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domenica 13 gennaio 2013

Illegittimo pagare le acque reflue sul depuratore di Strangolagalli, per lavori in corso di completamento dell’impianto. Richiesta rimborso tassa di depurazione


 

Con  Sentenza della Corte Costituzionale n. 335 del 15/10/2008 che  ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma relativa all’applicazione della tariffa per lo smaltimento delle acque reflue (per quanto riguarda il nostro Comune, si tratta della quota annuale addebitata nella bolletta dell’acqua).
Nello specifico la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, co. 1, legge n.36/1994 (Disposizioni in materia di risorse idriche), sia nel testo originario, sia nel testo modificato dall’art. 28 della legge n.179/2002 (Disposizioni in materia ambientale), nella parte in cui prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti «anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi» specificando nelle motivazioni che il giudizio travolge, stante la perfetta analogia, anche l’art.175 del D.L. n.152/2006 (il quale aveva abrogato la disciplina precedente con una norma sostanzialmente identica) e ha dichiarato, altresì, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l’illegittimità costituzionale dell’art. 155, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nella parte in cui prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti «anche nel caso in cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi».
Più sinteticamente, la Corte ha stabilito che la norma denunciata, eliminando ogni diretta relazione tra il pagamento della tariffa per lo smaltimento delle acque reflue e l’effettivo svolgimento del servizio che tale pagamento dovrebbe retribuire, ha irragionevolmente disciplinato il pagamento della quota in modo non coerente con la sua natura di corrispettivo contrattuale. La quota in questione richiesta agli utenti della fornitura idrica, non configura infatti una tassa ma il corrispettivo di un servizio il quale, nei casi in cui manchino gli impianti, non viene erogato. Tutto ciò viola l’articolo 3 della Costituzione in quanto discrimina chi paga la tariffa senza ricevere in cambio il servizio.
ha stabilito:
1) l'incostituzionalità del pagamento della tariffa relativa al servizio di depurazione, nel caso in cui l'Utente non ne usufruisca (assenza o temporanea inattività dell'impianto di depurazione acque reflue);
2) l'obbligo per i gestori di rimborsare la quota di tariffa non dovuta riferita al servizio di depurazione, al netto degli oneri deducibili (costi sostenuti dal gestore per le attività di cui sopra) e comprensiva degli interessi maturati.Si aggiunga che tale versamento era altresì assoggettato ad IVA, con ulteriore aggravamento di spesa da parte degli utenti dei servizi idrici. La dichiarazione di illegittimità della norma determina così, per il futuro, che non è più richiedibile da parte delle aziende erogatrici dell’acqua, la tariffa per depurazione e fognatura laddove non sia seguita dalla controprestazione del servizio.
Nel Comune di Castel di Sasso esistono solo due impianti di depurazione: quello di Strangolagalli temporaneamente inattivo  e quello di Ponte dell’Olio, anch’esso inattivo.  Risulta inesistente l'impianto  di S.Marco ,  dove le acque reflue vengono  immesse  direttamente nel Vallone Maltempo.La maggioranza ha ritenuto opportuno applicare trattamenti diversi :di  inviare sola a una parte dei cittadini del Comune, e precisamente ai cittadini delle frazioni di Prea,Cisterna, Sasso, Arbusti, Morrone, Maranisi ,Vallata e Strangolagalli  le bollette del pagamento delle acque reflue, che scaricano nel depuratore di Strangolagalli.
Che l’impianto di Strangolagalli, essendo un impianto di pretrattamento, che serve solo alcune frazioni del Comune, tecnicamente e giuridicamente non può essere annoverato tra gli impianti di depurazione dei reflui, poiché questi non subiscono alcun abbattimento del carico inquinante, ma solo una procedura di grigliatura del materiale solido con fanghi.
Si evidenzia  che su detto impianto sono in corso lavori (di ammodernamento e di completamento come da foto allegate ),  con  aggiunta di nuovi macchinari, per adeguamento del sito  tra gli impianti di depurazione dei Reflui.
Visto che una parte dei  cittadini      hanno corrisposto indebitamente il canone relativo al pagamento del servizio di depurazione,  PER UN  SERVIZIO  in temporanea inattività.
il Capo gruppo di  Minoranza chiede la restituzione delle somme non dovute, come riportato  nell'allegata interrogazione al Sindaco .

 
FOTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI STRANGOLAGALLI, AGGIORNATE AL 29/12/2012 ,EVIDENTI I LAVORI IN CORSO  DI INSTALLAZIONE DI NUOVI IMPIANTI E  MACCHINARI.

 
 






 




Interrogazione
                 Al  Sindaco del Comune di Castel di Sasso
                                        Al Presidente del Consiglio  

Oggetto: rimborso canone depurazione delle acque reflue.

