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lunedì 29 agosto 2011

Assunzione a tempo determinato di 170 Baif ,presso la Comunità Montana Monte Maggiore.

INTERROGAZIONE 
CON RISPOSTA  ORALE  IN CONSIGLIO COMUNALE


            




                                                                     Al  Sindaco Castel di Sasso
                                                                     Al Presidente del Consiglio
                                                                                                                                                                      
Il  sottoscritto Consigliere comunale, Giuseppe Perinella ,  nell'esercizio della propria  funzione presenta la seguente   Interrogazione con risposta orale nel prossimo Consiglio Comunale :
Premesso che:
è apparso sul giornale del 30/6/2011   che il Consiglio Regionale ha approvato l’emendamento presentato dal Presidente della Commissione Bilancio Massimo Grimaldi l’assunzione di circa 200 Forestali da impiegare  a tempo determinato presso la Comunità Montana  del Monte Maggiore e del Matese, per attività antincendio boschivo  e preventivo sul territorio Montano. Il giornale riporta che 170 lavoratori BAIF saranno assunti con contratto a termine dalla Comunita Montana del Monte Maggiore presieduta dal Presidente Enzo Pagliaro.
                                                            Accertato che:
 il Comune di Castel di Sasso oltre ad essere Comune  membro, da oltre 2 anni fa parte della Giunta della Comunità quale organo politico  e decisionale della Comunità Montana.

Preso atto che :
Il Comune di Castel di Sasso anni addietro fu interessato  da un grandissimo investimento da parte del CIPE il rimboschimento di oltre 30 ettari del demanio di Monte Maiulo (con operai Baif del Comune di Castel di Sasso)  in  località Vallata. Rimboschimento  che necessitava  di continua manutenzione delle piste tagliafuoco.( vedi interrogazione N° 13 del 2009 su detto argomento).
Nei giorni 20,21,e 22agosto  è andato tutto distrutto dal fuoco anche per  mancata manutenzione delle piste di protezione di detto rimboschimento (vedi mia precedente interrogazione del 10 settembre 2009, su detto argomento. http://valorizzazionedicasteldisasso.blogspot.com/2009/09/incendio-monte-maiulo-via-salita.html
  
Si chiede al Sindaco:
:
1)      È vero la notizia comparsa sul giornale che la Comunità Montana di Monte Maggiore ha effettuato 170 assunzioni Baif  a tempo determinato, per attività antincendio e di prevenzione sul  territorio della Comunità Montana?
2)      Conoscere se nelle 170 assunzioni, risultano assunti  anche cittadini lavoratori Baif residenti  a Castel di Sasso, e quantificare il numero. 
3)      Conoscere il numero dei  lavoratori  Baif della Comunità Montana, assunti  per la  prevenzione incendi ,quanti  sono stati destinati (anche  su disposizione della Giunta della Comunità )  alla manutenzione e alla pulizia  delle piste tagliafuoco del rimboschimento CIPE del Borgo Vallata e del patrimonio di Defenza di Castel di Sasso.
4)       Conoscere dal Sindaco quali informazioni sono state fornite ai tanti cittadini lavoratori  di Castel di Sasso sulle assunzioni da parte della  Comunità Montana di lavoratori Baif a tempo determinato.
   
Il Consigliere Comunale
Giuseppe Perinella
Castel di Sasso 30/8/2011




INTERROGAZIONE  N°13/2009



                                                                     Al  Sindaco Castel di Sasso
                                                            p.c. Alla Comunta’Montana Formicola
                                      Corpo Forestale dello Stato Provinciale

Il   sottoscritto  Consigliere Comunale Giuseppe Perinella, chiede risposta scritta ,  ai sensi dell’art. 18 dello Statuto e 25 del regolamento in merito alla seguente interrogazione.

Premesso:

 Il  Demanio comunale  di Montemaiuli di  Castel di Sasso, di Ha 66 circa  ,nella metà di Agosto 2009, è stato interessato  da incendio, durato diversi   giorni. Molti  ettari   del demanio comunale  risultano bruciati, compreso circa 10 Ha di rimboschimento CIPE. Il fuoco è stato prossimo alle civili abitazioni di Via Salita Montegrappa nella frazione Strangolagalli.

