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lunedì 30 luglio 2012

In arrivo bollette salatissime consumo acqua 2011, assenza dei regolamenti di immissione in fogna e acque reflue.





Prima di entrare in argomento è doveroso una premessa :la definizione del Servizio Idrico Integrato:
Il Servizio Idrico Integrato è definito dal D.Lgs. n° 152/06 ed è costituito dall’insieme dei servizi pubblici
di:Captazione, adduzione, e distribuzione di acqua potabile agli utenti.Raccolta ed allontanamento in pubblica fognatura delle acque di scaricoRaccolta ed allontanamento in pubblica fognatura delle acque meteoriche di aree urbanizzate nel caso di reti fognarie miste.Depurazione delle acque di scarico immesse in pubblica fognatura.
Le bollette in arrivo  riportano delle novità, oltre alla eliminazione del nolo contatore, l’introduzione del canone , si paga sul consumo reale dei metri cubi consumati controllabili dal contatore.Le bollette  riportano il pagamento dei consumi dell’intero anno 2011, comprensivo della relativa quota di immissione in fogna e acque reflue.
Il capo gruppo  di Minoranza,  evidenzia che  a  Castel di Sasso  il prezzo  del mc dell’acqua è certamente uno di  più alti  dell’intera Provincia di  Caserta. “E’ una cosa vergognosa”. Oltre la metà del territorio Comunale  e precisamente la parte alta di Prea,  Sasso, Buonomini,  Defenza e Ponte dell’Olio sono alimentati con acqua fornita  dal Consorzio Idrico  di Caserta al Comune,  con i prezzi  concordati col  CIPE e riportati  sul Link del Consorzio             http://www.citl.it/tariffe_idriche_new.pdf
Il Consorzio fornisce l’acqua al Comune di Castel di Sasso a €/mc 0,345; mentre  il Comune fa  pagare ai cittadini la stessa acqua   fino a (Mc 91) a Euro 0,60 da ((Mc 91 a 108))  a Euro 0,70 . Una tariffa   esagerata  che non trova giustificazione, il Comune  non   sostiene costi di corrente ed altro,la  fornitura   avviene per caduta diretta .E’ assurdo e ingiustificabile che la Maggioranza ci marcia sul costo dell’acqua si fa pagare dai cittadini  il doppio di quanto la riceve. A conti fatti ,conviene con i prezzi che  pratica il  Consorzio alle utenze private ,  far gestire tutto al Consorzio  anche il pozzo di S.Marco  e i fallimentari pozzi di Prea. Certamente i cittadini ci guadagneranno due volte, la prima  economicamente, la seconda anche importante  la garanzia di avere acqua per tutti i cittadini di Castel di Sasso  nel periodo estivo,  cosa che la maggioranza con  l’ufficio tecnico non sono in grado di garantire. Per chi vuole saperne di pù può continuare a leggere anche:
 Per il Capo gruppo di opposizione Perinella , le bollette inviate ai cittadini sono oggetto di attenta analisi  per illegittimità, non per i consumi, che salvo eventuali errori , essi sono incontestabili perchè rilevabili dai contatori, ma  per la inesistenza dei regolamenti di immissione in fogna e le acque reflue. Le due nuove tariffe introdotte a  Castel di Sasso, essendo una materia  complessa e articolata  devono  essere assolutamente regolamentata , devono essere analizzati casi singoli e  non può essere applicata la tariffa  a  discrezionalità  del comune. Evitare quanto di più vergognoso esiste sul territorio comunale,  la discriminazione   sullo sconto praticato  sulla  raccolta dell’umido.
Le costruzioni   dei cittadini di Castel di Sasso, per la posizione geografica  e naturale del territorio, pochissime sono accentrate in piccole frazioni e/o borgate , e non tutte sono  servite da fognatura,  mentre moltissimi fabbricati sono  isolati e lontani dalla rete  fognaria.
Per Perinella prima di inviare le bollette, occorreva  approvare il regolamento Comunale sulle immissioni in fogna dell’intero territorio Comunale,e approvare  il Regolamento Comunale degli scarichi di acque reflue domestiche in aree non servite dalla pubblica fognatura e scarichi   di impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche.
Era necessario regolamentare l’obbligo di allacciamento alla rete fognaria  quando la distanza, misurata in linea retta, tra il confine di proprietà ed il punto di allacciamento alla rete fognaria, non supera  una certa distanza.
Regolamentare  se per gli scarichi che vengono immessi in un pozzo perdente può essere richiesta la tariffa di fognatura e depurazione?
Regolamentare nel caso di imprese dedite all’allevamento calcolare la tariffa dell’acqua reflua solo sulla quantità domestica privata, oppure la tariffa deve essere anche calcolata sul consumo agricolo?
Regolamentare se  gli abitanti di una frazione o gruppi di abitazioni del   comune, che non sono ancora allacciati ad un depuratore, pagare la tariffa per le acque reflue?
In attesa di  ricevere dai lettori del BLOG. anche in forma anonima  segnalazioni  di eventuali  anomalie,  da sottoporre all’approvazione in Consiglio, Pensando  di fare cosa gradita    pubblichiamo  il regolamento del Servizio Idrico Integrato vigente,  che non trovate sul sito istituzionale del Comune, per consentire un primo controllo delle bollette.
Nuovo regolamento servizio idrico integrato
Immissione in fogna e acque reflue


COMUNE DI CASTEL DI SASSO  PROVINCIA di CASERTA
ORIGINALE
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Oggetto: “Esame ed approvazione nuovo regolamento servizio idrico integrato:
provvedimenti”
L’anno ____duemilaundici ________________________ il di __quattordici___del mese di
___settembre________ alle ore 18,10 nella sala comunale, si è riunito il Consiglio
Comunale.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti, dichiara aperta la seduta ed
invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento all’ordine del giorno:
Oggetto: Approvazione del regolamento sulla gestione del servizio idrico integrato.
