Per contatti:

domenica 8 novembre 2015

Ufficio Tecnico del Comune iscritto nel registro degli indagati, procedimento penale presso Tribunale di S.Maria C.V. per la mancata depurazione e soprattutto per inquinamento e scempio ambientale.


Gran parte dei comuni del Casertano sotto l'occhio degli inquirenti per la mancata depurazione e soprattutto per inquinamento e scempio ambientale. 
La vicenda depurazione in provincia di Caserta denota chiaramente un'inerzia nelle azioni pro ambiente e, soprattutto ciò ha creato danni e non poco seri al territorio. In due anni di accurate indagini, gli inquirenti sono addivenuti ad una conclusione, ossia che la salvaguardia dell'ambiente per i Comuni è stata una chimera.
In data 03.08.2015 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha notificato al Comune di Castel di Sasso l’avviso di fissazione dell’udienza preliminare relativa al procedimento penale n. 6880/2015 contro, ex multis,( tra tanti) la Sig. ra Pasqualina Petruccelli, ex dipendente  comunale, in qualità di responsabile dell’ufficio tecnico comunale del Comune di Castel di Sasso, per i reati di cui agli art. 110 c.p., 81 cp. 137 comma  5 e 6 del dec. Lgs. 152/2006.
La Sig. ra Pasqualina Petruccelli, collocata a riposo in data 30.11.2014, non ha mai ricoperto l’incarico di responsabile dell’ufficio tecnico del Comune di Castel di Sasso, né ha mai rivestito alcuna funzione afferente al suddetto ufficio, essendo assunta  nell’area amministrativa, con il ruolo di addetta all’ufficio anagrafe..
In data 25/08/2015, con nota prot. n. 2732 , la Sig. ra Pasqualina Petruccelli ha comunicato formalmente al Comune di Castel di Sasso,di aver nominato il proprio difensore di fiducia, Avv. Nadia De Marco, da   Pontelatone  per il procedimento penale  ai fini dell’attivazione della relativa copertura finanziaria da parte del Comune affinchè si faccia carico  di tutte le  spese legali della  dipendente.

 Il Comune di Castel di Sasso tiene  attualmente solo due depuratori funzionanti: quello di Strangolagalli ( vedi foto)  che scarica nel Rio Maltempo, quello di Ponte dell’Olio che scarica nel Rio S. Giovanni, è sprovvisto del tutto  del depuratore di S.Marco.
( Foto) Il depuratore  di Strangolagalli


Si riportano gli stralci degli  articolo del codice penale,  contestati dal Tribunale e  notificati all’Ufficio Tecnico Comunale di Castel di Sasso.
ART. 110  c.p.
(trattamento di rifiuti presso impianti di trattamento delle acque reflue urbane)
3. Il gestore del servizio idrico integrato, previa comunicazione all'autorità competente ai sensi dell'articolo 124, e' comunque autorizzato ad accettare in impianti con caratteristiche e capacità depurative adeguate, che rispettino i valori limite di cui all'articolo 101, commi 1 e 2, i seguenti rifiuti e materiali, purche' provenienti dal proprio Ambito territoriale ottimale oppure da altro Ambito territoriale ottimale sprovvisto di impianti adeguati.
a) rifiuti costituiti da acque reflue che rispettino i valori limite stabiliti per lo scarico in fognatura;
b) rifiuti costituiti dal materiale proveniente dalla manutenzione ordinaria di sistemi di trattamento di acque reflue domestiche previsti ai sensi dell'articolo 100, comma 3;
c) materiali derivanti dalla manutenzione ordinaria della rete fognaria nonche' quelli derivanti da altri impianti di trattamento delle acque reflue urbane, nei quali l'ulteriore trattamento dei medesimi non risulti realizzabile tecnicamente e/o economicamente.
4. L'attività di cui ai commi 2 e 3 può essere consentita purche' non sia compromesso il possibile riutilizzo delle acque reflue e dei fanghi.
5. Nella comunicazione prevista al comma 3 il gestore del servizio idrico integrato deve indicare la capacità residua dell'impianto e le caratteristiche e quantità dei rifiuti che intende trattare. L'autorità competente può indicare quantità diverse o vietare il trattamento 
Nella comunicazione prevista al comma 3 il gestore del servizio idrico integrato deve indicare la capacità residua dell'impianto e le caratteristiche e quantità dei rifiuti che intende trattare. L'autorità competente può indicare quantità diverse o vietare il trattamento di specifiche categorie di rifiuti. L'autorità competente provvede altresì all'iscrizione in appositi elenchi dei gestori di impianti di trattamento che hanno effettuato la comunicazione di cui al comma 3.
SANZIONI PENALI ART. 137
Comma  5. Chiunque, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure superi i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, e' punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.

Comma  6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.

Nessun commento:

Posta un commento