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martedì 16 agosto 2011

Permesso di costruire in zona agricola anche a chi non è coltivatore diretto. -Cambio destinazione d’uso in zona agricola.


Informazione per i cittadini di Castel di Sasso e cittadini proprietari di terreni e fabbricati  che  sono interessati a costruire e investire  nel nostro  Comune, sono cadute alcune barriere che impedivano la costruzione in zona agricola.
Si riporta la  decisione  a cui sono arrivati i giudici del TAR del Lazio accogliendo il ricorso dei proprietari di un fondo agricolo sito in un comune alle porte di Roma. La sentenza n°. 33106/2010 del 2 novembre scorso, ribadisce un precedente provvedimento della stessa sezione del Tribunale Amministrativo che interpreta l’articolo 17 del Testo Unico dell’edilizia sulle costruzioni in zona agricola.
 Il Tribunale pronunciandosi sul ricorso contro il rifiuto opposto dal Comune alla richiesta di rilascio del permesso di costruire, ha stabilito che la possibilità di costruire nelle zone agricole determinate secondo il piano regolatore non postula il possesso nel richiedente della qualità di imprenditore agricolo a titolo principale. La mancanza della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale non può impedire quindi il rilascio del titolo abilitativo per interventi in zona agricola per i quali è invece indispensabile:

   
1) la titolarità del diritto di proprietà o l`esistenza di altro titolo idoneo di disponibilità dell’immobile.
  
2) la compatibilità con gli strumenti urbanistici.

In particolare, viene affermato che contrasta con i principi in materia urbanistica un atto che a prescindere dal tipo di opera realizzanda e dalla verifica di compatibilità con le previsioni di piano, si fondi sulla qualità personale del richiedente, detta qualità assumerebbe valore ai soli fini dell’applicazione dei benefici economici previsti in favore dei coltivatori diretti dall’art. 9 lett. A) L. 28/1/1977 nr. 10,( esenzione pagamento oneri di urbanizzazione)
Il tribunale conclude, come già affermato dal TAR Sicilia (Palermo, Sezione III, Sent. 3/2008) che l’elemento soggettivo relativo alla qualifica del richiedente il permesso di costruire in zona agricola è del tutto irrilevante se il soggetto non intende avvalersi dell’esonero del pagamento degli oneri per costruire. Elemento oggettivo indispensabile è invece la titolarità della proprietà o l’esistenza di altro titolo idoneo di disponibilità del bene, oltre naturalmente alla compatibilità con gli strumenti urbanistici. Per concludere chi non è coltivatore diretto  e vuole costruire deve pagare gli oneri di urbanizzazione, poiché non è applicabile l'esonero previsto dal testo Unico-dell'Edilizia.
     “ Cambio di destinazione d’uso in zona agricola”  

Come e quando bisogna fare un cambio di Destinazione d’Uso?

La destinazione d’uso di un immobile rappresenta l’utilizzo che può essere residenziale, agricolo, commerciale o industriale.

Se abbiamo la necessità di cambiare tale destinazione, ad esempio decidiamo di voler utilizzare un’immobile inizialmente con destinazione agricola, come attività commerciale, in quanto ad esempio avente una posizione fronte strada molto appetibile per il commercio, allora dobbiamo effettuare un cambio di destinazione d’uso.

La prima verifica da effettuare è quella di constatare se il P.R.G. o Piano Regolatore Generale di Castel di Sasso  prevede in zona Agricola  la possibilità di poter cambiare destinazione d’uso.
Nel nostro Comune negli ultimi 6 mesi sono stati rilasciati N° 2 permessi a costruire per il cambio destinazione d’uso in zona Agricola, di porzione di fabbricato rurale :il primo in via S. Marco al foglio 12, l’ultimo rilasciato il 9 agosto 2011 su porzione di fabbricato in Via Ponte dell’Olio al foglio 15. Il tutto rilevabile e pubblicato   sull’albo Pretorio On-Line  del Comune.


Per analogia il cambio di destinazione d’uso è estendibile a tutto il territorio comunale  e a tutti i proprietari avente le stesse caratteristiche.
  
I cittadini interessati una volta accertata la possibilità di cambiare destinazione d’uso ci possono essere due possibilità, ovvero che tale cambio di destinazione sia solo formale oppure siano necessari anche interventi sull’immobile per adeguarlo concretamente alla nuova destinazione.

Nel caso in cui il cambio di destinazione d’uso sia ricadente nel primo caso, ovvero non comporti, l’esecuzione di opere, allora è possibile ottenerlo presentando una D.I.A. Denuncia di Inizio Attività, che deve presentare un professionista abilitato.
Se invece siamo nel secondo caso, ovvero è necessario fare dei lavori di adeguamento per cambiare distribuzione allora a seconda dei casi più o meno sostanziali potrebbe essere necessario richiedere il Permesso di Costruire da parte di un professionista abilitato.
In entrambi i casi l’intervento può essere Oneroso o no, ovvero può essere richiesto oltre i diritti tecnici e di segreteria anche un contributo per gli oneri di urbanizzazione.

C’è anche da dire che a seconda dell’area di intervento può essere necessario accompagnare tali pratiche da Nulla Osta Ambientale,(Valloni o aree demaniali).
A questo punto una volta approvata e terminata la procedura urbanistica e gli eventuali lavori bisognerà presentare la dichiarazione di variazione d’uso catastale presso l’Agenzia del Territorio competente, questo perché modificando la categoria edilizia, cambierà anche la rendita catastale per il calcolo delle tasse ed imposte .

Ultimo atto sarà poi quello di richiedere al Comune il Certificato di agibilità allegando tutte le documentazioni sopra elencate.

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