Il consigliere Ragozzino propone di procedere all’approvazione del regolamento, predisposto dalla
commissione consiliare incaricata della sua redazione, articolo per articolo, facendo precedere la
votazione dei singoli articoli dalla discussione degli emendamenti presentati. A seguito della votazione dei singoli articoli e degli eventuali emendamenti, si procede alla votazione finale del regolamento nella sua interezza. Il consigliere Perinella contesta la modalità di convocazione della commissione, nonché le modalità di indicazione dell’ordine del giorno. Il consigliere Ragazzino ribadisce che la commissione, regolarmente convocata, ha un potere di studio e di proposta al consiglio, e non decisorio. I suoi componenti possono anche farsi coadiuvare da esperti estranei alla commissione stessa ed al Consiglio. Si passa quindi alla votazione del regolamento. Il consigliere Ragazzino dà lettura degli articoli prima nella versione proposta dalla commissione e poi nella versione emendata dalla minoranza.
Gli articoli da 1 a 5 sono votati con voti favorevoli 7 e contrari 3, astenuti 0.
Alle ore 18.40 entra il consigliere Lombardi Pascal Toni Emanuel. Alle ore 18. 45 si allontana il
consigliere Parillo Antimo. Sono presenti 10 consiglieri e assenti 3. Gli articoli da 6 a16 sono votati con voti favorevoli 7 e contrari 3, astenuti 0.
Alle ore 19 rientra il consigliere Parillo Antimo. Sono presenti 11 consiglieri e assenti 2.
Si procede alla approvazione degli articoli 17, 18 e 19. Voti favorevoli 8, contrari 3, astenuti 0.
Il consigliere Ragazzino propone di votare sull’articolo 20 proposto dalla commissione sopprimendo le parole “dichiarato dallo stesso subentrante”. Con questo emendamento l’articolo è votato e approvato: voti favorevoli 8, contrari 3, astenuti 0.
Gli articoli da 21 a 40 sono letti, votati e approvati uno per uno con voti favorevoli 8, contrari 3, astenuti 0.
Si vota sugli articoli 40 bis e 40 ter aggiuntivi presentati dalla minoranza. Con voti favorevoli 3, contrari 8 e astenuti 0, la proposta è rigettata.
Si procede alla approvazione degli articoli da 41 a 51. Voti favorevoli 8, contrari 3, astenuti 0.
Si vota sull’articolo 51 bis aggiuntivo presentato dalla minoranza. Con voti favorevoli 3, contrari 8 e astenuti 0, la proposta è rigettata.
Si procede alla approvazione degli articoli da 52 a 55. Voti favorevoli 8, contrari 3, astenuti 0.
Si vota sugli articoli 55 bis e ter aggiuntivi presentati dalla minoranza. Con voti favorevoli 3, contrari 8 e astenuti 0, la proposta è rigettata.
L’articolo 56 è approvato, su proposta del consigliere Ragozzino, sostituendo alle parole “la Giunta”, quelle “il Sindaco”. Voti favorevoli 8, contrari 3, astenuti 0.
All’articolo 57, il consigliere Ragozzino propone di votarne l’entrata in vigore a partire dal 1 gennaio 2012. La proposta è approvata con voti favorevoli 8, contrari 3, astenuti 0.
L’articolo 58 è approvato con voti favorevoli 8, contrari 3, astenuti 0.
Si vota infine sull’intera proposta di regolamento, con gli emendamenti approvati in precedenza. Voti favorevoli 8, contrari 3, astenuti 0. Il regolamento è approvato nel testo che qui si allega.
IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con la delibera di Consiglio n. 33 del 1965 era stato approvato il regolamento di
distribuzione dell’acqua potabile;
VISTA la Legge Regionale Campania n. 14 del 1997;
VISTO il D. Lgs. n. 152 del 2006;
VISTI gli articoli 7 e 42 del D. Lgs. n. 267 del 2000;
RITENUTO OPPORTUNO, alla luce delle nuove norme in materia ambientale, elaborare un nuovo regolamento sulla gestione del servizio idrico integrato; DATO ATTO che con la delibera n. 15 del 2009 il Consiglio Comunale provvedeva all’approvazione delle tariffe del servizio idrico integrato;
Con voti favorevoli 8, contrari 3, astenuti 0
DELIBERA
1. Di approvare il regolamento sulla gestione del servizio idrico integrato nel testo che qui si allega e che è parte integrante della presente delibera.
2. Di dare atto che a partire dall’entrata in vigore del presente regolamento, ogni disposizione con
esso incompatibile è abrogata.
REGOLAMENTO PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA POTABILE
TITOLO PRIMO  NORME GENERALI
Art. 1 Ente Gestore dell'acquedotto e norme per la fornitura:
1. Il servizio per la distribuzione dell'acqua potabile nel territorio del Comune di Castel di Sasso
viene gestito in economia secondo le norme del presente regolamento. L'Amministrazione si riserva
di fornire l'acqua eccezionalmente anche nei territori dei Comuni attraversati dagli acquedotti comunali o prossimi ad essi, previa autorizzazione dei Comuni interessati. Le clausole contrattuali
integrano le norme regolamentari ove queste non provvedono.
Art. 2 Sistema di fornitura dell’acqua:
1. La fornitura dell'acqua di norma effettuata a deflusso libero misurata da apposito contatore. Il Comune peraltro si riserva la facoltà di limitare il deflusso a qualsiasi utenza, con apposito rubinetto
o altro idoneo sistema, qualora lo richiedano particolari condizioni di esercizio. Soltanto le bocche da incendio pubbliche vengono installate senza alcun apparecchio di misura.
Art. 3 Tipi di fornitura:
1. Le forniture si distinguono in: a. forniture per uso pubblico; b. forniture per uso privato;
2. Esse vengono regolate dalle presenti norme e dalle clausole contrattuali.
Art. 4 Durata dei contratti di fornitura:
I contratti di fornitura durano sino a recesso dell'utente. Le forniture pubbliche comunali devono
risultare da determinazione dirigenziale, quelle per uso privato da contratti di fornitura come
precisato dal successivo art. 16.
Art. 5 Modalità per il recesso dal contratto di fornitura:
1. Gli utenti che intendano recedere dal contratto di fornitura devono dare al Comune preavviso
scritto di almeno un mese, tuttavia il contratto cessa anche se non sia statocomunicato il preavviso
di cui innanzi quando per lo stesso fabbricato o unità abitativa sia stato sottoscritto nuovo contratto
di fornitura da chi ne ha il legittimo possesso.
