
strade.E’ fatto obbligo di provvedere al ripristino o alla realizzazione, ove mancante, di fossi di scolina per
il deflusso delle acque meteoriche.Sono vietate le piantagioni che si estendono dentro i fossi, canali e corsi d’acqua,anche tra confini di proprietà private, le quali possano restringere la sezione normale di deflusso delle acque.
 ART. 7 SPURGO DI FOSSI E DI CANALI
Ai proprietari di terreni soggetti a servitù di scolo di fossi o canali privati, è fatto obbligo di provvedere a che tali fossi o canali vengano tenuti costantemente sgombri in maniera che anche nel caso di piogge continue e quindi di piene, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno delle proprietà contermini e delle eventuali vie contigue.I fossi delle strade comunali e rurali devono, a cura e spese dei frontisti, dei consortili e dei proprietari limitrofi, essere oggetto di manutenzione periodica, almeno 1 volta ogni anno.
In caso di trascuratezza o di inadempienza dei suddetti soggetti nel termine prescrittogli dal Comune, l’Amministrazione farà eseguire detti lavori in forma coercitiva a spese dell’inadempiente,ferma restante l’omissione accertata.
ART. 8 DIRAMAZIONI O ACCESSI
Gli accessi o diramazioni dalle strade comunali, vicinali o interpoderali, a fondi e fabbricati laterali, che si immettono a monte della strada, devono essere pavimentati con lo stesso tipo di materiale di cui è 
composta la strada sulla quale accede (in caso di asfalto è consentita la pavimentazione in cemento) per la lunghezza dell’accesso e, se l’accesso è più lungo di mt.20, per almeno mt.20.
ART. 9 RECISIONE DI RAMI PROTESI E MANUTENZIONE DEI TERRENI INCOLTI
I proprietari dei fondi sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere e danneggiare le strade nonché a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale, fino ad un’altezza 
di metri 4,50 dal suolo, per non impedire la libera visuale,il transito dei veicoli ed occultare l’eventuale segnaletica. Devono, inoltre, provvedere a che i rami non danneggino i cavi della pubblica illuminazione o delle linee telefoniche. Sono, altresì, obbligati ad asportare le ramaglie ed a ripulire la sede stradale ed il marciapiede.
I proprietari e/o conduttori di fondi situati vicino ad abitazioni ed edifici, anche nel centro abitato,sono 
tenuti a provvedere costantemente allo sfalcio delle erbe ed alla recisione di arbusti, rovi e piante spontanee che dovessero invadere, anche parzialmente, le superfici incolte onde evitare lo stanziamento e la proliferazione di animali molesti e/o nocivi.
In caso di trascuratezza o di inadempienza del proprietario o di chi per esso, il Comune imporrà l’esecuzione dei lavori entro un determinato lasso di tempo. In caso di mancata ottemperanza,l’Amministrazione farà eseguire i lavori a spese dell’inadempiente, ferma restante la sanzione accertata.
ART. 10 ARATURA ED IRRIGAZIONE DEI TERRENI
I frontisti delle strade pubbliche, vicinali e/o di uso pubblico, non possono lavorare i loro fondi fino al confine delle strade, ma devono formare lungo di esse regolari capitagne o capezzagne in modo da poter volgere l’aratro o qualsiasi mezzo agricolo senza arrecare danno alle strade, alle siepi ed ai fossi.Dette capitagne o capezzagne devono avere una larghezza non inferiore a mt. 2 qualora l’aratura sia perpendicolare alla strada e non inferiore a mt. 1 negli altri casi. La larghezza è misurata dal margine della strada o dalla delimitazione del fosso o dal margine superiore/inferiore della scarpata.Una capitagna di mt. 2 dovrà essere tenuta anche dall'argine dei corsi d'acqua pubblici, salvo ulteriori restrinzioni particolari.In ogni caso, per i terreni adiacenti all’intersezioni stradali, si osserva quanto previsto dal D. Lgs. 285/1992 (Codice della Strada).Le fasce di rispetto dovranno essere periodicamente sfalciate a cura del coltivatore del fondo.E' fatto comunque assoluto divieto di occupare, anche parzialmente, le strade durante la lavorazionedei terreni.L’inosservanza di tali regole comporterà per il contravventore:
- Sanzione pecuniaria;
- Pulizia e la riparazione di eventuali danni provocati a strade, argini o fossi;
- Obbligo di formazione della regolare capitagna o capezzagna entro 30 (trenta) giorni
dall'accertamento della infrazione.