INTERROGA IL SINDACO E LA GIUNTA PER SAPERE:


Ø        Nel demanio Comunale,  a monte di Via Salita Montegrappa, esistono N° 3 fossi di idraulica forestale  a difesa delle abitazioni ubicate su detta Via,  e che detti fossi fungono anche da fascia   tagliafuoco.Conoscere se   risulta      effettuata  la   manutenzione ordinaria.
Ø       Nell’ultimo incendio del demanio di Montemaiuli (nel 1981),le forti   piogge, invasero  diverse abitazioni civili di Via Salita Montegrappa  con  danni , per   fango e sassi proveniente dal Demanio.La Via Salita Montegrappa  , si trasformò in vallone ,invadendo anche  la strada Provinciale 68.Conoscere se furono adottati provvedimenti .
Ø       Risulta  che nell’incendio del 2009,   i Vigili del Fuoco, intervenuti sul posto,  chiamati  dai  residenti di Via Salita Montegrappa, a difesa delle  abitazioni  più prossime all’interfaccia col fuoco,(pronti all’evacuazione),non potettero  intervenire, per mancanza di idonea via  di accesso. Anche i mezzi  meccanizzati della   Comunità Montana di Formicola, trovarono impedimento, per accesso alla fascia tagliafuoco.
Ø      Conoscere se su detta area  di incendio si prevede la realizzazione di piste tagliafuoco, anche a difesa dell’intera frazione Stangolagalli.
Ø      E’ vero, di  un progetto Comunale  approvato nel 2004, ,che prevedeva  anche la costruzione  di un muro di  protezione, tra Via Salita Montegrappa e la sottostante strada Provinciale 68, per il contenimento  del  materiale misto, proveniente dal Demanio   di Montemaiuli
Ø      E’ vero  che è risulta  presentata una petizione, dagli utilizzatori di Via Salita Montegrappa,   di   messa in sicurezza di detta Via, anche   per carenza   di  opere  di idraulica forestale,  (a protezione del    materiale di risulta  proveniente dal Demanio Comunale ).
Ø      Conoscere le  determinazioni appropriate che  il Sindaco e la Giunta intendono assumere.
Ø      Conoscere se codesta amministrazione intende oltre al  rispetto della legge 353 del 2000, la  bonifica dell’area  percorsa dal fuoco, con  successivo rimboschimento, con intesa Comunità Montana e Corpo Forestale.
Ø       Conoscere se nel luogo dell’incendio del rimboschimento CIPE erano presenti i percorsi tagliafuoco, e se veniva effettuata la  regolare manutenzione preventiva.
Con ossequi.

Castel di Sasso 10/9/2009


domenica 28 agosto 2011

Modifica bando di Gara per rilevatore Censimento ISTAT. Scadenza 10/9/2011


Abbiamo rilevato in data 27/8/2009che dal Sito Ufficiale  del Comune l'Albo pretorio On-line che il precedente bando è stato annullato :motivazione revocato per apportare delle modifiche ai requisiti per la formazione della graduatoria . Il nuovo bando  con le modifiche è stato Pubblicato con determina N° 151 del 27/8/2011.
Si  pubblica il Bando di Gara modificato.
Si invitano tutti i cittadini interessati a presentare domanda di partecipazione  al Comune di Castel di Sasso entro le ore 13 del giorno 10/9/2011.
Per consentire ai cittadini di verificare le modifiche del bando apportate, esse saranno colorate Fuchsia tra parentesi

.

