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venerdì 30 novembre 2012

Al Vicesindaco Dott. Ragozzino , la Giunta delibera la somma di € 4.513,00 per rimborso spese legali.


In data 12/11/2012 , la giunta Comunale composta: dal Sindaco Valentino e dagli assessori Esposito e Laudadio hanno deliberato:
1. Di riconoscere al dott. D. Ragozzino il rimborso delle spese legali sostenute e documentate per i giudizi: R.G. n. 2921/07 ed R.G. n. 11387/08 dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
2. Di dare atto che la spesa a tale fine da sostenere ammontano  ad € 4.513,00;
3. Di imputare la relativa spesa all’int. 1.01.01.03 del bilancio 2012, ( conto Gestione economica , finanziaria , programmazione  provveditorato e controllo di Gestione)
4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
I fatti riportati in delibera.
- con istanza prot. n. 3774 del 12 novembre 2008  e con istanza prot. n. 4227 del 29 dicembre 2009 il dott. Domenico Ragozzino chiedeva al Comune di Castel di Sasso  il rimborso delle spese  legali sostenute per i giudizi R.G. n. 11387/08 e R.G. 2921/07  dinanzi al Tribunale di Santa Maria C.V.
 Giudizi instaurati  a seguito di denuncie presentate da un consigliere di Minoranza nell’esercizio delle proprie funzioni,rivolte  al Dottore Domenico Ragozzino ( in qualità di responsabile del settore tecnico manutentivo del comune di Castel di Sasso).
i procedimenti avviati, come riportato, a  seguito delle summenzionate denunce sono stati entrambi oggetto di ordinanze di archiviazione da parte dei Giudici competenti.
  

Per il Capo gruppo di Minoranza Perinella è incredibile quanto deliberato  dalla Giunta ,sia nella forma che nei contenuti.
La dichiarazione della Giunta di delibera  resa immediatamente eseguibile  con pubblicazione,  produce due effettivi  negativi di forma:    
Ø      Il primo  ,  esclude la Minoranza di poter  impugnare la stessa nei termini di legge.
Ø       Secondo, se dopo l’approvazione e pubblicazione  la Minoranza volesse  impugnare detta delibera deve solo procedere  con azioni legali presso il Tribunale Amministrativo Regionale.

Una situazione paradossale, mentre  la maggioranza può disporre  (dei soldi dei cittadini per rimborsabilità delle spese degli amministratori comunali di   parcelle ad avvocati e spese giudiziarie) ai propri  amministratori, la minoranza  se volesse opporre opposizione  a tale delibera, la deve impugnare con pagamento di tutte le spese di tasca propria. Il capogruppo  Perinella evidenzia  che, il proprio bilancio familiare non gli consente  di sostenere spese di giudizi  e  spese legali . Detto ciò ,non rinuncia al mandato  di consigliere di opposizione di controllo amministrativo, momentaneamente si vede  costretto per opportunità a rinviare la consultazione di un legale    a tempi migliori ( non si sa mai , tutto può succedere    con le elezioni nel 2014,anche  di poter avere la possibilità di consultare un legale sulla problematica ).

Dal tenore della delibera, per il Capo gruppo Perinella , non si ravvisano motivi di somma urgenza di pagamento delle anticipazione  al Responsabile,  trattandosi di un rimborso  di somme  anticipate dallo stesso   nel 2007 e nel 2008, forse anche prescritte? E’ riportato in delibera ,che le spese  risultano documentate dalle fatture emesse dai legali incaricati  dal responsabile, le cui parcelle  risultano conformi ai tariffari all’epoca vigenti. Per    Perinella sembra  di capire che   le fatture  non  risultano  intestate al Comune di Castel di Sasso, però  il Comune le rimborsa.

Il Capo gruppo di opposizione fa presente ai cittadini elettori di Castel di Sasso che esiste lo statuto comunale che regola la materia, infatti:
  Lo statuto  approvato dalla Maggioranza  riporta all’Art. 59 - Rappresentanza del Comune in giudizio prevede che :
1. In tutti i gradi di giudizio per la rappresentanza del Comune, sia come attore che come convenuto, b) sarà dato corso alla nomina del legale incaricato della difesa delle ragioni del Comune.La nomina dei legali   deve essere  su designazione del Comune e non è demandata al singolo amministratore di scegliere il proprio avvocato di fiducia e far pagare al Comune le  proprie fatture  coi soldi dei cittadini.

Il Capo gruppo Perinella Pubblica due sentenze  del 2012  rilevate  dal Sito  Internet,della corte dei conti Basilicata  e la sentenza del Tribunale di Vicenza da cui risultano ,che  nessuna copertura  automatica  per le spese legali  è dovuta all’amministratore Comunale, sentenze che  il Sindaco e i due Assessori  avrebbero dovuto tenere in considerazione e valutare, prima di deliberare il rimborso delle spese legali di € 4.513,00, al Dott. Ragozzino.

CONSIGLIERI COMUNALICorte dei conti Basilicata. Responsabilità penale.
Giunta, tre criteri per la copertura legale.
PRESUPPOSTI DEL RIMBORSO/ All'amministratore servono l'accordo sul legale, l'assoluzione con formula ampia e la mancanza di conflitto d'interesse.

