In data 12/11/2012 , la giunta Comunale composta: dal Sindaco Valentino e dagli assessori Esposito e Laudadio hanno deliberato:
1. Di riconoscere al dott. D. Ragozzino il rimborso delle spese legali sostenute e documentate per i giudizi: R.G. n. 2921/07 ed R.G. n. 11387/08 dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
2. Di dare atto che la spesa a tale fine da sostenere ammontano ad € 4.513,00;
3. Di imputare la relativa spesa all’int. 1.01.01.03 del bilancio 2012, ( conto Gestione economica , finanziaria , programmazione provveditorato e controllo di Gestione)
4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
I fatti riportati in delibera.
- con istanza prot. n. 3774 del 12 novembre 2008 e con istanza prot. n. 4227 del 29 dicembre 2009 il dott. Domenico Ragozzino chiedeva al Comune di Castel di Sasso il rimborso delle spese legali sostenute per i giudizi R.G. n. 11387/08 e R.G. 2921/07 dinanzi al Tribunale di Santa Maria C.V.
Giudizi instaurati a seguito di denuncie presentate da un consigliere di Minoranza nell’esercizio delle proprie funzioni,rivolte al Dottore Domenico Ragozzino ( in qualità di responsabile del settore tecnico manutentivo del comune di Castel di Sasso).
i procedimenti avviati, come riportato, a seguito delle summenzionate denunce sono stati entrambi oggetto di ordinanze di archiviazione da parte dei Giudici competenti.
Per il Capo gruppo di Minoranza Perinella è incredibile quanto deliberato dalla Giunta ,sia nella forma che nei contenuti.
La dichiarazione della Giunta di delibera resa immediatamente eseguibile con pubblicazione, produce due effettivi negativi di forma:
Ø Il primo , esclude la Minoranza di poter impugnare la stessa nei termini di legge.
Ø Secondo, se dopo l’approvazione e pubblicazione la Minoranza volesse impugnare detta delibera deve solo procedere con azioni legali presso il Tribunale Amministrativo Regionale.
Una situazione paradossale, mentre la maggioranza può disporre (dei soldi dei cittadini per rimborsabilità delle spese degli amministratori comunali di parcelle ad avvocati e spese giudiziarie) ai propri amministratori, la minoranza se volesse opporre opposizione a tale delibera, la deve impugnare con pagamento di tutte le spese di tasca propria. Il capogruppo Perinella evidenzia che, il proprio bilancio familiare non gli consente di sostenere spese di giudizi e spese legali . Detto ciò ,non rinuncia al mandato di consigliere di opposizione di controllo amministrativo, momentaneamente si vede costretto per opportunità a rinviare la consultazione di un legale a tempi migliori ( non si sa mai , tutto può succedere con le elezioni nel 2014,anche di poter avere la possibilità di consultare un legale sulla problematica ).
Dal tenore della delibera, per il Capo gruppo Perinella , non si ravvisano motivi di somma urgenza di pagamento delle anticipazione al Responsabile, trattandosi di un rimborso di somme anticipate dallo stesso nel 2007 e nel 2008, forse anche prescritte? E’ riportato in delibera ,che le spese risultano documentate dalle fatture emesse dai legali incaricati dal responsabile, le cui parcelle risultano conformi ai tariffari all’epoca vigenti. Per Perinella sembra di capire che le fatture non risultano intestate al Comune di Castel di Sasso, però il Comune le rimborsa.
Il Capo gruppo di opposizione fa presente ai cittadini elettori di Castel di Sasso che esiste lo statuto comunale che regola la materia, infatti:
Lo statuto approvato dalla Maggioranza riporta all’Art. 59 - Rappresentanza del Comune in giudizio prevede che :
1. In tutti i gradi di giudizio per la rappresentanza del Comune, sia come attore che come convenuto, b) sarà dato corso alla nomina del legale incaricato della difesa delle ragioni del Comune.La nomina dei legali deve essere su designazione del Comune e non è demandata al singolo amministratore di scegliere il proprio avvocato di fiducia e far pagare al Comune le proprie fatture coi soldi dei cittadini.
1. In tutti i gradi di giudizio per la rappresentanza del Comune, sia come attore che come convenuto, b) sarà dato corso alla nomina del legale incaricato della difesa delle ragioni del Comune.La nomina dei legali deve essere su designazione del Comune e non è demandata al singolo amministratore di scegliere il proprio avvocato di fiducia e far pagare al Comune le proprie fatture coi soldi dei cittadini.
Il Capo gruppo Perinella Pubblica due sentenze del 2012 rilevate dal Sito Internet,della corte dei conti Basilicata e la sentenza del Tribunale di Vicenza da cui risultano ,che nessuna copertura automatica per le spese legali è dovuta all’amministratore Comunale, sentenze che il Sindaco e i due Assessori avrebbero dovuto tenere in considerazione e valutare, prima di deliberare il rimborso delle spese legali di € 4.513,00, al Dott. Ragozzino.
CONSIGLIERI COMUNALI: Corte dei conti Basilicata. Responsabilità penale.