                                                     Comune di Castel di Sasso  prot.n. 2685                                           
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI TITOLI, PER LA FORMAZIONE
DELLA GRADUATORIA DEI RILEVATORI E COORDINATORI PER IL 15^
CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
Richiamati:
· l'art. 50 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in legge con legge 30 luglio 2010 n. 122;
· il Piano generale di censimento (PGC) deliberato dal Presidente dell’ISTAT il 18 febbraio 2011;
· la determinazione n.52 del 30/03/2011 con cui è stato costituito l’Ufficio comunale di censimento
del Comune di Castel di Sasso;
· la Circolare Istat n.6 del 21 giugno 2011 relativa ai requisiti professionali, modalità e tempi di
reclutamento e formazione, compiti dei rilevatori e coordinatori comunali;
Rende noto
Art.1 – Indizione del bando
È indetto un avviso di selezione pubblica, per soli titoli, per l’assegnazione di n . 1 ( u n o ) incarichi di
rilevatore censuario per il Comune di Castel di Sasso, sulla base dei requisiti soggettivi e dei criteri di
selezione specificati nel presente avviso. I Rilevatori saranno nominati entro il 12 settembre 2011 e
le attività di rilevazione e di registrazione si svolgeranno dal 9 ottobre 2011 al 31 gennaio 2012,
salvo eventuali e diverse disposizioni ISTAT. Tutti coloro che sono in possesso dei requisiti indicati al
successivo art. 2 potranno presentare domanda utilizzando il fac – simile allegato 1).
Art. 2 – Requisiti
Sono ammessi alla selezione i candidati, dell’uno e dell’altro sesso, in possesso dei seguenti requisiti:
cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
godimento dei diritti politici;
non aver riportato condanne penali o altre misure che escludano dalla nomina o siano causa di
destituzione da impieghi presso le Pubbliche Amministrazioni;
età non inferiore agli anni 18;
diploma di maturità;( diploma di scuola media superiore);
idoneità fisica ad assolvere l'incarico di rilevatore e coordinatore statistico
per gli appartenenti ad altri Paesi dell'Unione Europea conoscenza, letta, scritta e parlata della
lingua italiana;
disponibilità agli spostamenti con mezzi propri in qualsiasi zona del territorio comunale.
Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti entro la data di scadenza del bando.
L'Amministrazione Comunale si avvarrà delle forme contrattuali flessibili, ivi compresi i contratti di
somministrazione di lavoro, contratti di lavoro autonomo di natura occasionale o di
collaborazionecoordinata e continuativa.
Art. 3 – Compiti dei rilevatori
I rilevatori devono improntare la loro attività alla massima collaborazione con le persone e le famiglie
soggetti alla rilevazione censuaria. Essi sono tenuti a rendere nota la propria identità, la propria funzione
e le finalità della raccolta, anche attraverso adeguata documentazione (cartellino ben visibile) ai sensi
dell’art. 10 Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamento di dati personali a scopi statistici e
di ricerca scientifica (All. A3 al Codice in materia di protezione dei dati personali - d.lgs. 196/2003).
Devono,  ( deve) inoltre, fornire tutti i chiarimenti che consentano all’interessato di compilare in modo
consapevole e adeguato il questionario di censimento .I compiti dei rilevatori, ai sensi del PGC, sono:
_ Partecipare alle riunioni di formazione;
_ Gestire quotidianamente il diario della porzione di rilevazione assegnata;
_ Effettuare la consegna dei questionari da compilare alle convivenze, nonché alle famiglie nei casi di
mancato recapito della spedizione diretta;
_ Eseguire i solleciti alle unità di rilevazione non ancora rispondenti rispettando i tempi e le
modalità definite dal coordinatore di riferimento o dal responsabile dell’Ufficio comunale di
censimento;
_ Provvedere al recupero dei questionari presso le famiglie non ancora rispondenti, fornendo le
informazioni circa le finalità e la natura obbligatoria della rilevazione, nonché fornendo l’assistenza alla
compilazione se richiesta;
_ Coadiuvare il coordinatore e l’UCC nella gestione dei Centri comunali di raccolta;
_ Rilevare gli edifici e le abitazioni non occupate, nonché le persone abitualmente dimoranti nel
territorio del Comune;
_ Provvedere alla revisione dei dati contenuti nei questionari e alla compilazione dei riquadri di propria
pertinenza;
_ Segnalare al coordinatore comunale o al Responsabile dell’Ufficio comunale di censimento
eventuali violazioni dell’obbligo di risposta ai fini dell’avvio della procedura sanzionatoria di cui all’art.11
del DLgs 6 settembre 1989 n.322 e successive modificazioni;
Registrare i dati dei questionari di censimento mediante l'applicativo Web predisposto dall'ISTAT.
_ Svolgere ogni altro compito loro affidato dal Responsabile dell’Ufficio comunale di censimento.
Per il periodo di durata dell'incarico e nello svolgimento del medesimo, ai rilevatori è fatto divieto:
_ di effettuare, nei confronti delle unità da censire, attività diverse da quelle proprie del
censimento;
_ di raccogliere informazioni estranee ai questionari da compilare.
Altresì, i rilevatori:
_ sono tenuti a conservare i questionari compilati, fino alla data di consegna all'UCC, nel rispetto della
normativa in materia di riservatezza dei dati personali;
_ sono vincolati al segreto statistico ai sensi dell'art. 8 D. Lgs. 6 settembre 1989 n. 322;
_ in quanto incaricati di pubblico servizio, sono soggetti al divieto di cui all'art. 326 del codice penale
(segreto d’ufficio).
Qualora inadempienze, o comunque non sufficienti prestazioni di lavoro, del singolo rilevatore
pregiudichino il buon andamento delle operazioni censuarie gli stessi potranno essere sollevati dall'incarico
con provvedimento del responsabile dell’UCC.
E’ richiesta tassativamente, pena esclusione dall’incarico, la disponibilità a partecipare agli incontri di
formazione, specificamente organizzati dagli organi di censimento
Art. 4– Compenso
Gli incarichi si configurano come prestazione di lavoro occasionale e sono conferiti ai sensi dell’articolo 2222
del codice civile, senza che si instauri alcun rapporto di lavoro subordinato con l’ente.
L'entità del compenso individuale sarà determinata con successivo e separato atto in sede di
accertamento delle risorse effettivamente trasferite dall'ISTAT.
