Per contatti:

mercoledì 24 settembre 2014

Assunzione al Comune di Castel di Sasso in sostituzione della dipendente comunale da collocare in quiescenza.





Riportiamo la determina del Responsabile del Servizio, il Dott. Ragozzino, con N° 176 del 16/o9/2014 avente  per Oggetto: “ ricognizione annuale delle eccedenze di personale dipendente del Comune ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. n. 165 del 2001”.

Il sopra citato decreto prevede  che il Comune di Castel di Sasso, in caso di nuove assunzioni o rapporto di lavoro, debba provvedere alla  verifica dell’esistenza o meno di situazioni di soprannumero o eccedenze di personale (in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, patto di stabilità).

Al responsabile del Servizio, in virtù  del  decreto emanato dal Sindaco  Coletta, con prot. n. 1709 del 29/05/2014 gli è stata attribuita la responsabilità del personale dipendente di due aree: Amministrativa e Tecnico Manutentiva.

Il responsabile del Servizio, nella determina, riporta di non poter rilevare alcuna situazione di eccedenza di personale, ( in totale 6 dipendenti + la Segretaria) ma al contrario, una grave carenza di risorse umane, specialmente all’interno dell’area finanziaria e dell’area amministrativa.

Per questo determina:
·         Di dare atto che, per l’anno in corso (2014), non si rilevano eccedenze di personale né all’interno dell’area amministrativo contabile né tecnico manutentiva;

·         Di richiedere la programmazione dell’assunzione, nei limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia, di una nuova unità di personale in sostituzione della dipendente comunale Sig.ra Pasqualina Petruccelli, da collocare in quiescenza nel corso del corrente esercizio finanziario.

 Valorizzazione di Castel di Sasso reputa essenziale che le carenze di personale, come riportate nella determina, compresi i dipendenti andati in pensione, siano coperte attraverso bando pubblico.


Per chi vuole saperne di più riportiamo il DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165
Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

Art. 33. Eccedenze di personale e mobilità collettiva.
1. Le pubbliche amministrazioni che rilevino eccedenze di personale sono tenute ad informare preventivamente le organizzazioni sindacali di cui al comma 3 e ad osservare le procedure previste dal presente articolo. Si applicano, salvo quanto previsto dal presente articolo, le disposizioni di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, ed in particolare l'articolo 4, comma 11 e l'articolo 5, commi 1 e 2,e successive modificazioni ed integrazioni. 1-bis.([73]
La mancata individuazione da parte del dirigente responsabile delle eccedenze delle
unità di personale, ai sensi del comma 1, è valutabile ai fini della responsabilità per danno erariale.
2. Il presente articolo trova applicazione quando l'eccedenza rilevata riguardi almeno dieci
dipendenti. Il numero di dieci unità si intende raggiunto anche in caso di dichiarazione di eccedenza distinte nell'arco di un anno. In caso di eccedenze per un numero inferiore a 10 unità agli interessatisi applicano le disposizioni previste dai commi 7e 8.

Nessun commento:

Posta un commento