Il sottoscritto Consigliere Giuseppe Perinella presenta la seguente interrogazione.
Premesso,
che l’impianto di Strangolagalli, essendo un impianto di pretrattamento, che serve solo alcune frazioni del Comune, tecnicamente e giuridicamente non può essere annoverato tra gli impianti di depurazione dei reflui, poiché questi non subiscono alcun abbattimento del carico inquinante ma solo una procedura di grigliatura del materiale solido,(con fanghi);
che nel 2012 i cittadini hanno corrisposto indebitamente il canone relativo al pagamento del servizio di depurazione( per l’anno 2011 ),PER UN SERVIZIO MANCANTE  per la  temporanea inattività dell'impianto di depurazione acque reflue);
che la sentenza della Corte Costituzionale n°335 del 08/10/2008 ha stabilito che i canoni relativi ai servizi di fognatura e depurazione sono dovuti solo se il servizio è stato effettivamente istituito e il depuratore è funzionante, dichiarando illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 1 della legge 05/01/1994 n°36, dell’art. 28 della legge 31/07/2002 n°179 e dell’art.155, comma 1 del D.L. 3/04/06 n° 152;
che pertanto, secondo quanto stabilisce la legge, il Comune è tenuto alla restituzione delle somme non dovute.
quanto sopra si CHIEDE
1)come l’Amministrazione Comunale intenda ottemperare alla sopraindicata sentenza;
2con quali modalità ed in quali tempi (rapidi) il Comune intende restituire ai cittadini le somme illegittimamente incassate a titolo di canone di depurazione acque anche in considerazione del fatto che tali somme di questi tempi possono recare sicuro giovamento alle famiglie;
3)di istituire uno sportello Comunale per i cittadini adibito esclusivamente ai rimborsi del suddetto canone e al trattamento delle relative pratiche garantendo tempi di rimborso rapidi e certi.

Il Consigliere Comunale.
Castel di Sasso 14/1/2013


4 commenti:

  1. sig perinella e' sicuro di cio' che dice? nella mia bolletta alla voce acque reflue c e 0 da pagare,quindi a chi si riferiscono le sue accuse? grazie della delucidazione

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  2. Caro Anonimo , come Consigliere Comunale di Minoranza,non accuso nessuno , rientra nel mio ruolo di opposizione , salvaguardare i diritti dei cittadini di Castel di Sasso .Prendo atto della esistenza di una sentenza di Corte di Cassazione, sulle acque reflue e chiedo che la Maggioranza ne prende atto e si attenga ai contenuti delle illegittimità in essa riportate. Del tuo caso personale non ho elementi , dovresti indicare almeno la frazione per darti una risposta esauriente. Non mi riterrei fortunato se la Maggioranza, nella bolletta dell’acqua ti ha inserito zero per le acque reflue. Potresti avere anche spese maggiori se sei distante dalla rete fognaria, in quel caso devi provvedere in proprio allo smaltimento e rispettare norme più severe e costose. Un fraterno Saluto Giuseppe Perinella

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    1. abito in una frazione centro in cui non e' stata ancora completata l opera fogniaria e le assicuro che in tutta la frazione nessuno deve pagare le acque reflue quindi lei ha preso un abbaglio

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    2. Caro anonimo solo per chiarezza e non per polemica, non ho preso nessuno abbaglio, ti invito a rileggere la Sentenza e il mio Post, che vanno nella direzione da te auspicata e nel tuo interesse. Dichiari di abitare in una frazione ( presuppongo la frazione alta) dove le opere fognarie sono in corso e non ancora completate, pertanto tutti i cittadini di quella frazione, sono tenuti a pagare zero per assenza di rete fognaria . I cittadini della frazione cominceranno a pagare solo dopo il completamento dei lavori fognari della frazione, solo dopo che la fogna di detta frazione viene collegata al depuratore di Strangolagalli,e solo dopo che il depuratore abbia tutti i requisiti di legge e sia dichiarato idoneo tecnicamente e giuridicamente per essere annoverato tra gli impianti di depurazione dei reflui. Solo allora il Comune ti può iscrivere a ruolo per pagare la immissione in fogna e le acque reflue. Caro Anonimo il rimborso da me sollecitato ( per effetto della sentenza), lo può chiedere solo i cittadini che hanno già pagato nel 2012 ,e sono tanti che hanno pagato sulla bolletta il consumo di acqua, l’immissione in fogna e le acque reflue non dovute, in quanto l’impianto di Strangolagalli è ancora in fase di completamento.A disposizione per ulteriori chiarimenti, ti invio un fraterno Saluto. Giuseppe Perinella

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