Art. 5– Presentazione delle domande di partecipazione
La domanda di partecipazione dovrà essere compilata su apposito modulo (Allegato1), in carta libera,
reperibile sul sito Internet del Comune di Castel di Sasso., all’indirizzo:
www.comune.casteldisasso.ce.it
Le domande, firmate dagli interessati e in busta chiusa , dovranno essere indirizzate all’ Ufficio Protocollo,
Comune di Castel di Sasso, via S. Marco, 10, 81040 (CE) con allegata la fotocopia della carta di identità in
corso di validità e presentate secondo una delle seguenti modalità:
A) consegnate a mano all’Ufficio Protocollo – Via San Marco, Castel di Sasso (CE) dalle ore 9:00 –
13:00 dal lunedì al sabato;
B) Ovvero inoltrate con Raccomandata A.R.;
Il termine di presentazione delle domande scade entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 10/09/2011.
Sulla busta dovrà essere riportata oltre al Mittente la dicitura “Avviso di selezione pubblica per il 15°
Censimento della Popolazione”.
Non saranno prese in considerazione le domande che, per qualsiasi causa, siano pervenute oltre il
termine previsto (10/09/2011 - ore 13,00 ) indipendentemente dal timbro postale accettante,
anche se inviate a mezzo raccomandata (A/R).
Il termine è perentorio e non sono ammesse eccezioni.
L’Amministrazione non si assume responsabilità per disguidi di notifiche determinati da mancata, errata o
tardiva comunicazione di cambiamento di domicilio, né per disguidi imputabili a terzi, a caso fortuito o di
forza maggiore.
Nella domanda i candidati devono dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46, 47 del
D.P.R. 445/2000, oltre alle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e domicilio
presso il quale desiderano ricevere tutte le comunicazioni), il possesso di tutti i requisiti prescritti per la
selezione, nonché, ai fini dell’applicazione del diritto di preferenza, il titolo per accedere a tale beneficio.
La domanda ed il curriculum vitae dovranno essere sottoscritti dal dichiarante. Ai sensi dell’art.39 del
D.P.R. 445/2000 non è richiesta l’autentica della firma.
Tutti i dati personali, di cui l’Amministrazione sia venuta in possesso in occasione dello
svolgimento delle operazioni di selezione, saranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e
successive modificazioni ed integrazioni.
La firma apposta in calce alla domanda vale anche come autorizzazione al Comune di Castel di Sasso al
trattamento dei dati personali, compresi quelli sensibili, in funzione e per i fini del procedimento di
selezione.
Art. 6 – Verifica requisiti e formazione Graduatoria.
Le domande presentate saranno verificate in merito al possesso dei requisiti richiesti, nonché valutate
relativamente ai titoli dichiarati, al fine di formulare la graduatoria la cui approvazione compete al
Responsabile del Settore Amministrativo .
Fra coloro che sono in possesso dei requisiti per la partecipazione alla selezione di cui al punto 2, verrà
redatta una graduatoria sulla base del punteggio dei titolo di studio e degli eventuali altri titoli posseduti,
secondo i criteri sottoriportati.
A parità di punti, i candidati verranno elencati nella graduatoria in ordine crescente di età, come previsto
dall’art. 3, comma 7, della Legge 127/97, come modificato dall’art. 2, comma 9 della Legge 191/98.
Il punteggio massimo attribuito ai titoli è di 30 punti e viene ripartito come di seguito specificato:
a) diploma di scuola media superiore (massimo punti 10):
• valutazione da 36/60 a 39/60 e da 60/100 a 65/100 = punti 7;
• valutazione da 40/60 a 45/60 e da 66/100 a 75/100 = punti 8;
• valutazione da 46/60 a 54/60 e da 76/100 a 90/100 = punti 9;
• valutazione da 55/60 a 60/60 e da 91/100 a 100/100 = punti 10;
b) titoli di studio universitari (massimo punti  ( 4 )
• Laurea Triennale (L) = punti 1;
• Laurea Specialistica (LS), Laurea Magistrale (LM), Diploma di Laurea (DL – vecchio
ordinamento) = punti  ( 1)
• Laurea Triennale (L) in discipline Statistiche , Diploma Universitario di Statistica = punti  (2)
• Laurea Specialistica (LS), Laurea Magistrale (LM), Diploma di Laurea (DL – vecchio
ordinamento) in discipline Statistiche = punti ( 3)
• Master universitario, Specializzazione post lauream, Dottorato di ricerca = punti   ( 1) (aggiuntivi). In caso di
possesso di più lauree, anche se di tipologia differente, ne verrà valutata solo una, quella
a cui viene attribuito il punteggio maggiore.
c) incarichi di rilevazioni statistiche eseguite per conto dell’ISTAT (massimo punti  ( 2)
• rilevatore o coordinatore al Censimento della Popolazione e delle Abitazioni, dell’Industria e dei Servizi –
anno 2001 = Punti 1;
• rilevatore o coordinatore per le indagini ISTAT svolte nelle ultime rilevazioni censuarie anno = punti 1 per
ciascuna indagine (fino al massimo di punti 3 complessivi per gli incarichi di rilevazioni di cui alla
presente lettera c).
d) conoscenza e capacità d’uso dei più diffusi strumenti informatici (massimo punti ; ( 2)
e) iscrizione liste disoccupazione/cassa integrazione (massimo  (PUNTI 5)
F)  RESIDENZA ANAGRAFICA NEL COMUNE DI CASTEL DI SASSO (CE) PUNTI 6
Il Comune provvederà al conferimento degli incarichi ritenuti necessari in base alle
indicazioni fornite dall’ISTAT.
In caso di rinuncia, o impossibilità, da parte dei primi classificati, si provvederà alla loro
sostituzione attingendo dalla stessa graduatoria seguendo l’ordine di punteggio.
La graduatoria sarà approvata con determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo e utilizzata
per il conferimento degli incarichi di rilevatore.
Art. 7 - Disposizioni finali.
La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione vale quale implicita accettazione di tutte
le condizioni previste dal presente avviso.
L’Amministrazione si riserva, qualora lo ritenga opportuno, modificare, revocare o annullare in ogni
momento il presente avviso.
Il presente avviso ed il fac-simile della domanda di partecipazione sono disponibili presso:
- Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) del Comune di Ca s t e l d i Sa s s o . – Via S. Marco, 10 (CE)
-Sito internet del Comune di Castel di Sasso www.casteldisasso.com
Il Responsabile del presente procedimento è il Responsabile dell'Ufficio Comunale di Censimento, Sig.ra.
Petruccelli Pasqualina
Castel di Sasso, li 24/08/2011
Il Responsabile Settore Amministrativo
(Dr. Domenico Ragozzino)

