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venerdì 10 giugno 2011

Scadenza contributo olio 2011


Domanda Unica: il sostegno diretto all'agricoltura

La Domanda Unica è il nuovo strumento che consente agli agricoltori di accedere ai pagamenti diretti istituiti dal reg. (CE) n. 1782/2003 nell’ambito del regime di pagamento unico e degli altri regimi di aiuto per superficie
L'introduzione della Domanda Unica ha soppresso il regime dell'aiuto alla produzione dell'olio di oliva (Integrazione) a partire dall'annata 2005.
Attualmente, chiunque abbia un terreno di almeno un ettaro coltivato, può presentare la Domanda Unica con la facoltà di accesso alla Riserva Nazionale per l'assegnazione dei titoli.
Tale domanda deve essere fatta presso un Centro di Assistenza Agricolo C.A.A. entro il mese di maggio.
IL SOSTEGNO DIRETTO al reddito costituisce, assieme allo Sviluppo Rurale, uno dei due pilastri della Politica Agricola Comunitaria (PAC) dopo la Riforma Fischler (2003).
Il Sostegno diretto al reddito prevede una serie di contributi diretti, sotto forma di aiuto disaccoppiato e di aiuti accoppiati erogati ad agricoltori che coltivano colture cosiddette “ammissibili”: la Comunità Europea, infatti, non considera pagabili superfici sulle quali, per esempio, insistono fiumi, strade, fabbricati, boschi, rocce, fossati ad acquatori di larghezza superiore a 2 m, impianti arborei (salvo alcuni specifici casi), ecc.
Domande e scadenze
Per poter presentare domanda, l’agricoltore deve obbligatoriamente costituire il fascicolo aziendale, presso l’Organismo Pagatore Regionale di competenza (fa fede la sede dell’azienda).
La Regione Campania  ha stabilito che il fascicolo aziendale deve essere depositato presso il CAA prescelto. Pertanto, l’agricoltore che richiede l’iscrizione nell’anagrafe agricola unica, individua il CAA gestore del proprio fascicolo aziendale, conferendogli specifico mandato scritto e fornendo la documentazione necessaria a certificare le informazioni dichiarate.
La domanda di pagamento per ottenere il pagamento unico aziendale (Domanda Unica) deve essere presentata all'Organismo Pagatore direttamente o per il tramite di un CAA, in analogia alla costituzione del fascicolo, entro il 15 maggio di ogni anno. Tuttavia, le istanze di aiuto possono essere presentate anche oltre la data di scadenza ma per ogni giorno di ritardo è prevista una penalità sulla somma dovuta. Si considerano in ogni caso irricevibili le domande pervenute oltre il 9 giugno di ogni anno.
Modalità di pagamento
Il pagamento avviene esclusivamente tramite accreditamento con bonifico su conto corrente bancario/postale.
La somma corrispondente viene erogata tra il 1 dicembre e il 30 giugno dell'anno successivo alla presentazione della domanda. La data di erogazione non è pertanto assicurata in un determinato periodo dell’anno per ciascun agricoltore, poiché è subordinata all’effettuazione, da parte dell’Organismo Pagatore, di tutti i controlli amministrativi e di campo previsti dalla normativa europea e nazionale

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