2. Tutte le spese inerenti ai contratti sono a carico degli utenti.
Art. 6 Divieto di rivendita dell'acqua:
1. E' fatto assoluto divieto di rivendita dell'acqua e di cessione del contratto di fornitura.
Art. 7 Interruzione del servizio:
1. Spetta all'utente, nel suo interesse, provvedere a che una interruzione dell'erogazione preavvisata
od improvvisa non possa arrecargli disturbo o danno in quanto 1'Amministrazione comunale non
assume responsabilità alcuna per interruzione di deflusso o per diminuzione di pressione a qualsiasi
causa dovute. A tale scopo dovranno in particolare essere osservati i commi 3 e 4 del successivo art.
14.
2. L'Amministrazione non risponde altresì dell'eventuale momentanea mancanza del requisito di
potabilità dell’acqua.
3. Tale eventualità non da diritti a rimborsi o risarcimenti di sorta.
4. Solo in presenza di eventi eccezionali e di durata non inferiore ai 15 gg., la Giunta Comunale
potrà determinare un equo indennizzo a favore dei soggetti danneggiati.
Art. 8 Variazione del regolamento:
1. L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di apportare al presente regolamento tutte
quelle variazioni che riterrà convenienti ed opportune nell'interesse pubblico e privato, dandone
comunicazione all'utente mediante pubblicazione del provvedimento all'albo pretorio e sul sito web
del Comune, come per legge. Nel caso l'utente non receda dal contratto entro trenta giorni dalla
data di pubblicazione le modifiche si intendono tacitamente accettate.
TITOLO SECONDO FORNITURE PER USO PUBBLICO
Art. 9 Impianti per uso pubblico:
1. Sono considerati impianti per usi pubblici:
a) fontane pubbliche;
b) gli impianti di annaffiamento di strade e giardini pubblici;
c) gli impianti destinati al lavaggio delle fognature;
d) gli impianti per pubblici lavatoi, orinatoi, bagni e simili;
e) gli impianti comunali destinati a pubblici servizi comunali;
f) gli impianti per il rifornimento di autobotti;
g) gli impianti antincendio costruiti sul suolo pubblico.
Art. 10 Installazione degli impianti per uso pubblico e misurazione dell'acqua:
1. L’installazione degli impianti di cui al precedente articolo viene eseguita dal Comune se ubicate su
suolo pubblico, diversamente a spese di chi ne fa richiesta. Per gli usi di cui al precedente articolo
l'acqua viene misurata con contatore tranne che per le bocche di incendio.
2. I consumi rilevati non danno luogo a fatturazione.
Art. 11 Prelievi abusivi:
1. E' fatto divieto a chiunque:
a) di prelevare l'acqua dalle fontanelle pubbliche per usi diversi dall'alimentazione, dai servizi
igienici e dagli altri ordinari impieghi domestici nonché di applicare alla bocca delle fontanelle tubi
di gomma o di altro materiale;
b) di prelevare acqua dalle bocche di annaffiamento delle strade e dei pubblici giardini, nonché
dalle bocche per il lavaggio delle fognature, tranne che dalle persone a ciò autorizzate per gli usi
cui sono destinate;
c) di prelevare acqua dalle bocche antincendio se non per spegnimento di incendi. I1 prelievo per
uso antincendio consentito anche dagli impianti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 9.
2. Per uso improprio delle bocche antincendio il personale del Comune ha l'obbligo di riferire al
magistrato penale.
TITOLO TERZO FORNITURE AD USO PRIVATO
CAPO I NORME GENERALI
Art. 12 Forniture su strade canalizzate:
1. L’acqua verrà normalmente concessa, entro i limiti del quantitativo riconosciuto disponibile
dall’Amministrazione comunale e sempre che non ostino condizioni tecniche, per uso privato agli
edifici prospicienti le strade e piazze munite di tubazioni della rete idrica comunale, sia per uso
domestico che per gli altri usi.
2. In ogni caso gli allacciamenti per uso domestico hanno la precedenza sugli altri. Le spese per la
costruzione delle derivazioni, le quali dovranno essere sempre autorizzate dal competente ufficio
tecnico comunale, saranno a totale carico dei richiedenti i quali, per lo scopo, dovranno servirsi di
ditte abilitate.
Art. 13 Fornitura su strade prive di rete distribuzione:
1. Per gli edifici prospicienti le strade e piazze non provviste di tubazioni stradali di distribuzione, la
Amministrazione comunale può accogliere le richieste, sempre nei limiti della potenzialità dei propri impianti, quando da parte dei richiedenti sia corrisposto un contributo a fondo perduto per il totale finanziamento della spesa di costruzione degli impianti necessari.
2. L'entità del contributo sarà determinato sulla scorta di apposita perizia del servizio tecnico
comunale e gli interessati dovranno versare, prima dell'inizio dei lavori, l'intera somma prevista,
salvo conguaglio a consuntivo. L'Amministrazione comunale potrà altresì fare costruire delle
condotte dai privati richiedenti i quali dovranno comunque servirsi delle ditte autorizzate,
accollandosi per intero ogni spesa inerente alla costruzione della rete idrica.
3. Per tutti i casi di cui ai commi precedenti a lavori ultimati dovrà essere redatto il certificato di
regolare esecuzione da approvarsi dalla Giunta comunale ai fini della presa in carico del nuovo tratto di condotta.
4. In esecuzione degli artt. 14 e ss. della legge 8 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed
integrazioni, l’amministrazione comunale può concludere degli accordi con i privati volti alla
determinazione delle modalità e alla conseguente realizzazione di acquedotti con finanziamento
misto ivi compreso il ricorso al projet -financing.
Art. 14 Norme per fornitura:
1. Le utenze sono tante quante sono le unità immobiliari e tante quanti sono gli usi regolati da tariffe diverse. Le forniture di acqua potabile sono effettuate a chi ha il possesso dell'unità immobiliare a titolo di proprietà, locazione, usufrutto o altro diritto reale. Per i nuovi allacciamenti eseguiti in favore di fabbricati privi di acqua potabile si dispone la obbligatorietà della posa in opera di un serbatoio per l’accumulo di acqua delle dimensioni minime di litri 500 per ogni utenza servita.