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE (ALLEGATO 1) STAMPARE DA PAGINA 5 A PAGINA 8

domenica 21 agosto 2011

RIDUZIONE CONSIGLIERI COMUNALI


E' quanto prevede il comma 9 dell'art.16 del decreto-legge 13 agosto 2011,n.138 (manovra economica di ferragosto), il quale testualmente recita:                                                                                                                             Adecorrere dal primo rinnovo di ciascun consiglio comunale successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto:                                                                                                                                                                    a) per i comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 3.000 abitanti,( Castel di Sasso) il consiglio comunale e' composto, oltre al Sindaco, da cinque consiglieri ed il numero massimo degli assessori e' stabilito in due;
                                        b) per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 5.000 abitanti, il consiglio comunale e' composto, oltre al Sindaco, da sette consiglieri ed il numero massimo degli assessori e' stabilito in tre;   
                                        c) per i comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000 abitanti, il consiglio comunale e' composto, oltre al Sindaco, da nove consiglieri ed il numero massimo degli assessori e' stabilito in quattro.  

Sembra  di capire che sotto i 1.000 abitanti ,i comuni non scompaiono come entità demografica ma sono obbligati a costituirsi in unione con comuni contigui  ,e in queste unioni saranno rappresentate dai rispettivi sindaci(scompaiono i consigli e giunte). L'unione cui fanno parte i comuni superiore a  1.000 ,salva diversa previsione regionale deve avere una popolazione di almeno 5.000 abitanti.
Per i comuni invece da 1.000 a 5.000 ,( Castel di Sasso) la gestione associata diventa obbligatoria da attuare entro il 31 12 2012 per tutte sei le funzioni e a differenza delle precedenti normative (5.000 o quadruplo ),salva diversa previsione regionale(che sicuramnete ci sarà per le regioni a ampia diffusione di micro comuni),la gestione deve avere un numero minimo di 10.000 abitanti.
Altra novità sono i revisori, essi saranno  scelti per sorteggio in pubbliche liste provinciali.

 La  situazione  attuale dei quattro Comuni del  mandamento    di Formicola  per un totale di  5.776 abitanti così suddivisi:

Comune                abitanti                  densità                  nuclei familiari
Pontelatone            1.819                    59.7                      746
Formicola              1.580                     90,9                      681
Castel di Sasso      1.201                     59,1                       489
Liberi                     1.176                     67,5                       596