L'irrigazione dei terreni confinanti le strade di scorrimento deve essere eseguita in modo tale che le
acque non cadano od invadano la sede stradale, al fine di evitare inconvenienti e pericoli alla circolazione.
ART. 11 DILAVAMENTO DEI TERRENI - PREVENZIONE ED INTERVENTI
Sarà cura del proprietario e del conduttore di terreni situati in aree particolarmente sensibili aifenomeni di dilavamento, intervenire limitando l'effetto di tali fenomeni sia attraverso un'opera diprevenzione (tecniche di aratura conformi, scelta di adeguate colture, ecc.) che di ripristino previa autorizzazione dell’autorità competente (rimboschimento e rinforzo pendii, adeguate opere di scolodelle acque, ecc.).
In caso di inerzia del proprietario, dette opere possono essere ordinate dal Dirigente preposto.
MALATTIE ED INTERVENTI IGIENICO – SANITARI MALATTIE DEL BESTIAME
ART. 12 OBBLIGO DI DENUNCIA
I proprietari o detentori di animali, a qualunque titolo posseduti, sono obbligati a denunciare al Sindaco ed al Servizio Veterinario dell'A.S.L. di Caserta qualsiasi caso di malattia infettiva o diffusiva degli animali o qualunque caso di morte per malattia infettiva compresa fra quelle indicate nell'art. 1 del Regolamento di Polizia Veterinaria n. 320/54 e successive modifiche.
ART. 13 ISOLAMENTO PER MALATTIE CONTAGIOSE
Nel caso di malattia infettiva o diffusiva, anche prima dell'intervento dell'Autorità Sanitaria a cui è stata inoltrata denuncia, il proprietario o conduttore di animali infetti o sospetti di esserlo dovrà provvedere al 
loro isolamento, evitando specialmente l'uso di abbeveratoi comuni e corsi d'acqua. I proprietari ed i conduttori di animali infetti o sospetti di esserlo dovranno uniformarsi a tutte le disposizioni impartite dalle competenti Autorità Sanitarie.I proprietari di cani, gatti ed altri animali domestici devono uniformarsi alle disposizioni impartite dalle Autorità Sanitarie locali per quanto riguarda vaccinazioni anagrafe e/o trattamenti sanitari atti a prevenire malattie infettive.
ART. 14 DENUNCIA DI ANIMALI MORTI
Ogni caso di morte sospetta di animali deve essere segnalato dal proprietario al Servizio Veterinario
dell'A.S.L. di Caserta, ai sensi dell'art. 264 del T.U.L.L.S.S. n.1265/34; la carogna dev’essere isolata
 con le debite precauzioni in attesa delle disposizioni impartite dall’ Autorità Sanitaria competente.
ART. 15 ACCERTAMENTO DELLA CAUSA DI MORTE
Il Veterinario di Distretto, non appena informato dell'avvenuto decesso sospetto di animali, deve accertare
 la causa di morte e stabilire la destinazione delle spoglie rilasciando la certificazione prevista dalla normativa vigente.
ART. 16 ANIMALI MORTI PER MALATTIE INFETTIVE
Quando la morte sia da addebitarsi ad una delle malattie infettive di cui all'allegato 1 del D.P.R.320/54, la carogna deve essere isolata con le debite precauzioni in attesa delle disposizioni impartite dall'Autorità Sanitaria competente.
ART. 17 SPOSTAMENTO ANIMALI MORTI
Lo spostamento di animali morti dai singoli allevamenti ai depositi frigoriferi di stoccaggio, agli impianti di trasformazione industriale delle spoglie od ai luoghi di distruzioni deve avvenire nel rispetto della normativa vigente prevista dal D.L.vo 508/92 e successive modificazioni.Anche per gli animali da guardia e/o compagnia (cani, gatti, ecc.) morti si devono rispettare le norme previste dal D.L.vo 508/92 e successive modificazioni.
ART.18 CANI VAGANTI
E’ vietato lasciare i cani liberi di vagare. E’ fatto obbligo al possessore di legarli o di tenerli in idoneo box.