2. Per le utenze già in atto la posa in opera dei serbatoi è facoltativa, salvo che la Giunta comunale in determinati casi non ne prescriva 1'obbligatorietà dovranno osservarsi le norme del successivo art. 46.
Art. 15 Applicazione di più minimi:
1. Nell’ipotesi in cui più famiglie anagrafiche dimorino in un unità immobiliare servita da un unico
contatore deve essere disposta la divisione dell'impianto e 1' interposizione di più contatori. Nel caso in cui tale divisione non sia possibile il dirigente, previa richiesta degli interessati e relazione del tecnico comunale, può consentire l’applicazione di più canoni contrattuali quante sono le famiglie anagrafiche servite dall'unico contatore.
Art. 16 Domanda di fornitura:
1. Per ottenere la fornitura dell'acqua l'interessato deve sottoscrivere l'apposito modulo di richiesta
della fornitura che equivale a contratto. Per i nuovi contratti e/o subingressi, alla domanda di
fornitura deve essere allegata la documentazione prevista dalla legge, nonché qualsiasi altro
documento ritenuto utile o necessario dall’ ufficio tecnico. Al fine del rispetto delle norme sulla
edificabilità dei suoli si dispone che nel caso in cui l'utente chiede la fornitura dell'acqua per un
edificio di nuova costruzione debba allegare idonea documentazione comprovante il possesso di
concessione edilizia; nel caso in cui l’utente chiede il subingresso rispetto ad un fabbricato già fornito di somministrazione d'acqua è sufficiente che il richiedente faccia riferimento alla documentazione già allegata al contratto cessante.
Art. 17 Forniture per accessori o pertinenze di unità immobiliari:
1. Per la fornitura di acqua potabile ad accessori o pertinenze di unità immobiliari (cantine,
autorimesse, magazzini, spogliatoi ecc.) occorre distinguere:
a) l'accessorio o pertinenza è incorporato all 'unità immobiliare principale: deve essere
alimentato con la stessa conduttura che fornisce 1'acqua all'immobile principale, seguendo 1'uso
a questo assegnato, con installazione di unico contatore. Se da apposito sopralluogo tecnico
risultasse impossibile unificare 1'impianto di fornitura dovrà essere seguita la procedura di cui
alla successiva lett.b);
b)1'accessorio o pertinenza è esterno o comunque distaccato dall'unità immobiliare principale:
deve essere alimentato da conduttura autonoma, con interposizione di misuratore e assegnato
ad un uso non domestico (altri usi).
2. La fornitura di acqua per alimentazione di piscine compatibilmente con le disponibilità idriche
del servizio, può essere autorizzata dal dirigente. Per la stessa viene stipulato apposito contratto.
Tale utenza è assoggettata alla corrispondente tariffa, riportata nella tabella “ALTRI USI”, ed è
dotata di apposito misuratore.
Art. 18 Fornitura temporanea ad installazioni dello spettacolo viaggiante:
1. I1 titolare o esercente 1'attività di spettacolo viaggiante è tenuto a richiedere al Comune la
fornitura di acqua potabile per il periodo necessario agli spettacoli o comunque alla sosta.
2. La fornitura è autorizzata dal servizio acquedotto, previo stipula del contratto di concessione
temporanea e costituzione di deposito cauzionale come previsto dalla tabella C), avverrà con attacco
diretto alla conduttura di erogazione con interposizione di misuratore. L'operazione di allacciamento sarà effettuata da un idraulico comunale che scaduto il termine per la fornitura provvederà altresì al distacco della derivazione ed alla risugellatura del rubinetto di arresto, registrato anche il consumo effettuato.
3. La fatturazione dei consumi avverrà in modo secondo quanto previsto dalla tabella C) allegata al
presente regolamento, ed il relativo importo dovrà essere pagato immediatamente dall’utente con
conguaglio del deposito di cui al comma 2.
4. Per i casi di frode o contravvenzione alla presente norma si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni contenute nell’articolo 50 titolo quinto.
Art. 19 Diritto di rifiuto o di revoca della fornitura:
1. Nel caso di fornitura per usi diversi da quello domestico è in facoltà dell'Amministrazione
comunale di rifiutare o revocare in qualsiasi tempo la fornitura ove si verifichino condizioni
eccezionali di erogazione o di servizio, o sorgano altri gravi motivi ad insindacabile giudizio
dell’Amministrazione stessa. La sospensione o revoca non dà diritti a risarcimenti o rimborsi di sorta.
Art. 20 Contratto di fornitura e versamento:
1. Ad ogni utenza, per tale intendendosi ogni contatore di erogazione, dovrà corrispondere apposito
contratto redatto su moduli predisposti dal Comune.
2. I contratti di utenza di cui al precedente comma sono stipulati:
a) per le nuove utenze, prima delle operazioni di allaccio e l’installazione dei contatori;
b) per le vecchie utenze (subingresso) in qualsiasi momento, e si intenderanno automaticamente
cessate le corrispondenti precedenti utenze, subordinatamente alla lettura del contatore.
3. L’utente deve confermare la piena conoscenza delle norme regolamentari;
4. Prima della stipula del contratto gli interessati dovranno versare, sul cc. del Comune di Castel di
Sasso, le somme di seguito indicate:
a)diritti e spese contrattuali;
b) diritto fisso di allaccio o di subingresso (vedi tab.A ).
Art.21 Proprietà delle condotte:
1. Le condotte stradali e le derivazioni trasversali fino al contatore, costruite a cura e spesa
dell'utente, su progetto approvato dall'ufficio comunale, appartengono al Comune.
2. Sono invece di proprietà dell'utente le condotte poste a valle dei contatore.
Art. 22 Manutenzione della Conduttura:
1. Tutte le manovre, verifiche, manutenzioni e riparazioni sulle derivazioni delle prese stradali sino
all’apparecchio misuratore escluso spettano al servizio acquedotto e sono pertanto vietate agli utenti
ed a chiunque altro, sotto pena di pagamento dei danni, e salvo ogni altro diritto dell’Amministrazione comunale.
2. I lavori di manutenzioni e riparazioni vengono eseguite a cura e spese del Comune salvo appalti a
ditte private.