Giunta, tre criteri per la copertura legale.
PRESUPPOSTI DEL RIMBORSO/ All'amministratore servono l'accordo sul legale, l'assoluzione con formula ampia e la mancanza di conflitto d'interesse.
Niente copertura "automatica" da parte dell'ente per le spese legali dei propri amministratori, anche quando il processo nasce da atti legati alla loro funzione.
Lo ha stabilito la sezione giurisdizionale della Corte dei conti perla Basilicata , con la sentenza 15.10.2012 n. 165.
I giudici sono arrivati a questa decisione dopo avere sottolineato la non applicabilità della disciplina in tema di mandato prevista dall'articolo 1720 del Codice civile, secondo cui il mandante deve rimborsare al mandatario i danni subiti a causa dell'incarico, e dopo avere rilevato che «non appaiono pertinenti i richiami all'analogia, che risulta correttamente evocabile quando emerga un vuoto normativo nell'ordinamento, vuoto che nella specie non è configurabile, atteso che il legislatore si è limitato a dettare una diversa disciplina per due situazioni non identiche fra loro, in quanto gli amministratori pubblici non sono dipendenti dell'ente, ma sono eletti dai cittadini».
La sentenza offre una summa di tutte le problematiche relative alla questione, in quanto non si limita ad affrontare l'aspetto del rimborso agli amministratori degli enti locali, ma si sofferma anche su tutti gli altri profili che pure ineriscono alla questione citata in senso più generale. Il tema del rimborso delle spese legali (limitatamente agli enti locali) viene per la prima volta affrontato nella sua interezza, prospettando soluzioni che si collocano nel solco della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, non senza tenere conto di quella amministrativa e contabile più avveduta.
In primis, con convincente motivazione e ampi richiami giurisprudenziali viene affermato il principio secondo cui il rimborso delle spese legali non può essere effettuato se colui che lo chiede omette di sottoporre preventivamente la scelta del difensore all'ente. Dispone, infatti, l'articolo 28 del Ccnl "Comparto Regioni ed autonomie locali" (che sostituisce l'articolo 67 del Dpr 13.05.1987, n. 268), che il legale che assumerà la difesa del dipendente sia di comune gradimento con l'ente. Tra i presupposti, poi, richiesti per la corresponsione del rimborso delle spese legali, vi sono quelli di una sentenza di assoluzione ampia e dell'assenza di conflitto d'interesse con l'ente.
I giudici lucani, dopo avere precisato che l'assoluzione con la formula «il fatto non costituisce reato» non attesta l'insussistenza di condotte censurabili ad altro titolo, affermano che, anche se i fatti che dettero luogo al procedimento penale non costituiscono illecito penale perseguibile, pur tuttavia possono essere valutati dal giudice contabile allo scopo di rilevare l'esistenza o meno di conflitto di interessi.
Infine, viene ribadito che, al fine di assicurare una buona, ragionevole e imparziale amministrazione delle risorse pubbliche, l'ente pubblico, prima di farsi carico dell'onere delle spese legali, è tenuto a procedere ad attento e rigoroso esame delle istanze di rimborso, valutando la veridicità e adeguatezza di quanto affermato dal professionista, e verificando la conformità della parcella alla tariffa professionale.
Quanto alla responsabilità degli indebiti rimborsi, i giudici hanno ritenuto che essa vada addebitata non solo a coloro che hanno deliberato il pagamento, ma anche a chi ha espresso il parere di regolarità tecnica nonché ai componenti del collegio dei revisori.
CONSIGLIERI COMUNALI: L'assessore assolto nel processo penale non ha diritto al rimborso delle spese legali.
PRESUPPOSTI DEL RIMBORSO/ All'amministratore servono l'accordo sul legale, l'assoluzione con formula ampia e la mancanza di conflitto d'interesse.
Niente copertura "automatica" da parte dell'ente per le spese legali dei propri amministratori, anche quando il processo nasce da atti legati alla loro funzione.
Lo ha stabilito la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per
I giudici sono arrivati a questa decisione dopo avere sottolineato la non applicabilità della disciplina in tema di mandato prevista dall'articolo 1720 del Codice civile, secondo cui il mandante deve rimborsare al mandatario i danni subiti a causa dell'incarico, e dopo avere rilevato che «non appaiono pertinenti i richiami all'analogia, che risulta correttamente evocabile quando emerga un vuoto normativo nell'ordinamento, vuoto che nella specie non è configurabile, atteso che il legislatore si è limitato a dettare una diversa disciplina per due situazioni non identiche fra loro, in quanto gli amministratori pubblici non sono dipendenti dell'ente, ma sono eletti dai cittadini».
La sentenza offre una summa di tutte le problematiche relative alla questione, in quanto non si limita ad affrontare l'aspetto del rimborso agli amministratori degli enti locali, ma si sofferma anche su tutti gli altri profili che pure ineriscono alla questione citata in senso più generale. Il tema del rimborso delle spese legali (limitatamente agli enti locali) viene per la prima volta affrontato nella sua interezza, prospettando soluzioni che si collocano nel solco della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, non senza tenere conto di quella amministrativa e contabile più avveduta.
