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domenica 5 febbraio 2012

CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE CAMBIANO LE REGOLE

A far data dal 1° gennaio 2012, in base all’art. 15 della Legge 183/ 2011 (Legge di Stabilità 2012) le certificazioni di anagrafe e stato civile (residenza, stato di famiglia, contestuali, nascita etc)  possono essere rilasciate esclusivamente se il cittadino deve presentarle a soggetti privati. Su tale certificazione sarà apposta la  dicitura “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o  ai privati gestori di pubblici servizi".

Il costo prevede il pagamento dell’imposta di bollo (art. 4 della tariffa alleg. A al D.P.R. 642/1972)  e dei diritti di segreteria per ciascun documento (€ 14,62 + € 0,52).

Pertanto i cittadini dovranno utilizzare, nel rapporto con le Pubbliche Amministrazioni ed i Gestori di Pubblici Servizi (Poste, Enel, Telecom, ACI, ecc.),  l’autocertificazione, che ha lo stesso valore dei certificati (art. 46, D.P.R. 445), non comporta alcun costo (nessuna imposta di bollo né diritti di segreteria)  e non è necessaria la autenticazione della firma. 

Si ricorda comunque che anche i soggetti privati (ad esempio banche, assicurazioni, agenzie d’affari, notai), ai sensi dell’ art. 2. D.P.R. 445, possono discrezionalmente accettare l’autocertificazione prodotta dal cittadino.


PER SAPERNE DI PIU' SI ALLEGA LA DIRETTIVA DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DELLA SEMPLIFICAZIONE


http://www.funzionepubblica.gov.it/lazione-del-ministro/direttiva-n-142011---direttiva-decertificazione/direttiva-n-142011---direttiva-decertificazione.aspx 

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