Art. 23 Responsabile in merito all’uso e conservazione della derivazione fino al contatore:
1. L’utente deve provvedere perché siano preservati da manomissioni o danneggiamenti gli
apparecchi costituenti l’impianto e la derivazione nel tratto che corre lungo la sua proprietà.
2. L’utente è quindi responsabile dei danni quivi provocati da qualsiasi causa.
3. Le riparazioni all’interno degli edifici e proprietà private debbono essere eseguite a cura e spese
dell’utente, sotto la vigilanza del Comune.
Art. 24 Apparecchi di misura dell’acqua somministrata:
1. Il tipo ed il calibro degli apparecchi di misura dell’acqua somministrata sono stabiliti dal servizio
acquedotto in relazione al tipo di fornitura richiesta.
2. Il servizio acquedotto ha la facoltà di disporre il cambiamento degli apparecchi di misura quando
lo ritenga opportuno.
3. Gli apparecchi sono di proprietà comunale e sono concessi all’utente a titolo di noleggio.
4. Al distacco, alla sostituzione ed a ogni altra opera di manutenzione, provvede il servizio
acquedotto, anche tramite appaltatore fino al contatore i relativi oneri sono a carico del Comune.
5. All’ installazione provvede il servizio acquedotto, anche tramite appaltatore. I relativi oneri sono a carico dell’utente.
Art. 25 Posizione degli apparecchi di misura:
1. Gli apparecchi di misura sono collocati nel luogo più idoneo e di facile accesso agli addetti del
comune per le operazioni di lettura e di controllo.
2. di norma l’installazione di tali apparecchi viene fatta in appositi pozzetti interrati con coperchi
in lamiera facilmente manovrabile nelle immediate vicinanze dell’edificio e/o del muro di cinta ove
esiste, in ogni caso gli apparecchi stessi dovranno essere adeguatamente protetti da agenti esogeni
e soprattutto da gelo.
3. Per i contatori già installati alla data di entrata in vigore del presente regolamento il servizio
acquedotto potrà prescrivere l’esecuzione dei lavori necessari per rendere agevoli le operazioni di cui al primo comma del presente articolo, disponendo eventualmente una diversa ubicazione dei
contatori da effettuarsi a spese dell’utente.
4. Tutti gli apparecchi misuratori debbono essere provvisti di appositi suggello di garanzia
(bollatura) apposto dal servizio acquedotto nonché di una saracinesca a monte della proprietà
privata.
5. A valle di ciascun contatore e prima di qualsiasi rubinetto dovrà essere apposta nella
conduttura una valvola manuale di ritegno che impedisca il reflusso nella tubatura di aria e acqua.
6. L’utente ha l’obbligo di mantenere accessibili e puliti i pozzetti e le nicchie dei contatori ed,
inoltre, ha il dovere di proteggere l’apparecchio di misurazione da ogni agente esterno.
7. La manomissione da parte dell’utente dei suggelli e qualunque altra operazione destinata a
turbare il regolare funzionamento dell’apparecchio misuratore danno luogo ad azione giudiziaria
contro l’utente, ed alla revoca della fornitura.
Art. 26 Verbale dell’installazione degli apparecchi di misura:
1. All’atto della posa in opera dell’apparecchio misuratore viene redatto apposito verbale, sottoscritto dall’idraulico comunale e dall’utente, su modulo a stampa predisposto dal Comune nel quale sono menzionati il tipo dell’apparecchio, le caratteristiche, il numero di matricola ed il consumo registrato.
2. Gli apparecchi misuratori non possono essere rimossi o spostati se non per disposizioni del
Comune.
3. Le infrazioni alle norme del presente articolo comportano l’applicazione di una sanzione da 100,00 a 500,00 euro, salvo l’azione penale.
Art. 27 Termine per la sostituzione dei contatori guasti:
1. Nel caso di rottura o guasto del contatore, o della linea di competenza comunale, l’utente è tenuto
a darne immediata comunicazione all’ufficio acquedotto che provvederà tempestivamente agli
interventi manutentivi necessari a sostituirlo, a proprie cure e spese, entro il termine perentorio di
giorni 10 dalla scoperta della rottura o guasto.
2. Nell’ipotesi in cui il guasto sia accertato dal personale comunale l’utente soggiace alla sanzione
amministrativa di euro 50,00 ed all’applicazione del consumo forfettario di cui all’art. 36comma 9, in aggiunta al procedimento di cui al seguente comma.
Art. 28 Rimozione e sostituzione degli apparecchi di misura:
1. All’atto della rimozione o sostituzione degli apparecchi di misura vengono redatti su appositi
moduli predisposti dal Comune i relativi verbali firmati dagli utenti e dagli incaricati del Comune.
2. Tali moduli, oltre ai dati di cui all’articolo precedente, devono indicare il motivo della sostituzione e le eventuali irregolarità riscontrate.
3. Le spese per riparazioni o sostituzioni dei contatori sono a carico del Comune.
Art. 29 Cambiamento di utenza:
1. Titolare dell’utenza è il soggetto al quale è intestato il contratto di fornitura.
2. Nel caso di mutamento della titolarità dell’utenza, l’utente cessante deve darne immediatamente
avviso personalmente o a mezzo di lettera raccomandata A.R al Comune, ove dovrà essere riportata
la lettura del contatore. Tale utente continuerà però ad essere responsabile degli obblighi assunti
fino alla data di lettura del contatore e voltura o estinzione del contratto esistente.
3. L’utente subentrante deve stipulare un nuovo contratto a suo nome pagando tutti i relativi diritti.
4. In caso di violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo verrà senz’altro sospesa la
fornitura sino a che non verranno regolarizzati, da parte degli interessati, tutti gli atti amministrativi
relativi alla fornitura e saldata ogni pendenza.
5. Chi usa effettivamente l’acqua, nel caso in cui sia un soggetto giuridicamente diverso da colui che ha sottoscritto il contratto, sarà ritenuto responsabile in solido al pagamento delle fatture e tale
dichiarato con specifica comunicazione.
Art. 30 Morte dell’utente:
1. In caso di decesso del titolare dell’utenza, i suoi eredi od aventi causa sono responsabili verso
l’Amministrazione comunale di tutte le somme ad essa dovute dall’utente deceduto.