MALATTIE DELLE PIANTE E LOTTA CONTRO GLI ANIMALI NOCIVI
ART. 19 DIFESA DELLE PIANTE
In caso di comparsa di particolari crittogame, insetti od altri animali, nocivi all'agricoltura, il Sindaco, 
d'intesa con l'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura e con l'Osservatorio per le Malattie delle Piante competente per territorio, impartisce di volta in volta disposizioni per la lotta contro tali parassiti.
E' fatto obbligo ai conduttori dei fondi agricoli, a qualunque titolo, di denunciare all'Autorità Comunale 
ed all'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura di Caserta la comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame
 o comunque di malattie o deperimenti animali e/o sconosciuti che appaiano diffusibili o pericolosi nonché 
di applicare contro essi i rimedi ed i mezzi di lotta che venissero indicati come idonei.Chiunque, al fine di proteggere le colture od i prodotti agricoli, collochi esche avvelenate o sparga sostanze velenose che possano arrecate danno alle persone od agli animali domestici è tenuto a comunicare all'Autorità competente ed a collocare e mantenere lungo i confini del fondo, per tutto il periodo di efficacia del veleno, tabelle (a fondo giallo e scritta nera) recanti ben visibile la scritta: Attenzione! Terreno avvelenato oppure Attenzione! Coltura trattata con veleni.
ART. 20ACQUISTO, DETENZIONE ED IMPIEGO DEI PRODOTTI FITOSANITARI
L'acquisto e l'uso di Prodotti Fitosanitari molto tossici, tossici o nocivi è subordinato al possesso delpatentino secondo quanto previsto dal D.P.R. 290/2001 e successive modificazioni.Il titolare del patentino,e più in generale chi ne fa uso, è responsabile del trasporto, della conservazione ed utilizzazione in modo appropriato dei suddetti prodotti.In particolare deve curare che:- il locale di deposito e conservazione dei prodotti fitosanitari non sia adibito alla conservazione di derrate alimentari e/o mangimi;- il locale deve essere accessibile direttamente dall'esterno, chiuso a chiave, asciutto, fresco,areato, facilmente pulibile;- durante la preparazione delle miscele vengano attuate tutte le disposizioni riportate sulle etichette dei prodotti impiegati, in particolare sia rispettata la soglia di massimo dosaggio consentito e l'utilizzo dei sistemi di sicurezza individuali per gli addetti alle operazioni.Nel corso dei trattamenti con prodotti fitosanitari (insetticidi,fungicidi, diserbanti, anticrittogamici,ecc.), deve essere adottata ogni cautela per evitare che le miscele raggiungano edifici ed areepubbliche o private, strade, altre colture, corsi d'acqua, pozzi, sorgenti, ambiti naturali tutelati o
arrechino disturbo alla popolazione.
All'interno dei centri abitati è vietato l'uso dei prodotti fitosanitari molto tossici e tossici; è fatta
eccezione nel caso di specifiche e dimostrabili necessità di ordine fitopatologico.E’ vietato l’uso dei prodotti fitosanitari classificati molto tossici – tossici e nocivi ai minori di 18anni e per scopi non agricoli.E’ inoltre vietato effettuare i trattamenti con qualsiasi tipo di prodotto fitosanitario a distanza minore di metri 10 (dieci) dalle abitazioni, edifici, luoghi pubblici e relative pertinenze, dallasponda dei fiumi e sorgenti, dai ricoveri di animali ed a distanza minore di metri 5 (cinque) dalconfine di terreni altrui e da strade pubbliche o ad uso pubblico.Nelle colture a terra (mais, soia) è consentito l'uso delle irroratrici a barra regolate ad una pressione
tale da evitare qualsiasi fenomeno di dispersione e/o deriva.Nei fondi che si trovano in aperta campagna, i trattamenti sono consentiti con i seguenti limiti:- il getto contenente la miscela non deve raggiungere persone, mezzi o beni transitanti lungo lestrade; qualora si ravvisi tale rischio, il trattamento deve essere temporaneamente sospeso;- è vietato l'uso dei prodotti fitosanitari su tutti quei terreni che, per le loro caratteristiche diritenzione idrica, pendenza, presenza di acque di superficiali ecc. possono costituire un canalediretto d'immissione delle sostanze tossiche o nocive all'interno degli ambienti tutelati.