Al momento il Comune di Castel di Sasso con 1.201 abitanti  non scompare  come entità demografica ma bisogna attendere la rilevazione ISTAT prevista per  il prossimo Censimento della popolazione e delle abitazioni che  avrà come data di riferimento il 9 ottobre 2011, rilevazione che dovrebbe  verificare e confermare  i dati dei residenti nel comune.
  Ci auspichiamo che il Comune di Castel di Sasso, ( dal censimento) viene    confermata la popolazione  legale residente , di 1.201 abitanti, anche se  qualche dubbio permane  per alcune  considerazioni sotto riportate:
1) La modifica dei criteri di rilevazione da cartaceo in On-Line, sarà più attendibile, più completa e complessa,  e prevede  la  possibilità di controlli incrociati.
Quali sono gli obiettivi del Censimento? conteggio della popolazione e la rilevazione delle sue caratteristiche strutturali, l'aggiornamento e la revisione delle anagrafi comunali, la determinazione della popolazione legale, la raccolta di informazioni sulla consistenza numerica e sulle caratteristiche strutturali delle abitazioni. Una delle principali innovazioni consiste nell'impiego  per la prima volta i questionari saranno distribuiti per posta e non più dai rilevatori e i rispondenti potranno scegliere fra diverse soluzioni per la loro compilazione e restituzione: web, centri di raccolta e punti di ritiro sul territorio..

 2) La popolazione demografica  di Castel di Sasso  è composta da persone   anziane con  oltre il  60 % supera  i 60 anni, di età,  con bassa crescita vedi i livelli scolastici negli ultimi anni.
3) La preoccupazione maggiore è dato dal basso nucleo familiare rilevato precedentemente,   solo  489  nuclei familiari, il livello  più basso dei 104  Comuni della Provincia di Caserta .
 Valore molto   basso e negativo,  certamente ascrivibili alla gestione dell’attuale Maggioranza in carica da oltre 30 anni, la mancata politica per i  giovani  che sono stati costretti ad andare   Via dal  territorio Comunale ,ma soprattutto la  mancata Valorizzazione del Territorio.
 Certamente è ascrivibile all’attuale Maggioranza .  con la loro politica  gestionale  miope e retrogrado, non attenta alle reali esigenze dei cittadini, la responsabilità dello spopolamento del  territorio comunale  e anche la svalutazione del  patrimonio immobiliare dei cittadini, per la  mancata valorizzazione  del territorio  ,( vedi le attuali  frazioni e borgate    diventate fantasma, sia per mancata  popolazione residente , che per   attività).     


martedì 16 agosto 2011

Permesso di costruire in zona agricola anche a chi non è coltivatore diretto. -Cambio destinazione d’uso in zona agricola.


Informazione per i cittadini di Castel di Sasso e cittadini proprietari di terreni e fabbricati  che  sono interessati a costruire e investire  nel nostro  Comune, sono cadute alcune barriere che impedivano la costruzione in zona agricola.
Si riporta la  decisione  a cui sono arrivati i giudici del TAR del Lazio accogliendo il ricorso dei proprietari di un fondo agricolo sito in un comune alle porte di Roma. La sentenza n°. 33106/2010 del 2 novembre scorso, ribadisce un precedente provvedimento della stessa sezione del Tribunale Amministrativo che interpreta l’articolo 17 del Testo Unico dell’edilizia sulle costruzioni in zona agricola.
 Il Tribunale pronunciandosi sul ricorso contro il rifiuto opposto dal Comune alla richiesta di rilascio del permesso di costruire, ha stabilito che la possibilità di costruire nelle zone agricole determinate secondo il piano regolatore non postula il possesso nel richiedente della qualità di imprenditore agricolo a titolo principale. La mancanza della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale non può impedire quindi il rilascio del titolo abilitativo per interventi in zona agricola per i quali è invece indispensabile:

   
1) la titolarità del diritto di proprietà o l`esistenza di altro titolo idoneo di disponibilità dell’immobile.
  
2) la compatibilità con gli strumenti urbanistici.

In particolare, viene affermato che contrasta con i principi in materia urbanistica un atto che a prescindere dal tipo di opera realizzanda e dalla verifica di compatibilità con le previsioni di piano, si fondi sulla qualità personale del richiedente, detta qualità assumerebbe valore ai soli fini dell’applicazione dei benefici economici previsti in favore dei coltivatori diretti dall’art. 9 lett. A) L. 28/1/1977 nr. 10,( esenzione pagamento oneri di urbanizzazione)
Il tribunale conclude, come già affermato dal TAR Sicilia (Palermo, Sezione III, Sent. 3/2008) che l’elemento soggettivo relativo alla qualifica del richiedente il permesso di costruire in zona agricola è del tutto irrilevante se il soggetto non intende avvalersi dell’esonero del pagamento degli oneri per costruire. Elemento oggettivo indispensabile è invece la titolarità della proprietà o l’esistenza di altro titolo idoneo di disponibilità del bene, oltre naturalmente alla compatibilità con gli strumenti urbanistici. Per concludere chi non è coltivatore diretto  e vuole costruire deve pagare gli oneri di urbanizzazione, poiché non è applicabile l'esonero previsto dal testo Unico-dell'Edilizia.
     “ Cambio di destinazione d’uso in zona agricola”  

Come e quando bisogna fare un cambio di Destinazione d’Uso?