2. Gli stessi inoltre sono tenuti ad avvisare, con le modalità di cui all’articolo 29, l’ufficio tecnico
comunale dell’avvenuto decesso e di provvedere alla stipulazione di un nuovo contratto e alla
cessazione di quello esistente entro sei mesi dal decesso.
Art. 31 Fallimento dell’utente:
1. In caso di fallimento dell’utente, il contratto resta sospeso con effetto immediato dal momento in
cui il Comune ne venga comunque a conoscenza.
2. Il curatore, con l’autorizzazione del Giudice delegato al fallimento, potrà subentrare nel contratto
di somministrazione al posto del fallito assumendone tutti gli obblighi relativi alla continuazione o
risoluzione del medesimo, pagando inoltre, previamente ed integralmente, quanto dovuto dal fallito.
Art. 32 Uso dell’acqua:
1. L’utente non può derivare l’acqua per uso diverso da quello indicato nel contratto, in particolar
modo per innaffiamento di giardini e spazi verdi, di pertinenza del fabbricato per il quale è stato
stipulato il contratto, nel periodo estivo indicato annualmente da apposita ordinanza sindacale.
L’utente non può, inoltre, fornire l’acqua a terzi.
2. E’ comunque vietato l’uso irriguo dell’acqua potabile.
Art. 33 Tariffe:
1. Ai fini dell’applicazione delle tariffe restano definiti i seguenti usi:
a) uso domestico = si considera destinata ad uso domestico l’acqua destinata per
l’alimentazione, per i servizi igienici e per gli altri ordinari impegni domestici;
b) altri usi = si considera destinata ad altri usi l’acqua utilizzata per altre attività al di fuori
dell’uso domestico ivi compresa l’alimentazione delle piscine.
2. Nel caso in cui non sia possibile costruire impianti separati per i due tipi di fornitura l’utenza sarà
unificata ed i relativi consumi fatturati con la tariffa più alta.
Art. 34 Quantitativo minimo garantito ed eccedenze:
1. In sede di stipulazione del contratto il titolare di utenza non domestica usufruisce di un
impegno giornaliero minimo contrattuale garantito pari a litri 250 giornalieri.
2. In ogni caso l’Amministrazione comunale si riserva di stabilire detto minimo in funzione della
capacità di erogazione dei propri impianti.
3. Il titolare di utenza domestica usufruisce di un impegno giornaliero minimo contrattuale garantito
pari a litri 250 giornalieri.
4. I consumi oltre tale valore verranno considerati eccedenze.
Art. 35 Bocche antincendio private:
1. L’utente provvede a proprie spese alla costruzione delle derivazioni delle prese antincendio.
2. Agli apparecchi di manovra per le bocche antincendio viene applicato dal servizio acquedotto uno speciale sigillo. L’utente ha diritto di servirsi della bocca antincendio esclusivamente in caso di
incendio e limitatamente alle operazioni relative allo spegnimento.
3. Quando si sia fatto uso di una bocca antincendio l’utente deve darne comunicazione al servizio
acquedotto entro 24 ore, affinché questo possa provvedere alla risuggellatura.
4. Il Comune non assume responsabilità alcuna circa la pressione dell’acqua e la portata al momento
dell’uso.
5. Ogni derivazione per bocca antincendio dovrà avere la saracinesca di sezionamento all’inizio e
immediatamente dopo la valvola di ritegno, che garantisca una perfetta tenuta.
Art. 36 Accertamento dei consumi ed eccedenze:
1. Le letture dei contatori saranno effettuate con cadenza annuale, normalmente entro il mese di
febbraio. Per proprie esigenze, il Comune può disporre tale lettura anche anticipatamente rispetto al
periodo di cui al precedente comma.
2. Nel caso di qualsivoglia impedimento nella lettura del contatore il personale addetto alla lettura è
obbligato a lasciare all'utente una cartolina di avviso.
3. L’utente dovrà indicare i consumi nella precitata cartolina, datarla, firmarla e spedirla con
sollecitudine al Comune.
4. E’ fatto altresì obbligo all’utente di lasciare un recapito certo dove potere consegnare la cartolina.
5. Nel caso in cui non sia stato possibile rilevare il consumo di acqua potabile per cause non
imputabili al Comune e l’utente non abbia rispedito al Comune la cartolina, l’utente ne sobbarcherà
tutte le conseguenze, anche tramite la fatturazione del consumo non potuto rilevare nelle successive
fatturazioni, allorquando sia stato possibile rilevare la lettura del contatore.
6. Se l’impossibilità di cui al precedente comma si ripete nelle successive verifiche sarà disposta,
previa comunicazione, la chiusura dell’utenza.
7. Il servizio acquedotto ha comunque la facoltà di fare eseguire, quando lo ritenga opportuno,
letture complementari.
8. L’acqua viene pagata in ragione del consumo indicato dal contatore ed è determinato come
differenza tra la lettura precedente e quella successiva.
9. Ove il contatore, per qualsiasi causa indipendente dal fatto dell’utente, avesse cessato di
funzionare, il consumo verrà calcolato sulla base di quello registrato nell’anno precedente il periodo
di riferimento.
Art. 37 Pagamento dei consumi:
1. La fatturazione dell’acqua consumata viene effettuata annualmente, sulla base della lettura di cui
al primo comma dell’articolo precedente.
2. Il corrispettivo della somministrazione idrica viene pagato dagli utenti in unica soluzione alla
prima scadenza, o in tre rate quadrimestrali. Tale corrispettivo afferisce i consumi dell’anno
precedente a quello della fatturazione.
3. Trascorso il termine utile per la riscossione sarà notificata a mezzo messo comunale o
raccomandata A.R avviso di mancato pagamento con l’avvertenza che non pagando le pendenze
entro 10 giorni successivi alla notifica si procederà alla chiusura dell’erogazione dell’acqua senza
ulteriori avvisi ed alla riscossione coattiva. L’utente che chiederà il rinnovo del contratto, dopo avere pagato i canoni insoluti, sarà comunque assoggettato al pagamento di tutte le spese contrattuali, compreso il diritto di allaccio del nuovo contratto in base alle vigenti tariffe o diritti.