Niente copertura "automatica" da parte dell'ente per le spese legali dei propri amministratori, anche quando il processo nasce da atti legati alla loro funzione.
Lo ha stabilito la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Basilicata, con la sentenza 15.10.2012 n. 165.
I giudici sono arrivati a questa decisione dopo avere sottolineato la non applicabilità della disciplina in tema di mandato prevista dall'articolo 1720 del Codice civile, secondo cui il mandante deve rimborsare al mandatario i danni subiti a causa dell'incarico, e dopo avere rilevato che «non appaiono pertinenti i richiami all'analogia, che risulta correttamente evocabile quando emerga un vuoto normativo nell'ordinamento, vuoto che nella specie non è configurabile, atteso che il legislatore si è limitato a dettare una diversa disciplina per due situazioni non identiche fra loro, in quanto gli amministratori pubblici non sono dipendenti dell'ente, ma sono eletti dai cittadini».
La sentenza offre una summa di tutte le problematiche relative alla questione, in quanto non si limita ad affrontare l'aspetto del rimborso agli amministratori degli enti locali, ma si sofferma anche su tutti gli altri profili che pure ineriscono alla questione citata in senso più generale. Il tema del rimborso delle spese legali (limitatamente agli enti locali) viene per la prima volta affrontato nella sua interezza, prospettando soluzioni che si collocano nel solco della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, non senza tenere conto di quella amministrativa e contabile più avveduta.
In primis, con convincente motivazione e ampi richiami giurisprudenziali viene affermato il principio secondo cui il rimborso delle spese legali non può essere effettuato se colui che lo chiede omette di sottoporre preventivamente la scelta del difensore all'ente. Dispone, infatti, l'articolo 28 del Ccnl "Comparto Regioni ed autonomie locali" (che sostituisce l'articolo 67 del Dpr 13.05.1987, n. 268), che il legale che assumerà la difesa del dipendente sia di comune gradimento con l'ente. Tra i presupposti, poi, richiesti per la corresponsione del rimborso delle spese legali, vi sono quelli di una sentenza di assoluzione ampia e dell'assenza di conflitto d'interesse con l'ente.
I giudici lucani, dopo avere precisato che l'assoluzione con la formula «il fatto non costituisce reato» non attesta l'insussistenza di condotte censurabili ad altro titolo, affermano che, anche se i fatti che dettero luogo al procedimento penale non costituiscono illecito penale perseguibile, pur tuttavia possono essere valutati dal giudice contabile allo scopo di rilevare l'esistenza o meno di conflitto di interessi.
Infine, viene ribadito che, al fine di assicurare una buona, ragionevole e imparziale amministrazione delle risorse pubbliche, l'ente pubblico, prima di farsi carico dell'onere delle spese legali, è tenuto a procedere ad attento e rigoroso esame delle istanze di rimborso, valutando la veridicità e adeguatezza di quanto affermato dal professionista, e verificando la conformità della parcella alla tariffa professionale.
Quanto alla responsabilità degli indebiti rimborsi, i giudici hanno ritenuto che essa vada addebitata non solo a coloro che hanno deliberato il pagamento, ma anche a chi ha espresso il parere di regolarità tecnica nonché ai componenti del collegio dei revisori.

CONSIGLIERI COMUNALI: L'assessore assolto nel processo penale non ha diritto al rimborso delle spese legali.
La sentenza 26.06.2012 n. 697 del TRIBUNALE di Vicenza si occupa del rimborso spese a un assessore assolto in un procedimento penale riguardante l'attività svolta in tale veste.
Il Tribunale respinge la domanda di rimborso, dicendo che, in mancanza di una specifica disposizione di legge che disciplini il caso, bisogna applicare in via analogica, ai sensi dell'art. 12, comma 2, delle disposizioni preliminari al codice civile, le disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe.
In passato la giurisprudenza si era orientata nel senso di applicare in via analogica la norma relativa al rimborso delle spese in favore dei dipendenti degli enti locali (art. 67 D.P.R. 268/2007, ora recepito dall'art. 28 del C.C.N.L. dei dipendenti comunali), muovendo dalla equiparazione del rapporto di servizio onorario con quello di impiego dei dipendenti dell'ente locale.
Il Tribunale di Vicenza ritiene erronea questa soluzione e assimila la posizione dell'assessore a quella del mandatario, ritenendo di dover applicare in via analogica l'art. 1720 del c.c..
Su questa questione la Corte di Cassazione Civile 16.04.2008, n. 10052, ha deciso che all'assessore, applicando in via analogica l'art. 1720, comma 2, c.c., spetta soltanto il rimborso delle spese sostenute a causa del proprio incarico e non semplicemente in occasione del medesimo.
Le spese per difendersi in procedimento penale non sono spese sostenute a causa del proprio incarico, ma in occasione del medesimo. Quindi il rimborso non spetta .

Il Capo gruppo Perinella si riserva di acquisire  tutti i fatti e le circostanze  relative alle denuncie, nonché la estrazione copia delle fatture  allegate dal Responsabile per la richiesta di rimborso delle  spese legali  al Comune di Castel di Sasso.