La destinazione d’uso di un immobile rappresenta l’utilizzo che può essere residenziale, agricolo, commerciale o industriale.

Se abbiamo la necessità di cambiare tale destinazione, ad esempio decidiamo di voler utilizzare un’immobile inizialmente con destinazione agricola, come attività commerciale, in quanto ad esempio avente una posizione fronte strada molto appetibile per il commercio, allora dobbiamo effettuare un cambio di destinazione d’uso.

La prima verifica da effettuare è quella di constatare se il P.R.G. o Piano Regolatore Generale di Castel di Sasso  prevede in zona Agricola  la possibilità di poter cambiare destinazione d’uso.
Nel nostro Comune negli ultimi 6 mesi sono stati rilasciati N° 2 permessi a costruire per il cambio destinazione d’uso in zona Agricola, di porzione di fabbricato rurale :il primo in via S. Marco al foglio 12, l’ultimo rilasciato il 9 agosto 2011 su porzione di fabbricato in Via Ponte dell’Olio al foglio 15. Il tutto rilevabile e pubblicato   sull’albo Pretorio On-Line  del Comune.


Per analogia il cambio di destinazione d’uso è estendibile a tutto il territorio comunale  e a tutti i proprietari avente le stesse caratteristiche.
  
I cittadini interessati una volta accertata la possibilità di cambiare destinazione d’uso ci possono essere due possibilità, ovvero che tale cambio di destinazione sia solo formale oppure siano necessari anche interventi sull’immobile per adeguarlo concretamente alla nuova destinazione.

Nel caso in cui il cambio di destinazione d’uso sia ricadente nel primo caso, ovvero non comporti, l’esecuzione di opere, allora è possibile ottenerlo presentando una D.I.A. Denuncia di Inizio Attività, che deve presentare un professionista abilitato.
Se invece siamo nel secondo caso, ovvero è necessario fare dei lavori di adeguamento per cambiare distribuzione allora a seconda dei casi più o meno sostanziali potrebbe essere necessario richiedere il Permesso di Costruire da parte di un professionista abilitato.
In entrambi i casi l’intervento può essere Oneroso o no, ovvero può essere richiesto oltre i diritti tecnici e di segreteria anche un contributo per gli oneri di urbanizzazione.

C’è anche da dire che a seconda dell’area di intervento può essere necessario accompagnare tali pratiche da Nulla Osta Ambientale,(Valloni o aree demaniali).
A questo punto una volta approvata e terminata la procedura urbanistica e gli eventuali lavori bisognerà presentare la dichiarazione di variazione d’uso catastale presso l’Agenzia del Territorio competente, questo perché modificando la categoria edilizia, cambierà anche la rendita catastale per il calcolo delle tasse ed imposte .

Ultimo atto sarà poi quello di richiedere al Comune il Certificato di agibilità allegando tutte le documentazioni sopra elencate.

giovedì 11 agosto 2011

Delibera di richiesta del Provvedimento di estromissione intero territorio Comunale dal Consorzio di Bonifica Sannio Alifano

I Consiglieri  di Minoranza "Valorizzazione di Catel di Sasso" a Giugno 2011, presentarono richiesta del Consiglio Comunale Urgente con all'O.d.G. " estromissione intero territorio Comunale dal Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano" ritenendo la richiesta  del pagamento delle bollette illegittima per i motivi  ...........continua a leggere  cliccando sul LINK.http://valorizzazionedicasteldisasso.blogspot.com/2011_06_01_archive.html,
 Oggetto: " Consorzio di Bonifica Provvedimenti"
Pubblichiamo la delibera che è stata approvata e votata all'unanimità del Consiglio Comunale del 21/7/2011.

 Il Presidente, riconosciuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento all’ordine del giorno