Art. 38 Indennità di mora ed interessi per ritardato pagamento:
1. Nel caso di ritardato pagamento delle fatture, si applica una indennità di mora pari al 6% fisso
con un minimo di euro 2,00 ed interessi pari al tasso legale vigente tempo per tempo, rapportato a
giorno, a partire dall’undicesimo giorno successivo alla data stabilita come termine utile per il
pagamento.
Art. 39 Calcolo forfetario dei consumi ritenuti anomali dall’utente:
1. Quando l’utente ritiene eccessivamente anomali i consumi rispetto a quelli accertati nell’anno
precedente, può chiedere al Comune l’applicazione del calcolo di cui al precedente art.36 comma 9,
con contemporanea sostituzione del contatore.
2. Il Comune verifica la sussistenza delle anomalie tecniche denunciate, entro una tolleranza del 4%, e provvede di conseguenza.
3. Qualora la richiesta dell’utente risulti infondata, questi è tenuto al pagamento della somma di
Euro 50,00 a titolo di rimborso spese inerenti gli accertamenti tecnici.
Art. 40 Reclami:
1. Nel caso in cui, su reclamo presentato dall’utente, si evince che la consistenza dei consumi
fatturati è stata originata da un mero errore materiale rilevabile d’ufficio o per mezzo di una verifica
della lettura del contatore, il Capo ufficio acquedotto è autorizzato a provvedere per la rettifica della
fattura errata.
2. Tali reclami possono essere accolti esclusivamente se presentati entro il termine perentorio di 30
giorni dalla data di scadenza della fattura.
Art. 41 Richiesta di pagamento rateizzato:
1. Il pagamento rateizzato delle fatture dell’acqua può essere concesso dietro formale richiesta
dell’utente solo se ricorrano contestualmente le seguenti condizioni:
a) quantità di acqua fatturata di almeno tre volte superiore alla media a causa di guasti o
perdite alla rete idrica privata non rilevabile dall’utente;
b) che l’utente si trovi in condizioni economiche precarie.
2. La rateizzazione potrà essere concessa per un massimo di sei rate mensili. Nel caso di mancato
pagamento di una delle rate si procederà , senza preavviso, alla sospensione della fornitura,
perdendo il beneficio della rateizzazione.
Art. 42 Rifornimento acqua a mezzo autobotti comunali:
1. La Giunta Comunale può autorizzare, con formale deliberazione da adottarsi su proposta del
responsabile del Servizio acquedotto, il rifornimento di acqua potabile a mezzo di autobotte
comunale, qualora ne ricorra la necessità.
2. Nella deliberazione di autorizzazione devono essere chiaramente indicati.:
a) l’utente che deve essere rifornito;
b) l’ubicazione ed il periodo della fornitura;
c) la quantità e l’uso a cui è destinata l’acqua.
d) l’orario in cui eseguire il trasporto con l’autorizzazione al personale ad effettuare lavoro
straordinario;
e) il prezzo e le modalità di pagamento da effettuarsi presso la cassa economale, nonché
l’eventuale cauzione.
3. Tale prezzo dovrà comunque coprire integralmente il costo dell’operazione.
4. Il servizio acquedotto disporrà, caso per caso, l’attivazione del rifornimento. In tale ipotesi la
prestazione è esente da bolla di accompagnamento, ai sensi dell’art. 4 comma 1 n. 8 del D.P.R. n.
627 del 6/10/1978; il responsabile del servizio deve, comunque, rilasciare al vettore apposita
dichiarazione sottoscritta, da cui risulti detta esenzione. Tale documento è valido per l’emissione
della relativa fattura e, pertanto, deve essere redatto su apposito modulo contenente tutti i dati
occorrenti.
5. Il pagamento della fornitura dovrà essere effettuato entro 15 giorni dalla data di emissione della
fattura.
CAPO II NORME PER IMPIANTI INTERNI
Art. 43 Esecuzione degli impianti ed installazione delle condutture interne:
1. L’impianto per la distribuzione dell’acqua all’interno delle proprietà private, e la relativa
manutenzione, è eseguito a cura e spese dell’utente.
2. Le tubazioni delle condutture private che ricadano all’esterno degli stabili, entro cortili, su aree
scoperte, devono essere messe in opera a profondità non inferiore a cm. 50 dal piano terra a
sufficiente distanza da canali di rifiuto o a quota ad essi superiore.
3. Nell’interno degli stabili devono essere collocate in posizioni tali da non poter essere danneggiate, non in vicinanza di superfici riscaldate, né in particolare di camini.
4. Qualora quest’ultima condizione non possa essere assicurata le condotte dovranno essere
convenientemente coibentate.
5. Nessun tubo dell’impianto potrà sottopassare od essere posto entro fogna, pozzi neri e simili.
6. I tubi da impiegarsi nelle installazioni private debbono essere di ghisa, ferro zincato, acciaio
rivestito, o di polietilene o altri equivalenti aventi la certificazione per usi idropotabili.
Art. 44 Collegamenti di impianti ed apparecchi:
1. E’ vietato collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti
vapore, acqua non potabile o di altro acquedotto o comunque commiste a sostanze estranee.
2. L’impianto interno dovrà essere elettricamente isolato dalla rete stradale con apposito giunto
isolante e non potrà essere utilizzato come presa di terra per il collegamento di apparecchi elettrici.
Art. 45 Impianti di pompaggio:
1. Le installazioni per l’eventuale sollevamento dell’acqua all’interno degli edifici devono essere
realizzate in modo che sia impedito il ritorno in rete dell’acqua pompata anche in caso di guasto alle
relative apparecchiature.
2. Il pompaggio deve avvenire esclusivamente dagli appositi serbatoi di cui al precedente art. 14.
3. E’ vietato in ogni caso l’inserimento diretto delle pompe sulle condotte derivate da quelle stradali.
4. L’autoclave ed il relativo impianto restano comunque a carico dell’utente.
Art. 46 Serbatoi:
1. Nel caso in cui si renda indispensabile l’accumulo di acqua in serbatoi, la bocca di erogazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo, in modo da impedire ogni possibilità di ritorno dell’acqua per sifonamento.
