Riportiamo
la determina del Responsabile del Servizio, il Dott. Ragozzino, con N° 176 del
16/o9/2014 avente per Oggetto: “ ricognizione
annuale delle eccedenze di personale dipendente del Comune ai sensi dell’art.
33 del D.Lgs. n. 165 del 2001”.
Il sopra
citato decreto prevede che il Comune di
Castel di Sasso, in caso di nuove assunzioni o rapporto di lavoro, debba
provvedere alla verifica dell’esistenza
o meno di situazioni di soprannumero o eccedenze di personale (in relazione
alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, patto di stabilità).
Al
responsabile del Servizio, in virtù del decreto emanato dal Sindaco Coletta, con prot. n. 1709 del 29/05/2014 gli
è stata attribuita la responsabilità del personale dipendente di due aree: Amministrativa
e Tecnico Manutentiva.
Il
responsabile del Servizio, nella determina, riporta di non poter rilevare
alcuna situazione di eccedenza di personale, ( in
totale 6 dipendenti + la Segretaria) ma al contrario, una grave carenza
di risorse umane, specialmente all’interno dell’area finanziaria e dell’area
amministrativa.
Per questo determina:
·
Di dare atto
che, per l’anno in corso (2014), non si rilevano eccedenze di personale né
all’interno dell’area amministrativo contabile né tecnico manutentiva;
·
Di
richiedere la programmazione dell’assunzione, nei limiti stabiliti dalle
disposizioni vigenti in materia, di una nuova unità di personale in
sostituzione della dipendente comunale Sig.ra Pasqualina Petruccelli, da
collocare in quiescenza nel corso del corrente esercizio finanziario.
Valorizzazione
di Castel di Sasso reputa essenziale che le carenze di personale, come riportate
nella determina, compresi i dipendenti andati in pensione, siano coperte
attraverso bando pubblico.
Per chi
vuole saperne di più riportiamo il DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165
Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche.
Art. 33.
Eccedenze di personale e mobilità collettiva.
1. Le pubbliche amministrazioni che rilevino eccedenze
di personale sono tenute ad informare preventivamente le organizzazioni
sindacali di cui al comma 3 e ad osservare le procedure previste dal presente
articolo. Si applicano, salvo quanto previsto dal presente articolo, le
disposizioni di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, ed in particolare
l'articolo 4, comma 11 e l'articolo 5, commi 1 e 2,e successive modificazioni
ed integrazioni. 1-bis.([73]
La mancata
individuazione da parte del dirigente responsabile delle eccedenze delle
unità di
personale, ai sensi del comma 1, è valutabile ai fini della responsabilità per
danno erariale.
2. Il
presente articolo trova applicazione quando l'eccedenza rilevata riguardi
almeno dieci
dipendenti.
Il numero di dieci unità si intende raggiunto anche in caso di dichiarazione di
eccedenza distinte nell'arco di un anno. In caso di eccedenze per un numero
inferiore a 10 unità agli interessatisi applicano le disposizioni previste dai
commi 7e 8.