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L’anno  2011 il 21/7 alle ore 14 nella sala Comunale dietro invito diramato in data 13/7/2011 prot. 2279.
Consiglieri Comunali sono presenti n° 10 e assenti sebbene invitati n° 3 come segue:
1 Valentino  Nunzio si
2 Ragozzino Domenico si
3 Apisa  Giovanni         no
4 Coletta Francesco si
5 Coretti  Marianna       no
6 Parillo  Antimo si
7 Lombadi Pascal Toni Emmanuel si
8 SCIROCCO Emilio        no
9 MONACO Antonella si
10 PERINELLA Giuseppe si
11 CUCCARO Giovanna si
12 SECONDINO Antonio si
13 SORGENTE Pasquale si
 Partecipa il Segretario Comunale D.ssa Amalia Siena incaricato della redazione del verbale.
UDITO il Consigliere Ragozzino il quale riferisce- che con delibera di C.C. n. 106 dell’8/9/1990, esecutiva ai sensi di legge, fra l’altro, si richiedeva l’estromissione dal Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano dell’intera
superficie del territorio Comunale ed in via subordinata l’estromissione di tutta la superficie Comunale classificata Montana da F.1 al F.11;
- che il Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano con deliberazione del Consiglio dei delegati n.13 del 28/11/1990 non accolse la domanda avanzata da questo Comune con la citata deliberazione n.106, in quanto essendo il provvedimento di estromissione dal comprensorio di bonifica di esclusiva competenza del Consiglio della Regione Campania, la richiesta sarebbe dovuta essere avanzata a quest’ultimo;
- che con delibera di C.C. n.3 del 25/1/1991 venne rinnovata la richiesta di estromissione del territorio Comunale di Castel di Sasso e diretta al Consiglio della Regione Campania ai sensi della L. R. C. n.23 del 11/4/1985;
- che l’Assessorato Agricoltura, Caccia e Pesca della Regione Campania con nota n.8111 ufficio A. C. M. del 4/6/1991 comunicava a questo Ente che la richiesta di estromissione del territorio Comunale di Castel di Sasso (CE) sarebbe stata presa in esame in occasione del riordino dei comprensori classificati di bonifica integrale ai sensi del R.D. 13/2/1933 n.215;
- che con nota n. 2565 SA/FP/fp del 4/11/1999 del Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano perveniva richiesta di documentazione per la identificazione delle ditte catastali ricadenti nel centro urbano delimitato dallo strumento urbanistico vigente e/o adottato, per valutare la loro esclusione dai ruoli di contribuenza;- che con delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 26/02/2002 si chiese nuovamente al Consiglio Regionale Campania l’estromissione di che trattasi;- che, successivamente la Giunta Regionale della Campania ha richiesto al Consorzio di Bonifica di chiarire la motivazione che potevano aver spinto il Comune di Castel di Sasso a reiterare la propria volontà di estromissione ma che nessun riscontro risulta essere stato assicurato;
VISTO l’art.18 commi 1, 2 e 3 della LEGGE REGIONALE n. 4 del 25/02/2003 “Nuove
norme in materia di bonifica integrale”;
VISTO l’art. 33 comma 1 capo III norme transitorie della L. R.C. n. 4 del 25/02/2003;
RITENUTO, pertanto, necessario ribadire con nuovo atto deliberativo la ferma volontà di richiedere l’esclusione dal Consorzio di Bonifica Alifana dell’intero territorio Comunale ed in subordine l’esclusione di tutta l’area Comunale classificata montana dal F.1 al F.11.
VISTO l’unito parere favorevole reso al riguardo dal Responsabile dell’area;
AD UNANIMITA’ di voti favorevoli, legalmente resi in modo palese per alzata di mano.
D E L I B E R A
1) di approvare la premessa che qui si intende integralmente trascritta e riportata;
2) di reiterare al Consiglio della Regione Campania, ai sensi della L. R. n. 23
dell’11/4/1985 e degli art. 18 e 33 della legge R.C. n. 04 del 25/02/2003, la richiesta del provvedimento di estromissione dell’intero territorio Comunale di Castel di Sasso (CE) dal Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano;
3) di richiedere, in via subordinata, l’estromissione del territorio Comunale classificato Montano dal F.1 al F.11 dal Consorzio di Bonifica sunnominato;
4) di autorizzare il responsabile del servizio e il Sindaco, ciascun per le rispettive competenze, ad adire le vie legali per il riconoscimento delle ragioni del Comune decorsi giorni novanta dalla presente delibera senza riscontro alcuno da parte della Regione Campania.
COMUNE DI CASTEL DI SASSO
PROVINCIA DI CASERTA
SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 21/07/2011
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PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI (Art.49 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267)
OGGETTO PROPOSTA: “Consorzio di bonifica:provvedimenti”
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA:
Il Responsabile del Servizio Interessato
F.to (Dr. Domenico Ragozzino)
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Interessato
(Dr. Domenico Ragozzino)
F A V O R E V O L E: NON RILEVANTE
Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Francesco Coletta F.to D.ssa Amalia Siena
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Prot. n° 2524 lì, 03/08/2011
La presente deliberazione, viene da oggi resa nota mediante affissione all’Albo Pretorio On Line, come
prescritto dall’art. 32 comma 1 e 5 della legge 18.6.2009 n° 69, dall’art. 2 comma 5 del DL 30.12.2009 n°
194 nel testo modificato dalla legge n° 25 del 26.2.2010, per rimanervi quindici giorni consecutivi



IL CONSIGLIO COMUNALE