2. La tubazione di adduzione potrà anche essere provvista di valvola di afflusso o galleggiante. 3. In
tale caso però la valvola a galleggiante dovrà essere regolata in modo da chiudere l’erogazione
quanto l’invaso d’acqua nel serbatoio verrà a trovarsi a 15 cm. Circa sotto l’orifizio di uscita
dell’acqua della valvola; inoltre il serbatoio dovrà essere provvisto di sfioratore tale da impedire con
sicurezza che il livello dell’invaso d’acqua nel serbatoio possa raggiungere l’orifizio della valvola a
galleggiante.
Art. 47 Manutenzione degli impianti interni:
1. Ogni utente risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni.
2. Nessun abbuono sul consumo dell’acqua è comunque ammesso per eventuali perdite o dispersioni degli impianti stessi dal contatore, da qualunque causa prodotte, né l’Amministrazione comunale risponde dei danni causati dagli impianti interni.
Art. 48 Vigilanza circa la manutenzione ed il funzionamento degli impianti:
1. Il Comune può disporre ispezioni, da parte di suoi dipendenti, degli impianti e sugli apparecchi
destinati alla distribuzione dell’acqua all’interno della proprietà privata.
2. I dipendenti comunali o altri soggetti dipendenti da ditte alle quali il Comune abbia appaltato i
servizi, hanno la facoltà di accedere alla proprietà privata, sia per le periodiche verifiche dei
consumi, sia per accertare alterazioni o guasti nelle condutture e negli apparecchi misuratori, e
comunque per assicurarsi della regolarità del servizio in generale.
3. Inoltre il Servizio acquedotto o eventuali ditte appaltatrici, secondo le rispettive competenze,
dovranno eseguire o controllare quanto disposto, in modo particolare, negli articoli 18, 23, 25, 26,
27, 28, 32, 35, 36 e 39 del presente regolamento.
4. In caso di rifiuto si sospende l’erogazione dell’acqua senza nessun avviso.
TITOLO QUARTO FOGNATURE ED IMPIANTI DI DEPURAZIONE
Art. 49 Canone fognatura e depurazione:
1. Il canone fognatura e depurazione è disciplinato, ai sensi di legge (attualmente art. 2 comma 3
D.L. 16/11/1994 n. 629).
2. La tariffa è annualmente deliberata dalla Giunta Comunale.
TITOLO QUINTO DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 50 Penalità:
1. Salvo i casi di falsità o di frode, per le quali si procederà a norma del codice penale, per le
infrazioni al presente regolamento il trasgressore, previa sospensione della fornitura, sarà soggetto
alla sanzione amministrativa da Euro 50,00 a Euro 1.000,00 a giudizio insindacabile del dirigente,
secondo la gravità dei fatti.
2. La quantità dell’acqua derubata sarà inoltre stimata inappellabilmente dal dirigente e dovrà
essere pagata al prezzo corrispondente.
Art. 51 Validità della fatturazione:
1. Qualsiasi reclamo dovrà essere presentato a pena di irricevibilità entro il termine perentorio di
giorni 30 dalla data di ricevimento della fattura. Lo stesso non esonera l’utente dal pagamento del
maggior consumo nel termine stabilito nella fattura.
Art. 52 Imposte e tasse:
1. Qualunque tributo che venisse imposto sulla fornitura di acqua, sugli impianti e sugli apparecchi,
sarà ad esclusivo carico degli utenti.
Art. 53 Comunicazioni dell’utente:
1. Tutte le comunicazioni dell’utente dovranno essere fatte per iscritto all’Amministrazione
comunale.
Art. 54 Applicazione del diritto comune:
1. Il presente regolamento è obbligatorio ed inderogabile per tutti gli utenti. Per quanto non previsto
in esso si applicano le norme del codice civile.
Art. 55 Controversie:
1. Per qualsiasi controversia si riconosce competente l’autorità giudiziaria di Santa Maria Capua
Vetere, e gli utenti, agli effetti del presente regolamento, devono ivi eleggere il proprio domicilio
legale.
Art. 56 Funzionario responsabile:
1. Il Sindaco designa un responsabile del servizio cui sono attribuiti tutte le funzioni ed i poteri per
l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla gestione economico amministrativa del servizio acquedotto; il predetto responsabile sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
Art. 57 Disposizione transitoria:
1. Il presente regolamento entra in vigore dal 01 gennaio 2012.
Art. 58 Validità delle tariffe:
1. Nella prima fase di applicazione del presente regolamento, l’importo delle tariffe è stabilito come
dalla tabelle: A e B.
2. Le variazioni che si renderanno necessarie successivamente, saranno approvate con deliberazione
della Giunta Comunale, senza che ciò comporti modifiche del presente regolamento

TABELLA A TARIFFE SERVIZIO IDRICO

A) DIRITTI FISSI:
1. Diritto di nuovo allacciamento Euro 66,00;
2. Diritto di voltura Euro 25,00;
3. Diritto di voltura per decesso del titolare facente parte della famiglia anagrafica Euro 10,00.
4. Diritti di segreteria di legge.
B) TARIFFE SUI CONSUMI USI DOMESTICI
I consumi per ogni tariffa sono quelli risultanti dalla differenza fra l’ultima lettura e quella immediatamente precedente, rapportata ai giorni ricompresi nel periodo interessato.
Canone Mensile Euro 4,00
Prima tariffa tariffa agevolata riguarda i consumi fino a litri 250 giornalieri (Mc 91) Euro 0,60
Seconda tariffa eccedenza riguarda gli ulteriori consumi da 250 litri (Mc 91 a 108) Euro 0,70
Terza tariffa eccedenza riguarda gli ulteriori consumi da 250 litri (da Mc 108 in poi) Euro 0,90
L’IVA è esclusa.
TABELLA B C) ALTRI USI:
Canone Mensile Per uso diverso Euro 5,00
Canone Mensile Per uso cantiere Euro 8,00
Prima tariffa Per consumi fino a mc 91 Euro 0,70
Seconda tariffa eccedenza Per consumi da mc 91 in poi Euro 0,90
L’IVA è esclusa.
CANONE FOGNATURA E DEPURAZIONE

Il canone viene determinato sulla base del consumo idrico registrato come dalle rivelazioni dei consumi idrici:

a. canone fognatura: = Euro 0,095083/mc per ogni mc di acqua consumata;
b. canone depurazione: = Euro 0,262618/mc per ogni mc di acqua consumata.