In primis, con convincente motivazione e ampi richiami giurisprudenziali viene affermato il principio secondo cui il rimborso delle spese legali non può essere effettuato se colui che lo chiede omette di sottoporre preventivamente la scelta del difensore all'ente. Dispone, infatti, l'articolo 28 del Ccnl "Comparto Regioni ed autonomie locali" (che sostituisce l'articolo 67 del Dpr 13.05.1987, n. 268), che il legale che assumerà la difesa del dipendente sia di comune gradimento con l'ente. Tra i presupposti, poi, richiesti per la corresponsione del rimborso delle spese legali, vi sono quelli di una sentenza di assoluzione ampia e dell'assenza di conflitto d'interesse con l'ente.
I giudici lucani, dopo avere precisato che l'assoluzione con la formula «il fatto non costituisce reato» non attesta l'insussistenza di condotte censurabili ad altro titolo, affermano che, anche se i fatti che dettero luogo al procedimento penale non costituiscono illecito penale perseguibile, pur tuttavia possono essere valutati dal giudice contabile allo scopo di rilevare l'esistenza o meno di conflitto di interessi.
Infine, viene ribadito che, al fine di assicurare una buona, ragionevole e imparziale amministrazione delle risorse pubbliche, l'ente pubblico, prima di farsi carico dell'onere delle spese legali, è tenuto a procedere ad attento e rigoroso esame delle istanze di rimborso, valutando la veridicità e adeguatezza di quanto affermato dal professionista, e verificando la conformità della parcella alla tariffa professionale.
Quanto alla responsabilità degli indebiti rimborsi, i giudici hanno ritenuto che essa vada addebitata non solo a coloro che hanno deliberato il pagamento, ma anche a chi ha espresso il parere di regolarità tecnica nonché ai componenti del collegio dei revisori.
CONSIGLIERI COMUNALI: L'assessore assolto nel processo penale non ha diritto al rimborso delle spese legali.
La sentenza 26.06.2012 n. 697 del TRIBUNALE di Vicenza si occupa del rimborso spese a un assessore assolto in un procedimento penale riguardante l'attività svolta in tale veste.
Il Tribunale respinge la domanda di rimborso, dicendo che, in mancanza di una specifica disposizione di legge che disciplini il caso, bisogna applicare in via analogica, ai sensi dell'art. 12, comma 2, delle disposizioni preliminari al codice civile, le disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe.
In passato la giurisprudenza si era orientata nel senso di applicare in via analogica la norma relativa al rimborso delle spese in favore dei dipendenti degli enti locali (art. 67 D.P.R. 268/2007, ora recepito dall'art. 28 del C.C.N.L. dei dipendenti comunali), muovendo dalla equiparazione del rapporto di servizio onorario con quello di impiego dei dipendenti dell'ente locale.
Il Tribunale di Vicenza ritiene erronea questa soluzione e assimila la posizione dell'assessore a quella del mandatario, ritenendo di dover applicare in via analogica l'art. 1720 del c.c..
Su questa questionela Corte di Cassazione Civile 16.04.2008, n. 10052, ha deciso che all'assessore, applicando in via analogica l'art. 1720, comma 2, c.c., spetta soltanto il rimborso delle spese sostenute a causa del proprio incarico e non semplicemente in occasione del medesimo.
Le spese per difendersi in procedimento penale non sono spese sostenute a causa del proprio incarico, ma in occasione del medesimo. Quindi il rimborso non spetta .
Il Capo gruppo Perinella si riserva di acquisire tutti i fatti e le circostanze relative alle denuncie, nonché la estrazione copia delle fatture allegate dal Responsabile per la richiesta di rimborso delle spese legali al Comune di Castel di Sasso.
Il Tribunale respinge la domanda di rimborso, dicendo che, in mancanza di una specifica disposizione di legge che disciplini il caso, bisogna applicare in via analogica, ai sensi dell'art. 12, comma 2, delle disposizioni preliminari al codice civile, le disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe.
In passato la giurisprudenza si era orientata nel senso di applicare in via analogica la norma relativa al rimborso delle spese in favore dei dipendenti degli enti locali (art. 67 D.P.R. 268/2007, ora recepito dall'art. 28 del C.C.N.L. dei dipendenti comunali), muovendo dalla equiparazione del rapporto di servizio onorario con quello di impiego dei dipendenti dell'ente locale.
Il Tribunale di Vicenza ritiene erronea questa soluzione e assimila la posizione dell'assessore a quella del mandatario, ritenendo di dover applicare in via analogica l'art. 1720 del c.c..
Su questa questione
Le spese per difendersi in procedimento penale non sono spese sostenute a causa del proprio incarico, ma in occasione del medesimo. Quindi il rimborso non spetta .
Il Capo gruppo Perinella si riserva di acquisire tutti i fatti e le circostanze relative alle denuncie, nonché la estrazione copia delle fatture allegate dal Responsabile per la richiesta di rimborso delle spese legali al Comune di Castel di Sasso.