Gran
parte dei comuni del Casertano sotto l'occhio degli inquirenti per la mancata
depurazione e soprattutto per inquinamento e scempio ambientale.
La
vicenda depurazione in provincia di Caserta denota chiaramente un'inerzia nelle
azioni pro ambiente e, soprattutto ciò ha creato danni e non poco seri al territorio.
In due anni di accurate indagini, gli inquirenti sono addivenuti ad una
conclusione, ossia che la salvaguardia dell'ambiente per i Comuni è stata una
chimera.
In
data 03.08.2015 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha notificato al
Comune di Castel di Sasso l’avviso di fissazione dell’udienza preliminare
relativa al procedimento penale n. 6880/2015 contro, ex multis,( tra tanti) la
Sig. ra Pasqualina Petruccelli, ex dipendente comunale, in qualità di responsabile
dell’ufficio tecnico comunale del Comune di Castel di Sasso, per i reati di cui
agli art. 110 c.p., 81 cp. 137 comma 5 e
6 del dec. Lgs. 152/2006.
La
Sig. ra Pasqualina Petruccelli, collocata a riposo in data 30.11.2014, non ha
mai ricoperto l’incarico di responsabile dell’ufficio tecnico del Comune di
Castel di Sasso, né ha mai rivestito alcuna funzione afferente al suddetto
ufficio, essendo assunta nell’area amministrativa, con il ruolo di addetta
all’ufficio anagrafe..
In
data 25/08/2015, con nota prot. n. 2732 , la Sig. ra Pasqualina Petruccelli ha
comunicato formalmente al Comune di Castel di Sasso,di aver nominato il proprio
difensore di fiducia, Avv. Nadia De Marco, da Pontelatone per il procedimento penale ai fini dell’attivazione della relativa
copertura finanziaria da parte del Comune affinchè si faccia carico di tutte le spese legali della dipendente.
Il Comune di Castel di Sasso tiene attualmente solo due
depuratori funzionanti: quello di Strangolagalli ( vedi foto) che scarica nel Rio Maltempo, quello di
Ponte dell’Olio che scarica nel Rio S. Giovanni, è sprovvisto del tutto del depuratore di
S.Marco.
( Foto) Il depuratore di Strangolagalli
Si
riportano gli stralci degli articolo del
codice penale, contestati dal Tribunale
e notificati all’Ufficio Tecnico
Comunale di Castel di Sasso.
ART. 110 c.p.
(trattamento di rifiuti presso impianti di trattamento delle acque reflue urbane)
(trattamento di rifiuti presso impianti di trattamento delle acque reflue urbane)
3.
Il gestore del servizio idrico integrato, previa comunicazione all'autorità
competente ai sensi dell'articolo 124, e' comunque autorizzato ad accettare in
impianti con caratteristiche e capacità depurative adeguate, che rispettino i
valori limite di cui all'articolo 101, commi 1 e 2, i seguenti rifiuti e
materiali, purche' provenienti dal proprio Ambito territoriale ottimale oppure
da altro Ambito territoriale ottimale sprovvisto di impianti adeguati.
a)
rifiuti costituiti da acque reflue che rispettino i valori limite stabiliti per
lo scarico in fognatura;
b)
rifiuti costituiti dal materiale proveniente dalla manutenzione ordinaria di
sistemi di trattamento di acque reflue domestiche previsti ai sensi
dell'articolo 100, comma 3;
c)
materiali derivanti dalla manutenzione ordinaria della rete fognaria nonche'
quelli derivanti da altri impianti di trattamento delle acque reflue urbane,
nei quali l'ulteriore trattamento dei medesimi non risulti realizzabile
tecnicamente e/o economicamente.
4.
L'attività di cui ai commi 2 e 3 può essere consentita purche' non sia
compromesso il possibile riutilizzo delle acque reflue e dei fanghi.
5.
Nella comunicazione prevista al comma 3 il gestore del servizio idrico
integrato deve indicare la capacità residua dell'impianto e le caratteristiche
e quantità dei rifiuti che intende trattare. L'autorità competente può indicare
quantità diverse o vietare il trattamento
Nella
comunicazione prevista al comma 3 il gestore del servizio idrico integrato deve
indicare la capacità residua dell'impianto e le caratteristiche e quantità dei
rifiuti che intende trattare. L'autorità competente può indicare quantità
diverse o vietare il trattamento di specifiche categorie di rifiuti. L'autorità
competente provvede altresì all'iscrizione in appositi elenchi dei gestori di
impianti di trattamento che hanno effettuato la comunicazione di cui al comma
3.
SANZIONI PENALI ART.
137
Comma 5. Chiunque,
nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori
limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella
4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure superi i limiti
più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità
competente a norma dell'articolo 107, comma 1, in relazione alle sostanze
indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto,
e' punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a
trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze
contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da
sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.
Comma 6. Le sanzioni di cui al
comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque
reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite
previsti dallo stesso comma.