Qualora, nonostante le cautele adottate, si verificasse uno sconfinamento di fitofarmaci su proprietà
o superfici altrui, è fatto obbligo all'utilizzatore di avvertire immediatamente il confinante del tipodi prodotto utilizzato.La raccolta o l'immissione al consumo del prodotto trattato devono avvenire solo dopo che sia
trascorso il periodo di carenza prescritto dalla Legge e riportato nelle istruzioni allegate alla confezione del prodotto fitosanitario.La preparazione delle miscele contenenti prodotto fitosanitario, il lavaggio delle attrezzature per la distribuzione e lo sversamento dei liquidi di lavaggio sono vietati in prossimità di corsi d'acqua,pozzi o sorgenti, fossi, fontane, vie ed aree pubbliche; è inoltre vietato lo sversamento di liquidi di
lavaggio nelle fognature.I contenitori vuoti dei prodotti fitosanitari ed i residui, i sacchi di plastica ed i contenitori diconcimi, devono essere smaltiti secondo la normativa vigente D.L.vo 22/97 - Legge Ronchi; nondevono essere abbandonati sul suolo pubblico o privato e nei corsi d' acqua.E' vietato l'impiego di prodotti fitosanitari con mezzi aerei.
TUTELA DELL’ATTIVITA’ APISTICA
Collocazione degli apiari e loro autorizzazione
1. Al fine della profilassi e del controllo sanitario, è fatto obbligo a chiunque detenga apiari e alveari
 di farne denuncia, anche per il tramite delle associazioni degli apicoltori operanti nel territorio, 
specificando collocazione e numero di alveari (arnie).
2. La denuncia e le comunicazioni di cui al comma 1 sono indirizzate al Comune e ai Servizi Veterinari dell’Azienda Sanitaria Locale competente. Inoltre le comunicazioni dovranno essere inoltrate anche per
 gli apiari nomadi ogni qualvolta entreranno nel territorio Comunale. Per gli apiari già esistenti sul territorio Comunale alla data dell’approvazione del presente articolo, il termine ultimo per regolarizzare detti apiari
 è stabilito in anni uno.
3. Gli apiari dovranno essere collocati solo al di fuori del perimetro urbano,quindi su terreno agricolo, in maniera tale da non provocare disturbo a persone e nel rispetto di tutte le norme previste dalle leggi in materia.
 4. Gli apiari devono essere collocati a non meno di dieci metri da strade di pubblico transito e a non
meno di cinque metri dai confini di proprietà pubbliche o private.
5. Il rispetto delle distanze di cui al precedente comma non è obbligatorio se tra l’apiario e i luoghi
ivi indicati esistono dislivelli di almeno due metri o se sono interposti, senza soluzione di continuità, muri, 
siepi o altri ripari idonei a non consentire il passaggio delle api. Tali ripari devono avere un’altezza di 
almeno due metri. Sono comunque fatti salvi gli accordi tra le parti interessate
(normativa di riferimento: L.24.12.2004 n.313 – Legge Regionale 03.08.1981. n.52 e 29.03.2006
n.7 – Art 2135 Codice Civile).

SANZIONI
ART. 21SANZIONI PECUNIARIE E PROCEDIMENTO PER LA LORO APPLICAZIONE
Chiunque violi le norme del presente regolamento, salvo che il fatto costituisca reato o non sia
punito da disposizioni speciali, è punito con il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria
così stabilita:
· da € 50,00 a € 300,00 sanzione in misura ridotta € 100,00;Per l’ applicazione delle sanzioni previste da questo Regolamento si applicano i principi e le procedure della Legge n. 689/1981.
ART. 22 RIMESSA IN PRISTINO
Oltre al pagamento della sanzione pecuniaria prevista, il Dirigente preposto può ordinare la rimessa
in pristino e disporre, in caso di inottemperanza, l’esecuzione d’ufficio a spese degli interessati.
ART. 23 OMESSA OTTEMPERANZA ALLE ORDINANZE
Chiunque non ottemperi alle ordinanze emanate dall’ Autorità comunale competente in materia di
polizia rurale, salvi i casi previsti dall’ art. 650 del codice penale o da altre leggi o regolamentigenerali o speciali, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 75,00 a € 450,00 pagamento in
 misura ridotta di € 150,00.



















e
Chiunque non ottemperi alle ordinanze emanate dall’ Autorità comunale competente in materia di
polizia rurale, salvi i casi previsti dall’ art. 650 del codice penale o da altre leggi o regolamenti
generali o speciali, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 75,00 a € 450,00

pagamento in misura ridotta di € 150,00.