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domenica 10 maggio 2015

Diffida del Prefetto al Comune di Castel di Sasso «Entro 20 giorni il bilancio» o avvio procedimento per lo scioglimento del consiglio.


Dopo la mancata approvazione del documento contabile, scatta quanto previsto dalla legge. E se non verranno rispettati i termini scatta il procedimento per la scioglimento del consiglio. Il Sindaco Coletta ha notificato in data 9/5/2014  a tutti i Consiglieri Comunali la comunicazione del Prefetto  di Caserta del  6 Maggio 2014  Prot. 25033/Area II/EE.LL
 Il Prefetto di Caserta , Pagano, ha diffidato il Consiglio Comunale  di Castel di Sasso  all’approvazione  del  rendiconto di gestione relativo all’esercizio finanziario 2014 assegnando un termine di 20 giorni, così come previsto dall’articolo 141 del testo unico sugli enti locali.
Il provvedimento di diffida – si legge nella notifica – si è reso necessario a seguito della non approvazione del rendiconto gestionale da parte del Consiglio Comunale   entro il 30 aprile 2014.
 Secondo tale norma, quando il Consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla Giunta, il Prefetto assegna al Consiglio un termine non superiore a venti giorni per la sua approvazione decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all’amministrazione inadempiente e inizia la procedura per lo scioglimento del Consiglio. «Il legislatore, dunque, – si fa rilevare nella nota – non ha inteso dare rilevanza ai motivi che hanno condotto alla mancata approvazione del bilancio (se si tratti cioè di una semplice inadempienza ovvero se sia riscontrata una precisa volontà di non approvare lo schema predisposto dalla Giunta) ma solo al dato obiettivo della mancata approvazione entro il termine prescritto dalla legge. Attesi, infatti, i rilevanti effetti prodotti dal provvedimento di scioglimento – continua la Prefettura – il legislatore ha ritenuto, a garanzia dell’autonomia dell’ente ed in applicazione del principio costituzionale di leale collaborazione , subordinare sempre alla previa diffida l'eventuale provvedimento dissolutori».

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