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domenica 6 gennaio 2013

La maggioranza inadempiente, non rispetta i tempi dell’unione (gestione associata) obbligatoria, il Prefetto assegna un termine perentorio.



Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (Spending review), in materia di gestioni associate dei Comuni e di Unioni dei Comuni all'art. 19 ha introdotto importanti novità sulle
funzioni fondamentali e modalità di esercizio associato di funzioni e servizi comunali e sulle Unioni dei Comuni.
 In particolare con riferimento ai piccoli Comuni con popolazione da 1.001 a 5.000 abitanti Castel di Sasso.
(art. 19, comma 1 ):
- viene fornito un nuovo, più accurato elenco delle  10 funzioni fondamentali da accorpare entro il 1/1/2014:

a) organizzazione generale dell’amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
f) l.’organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall’articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
h) edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici.

Con riferimento ai piccoli Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane,( Castel di Sasso) esercitino obbligatoriamente in forma associata, mediante unioni di comuni (art. 32 TUEL) o convenzione quali dovranno procedere ad associare almeno tre funzioni entro il 1 gennaio 2013 e le restanti entro il 1 gennaio 2014-


 Gli organi dell’Unione e la loro costituzione: in particolare, viene confermato che il Presidente dell’Unione debba essere scelto tra i Sindaci dei Comuni associati; si prevede poi che la Giunta deve essere costituita dai componenti dell’esecutivo dei comuni associati ed il consiglio deve essere composto da un numero di consiglieri, eletti dai singoli consigli dei comuni associati tra i propri componenti, non superiore a quello previsto per i comuni con popolazione pari a quella complessiva dell’ente, garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando, ove possibile, la rappresentanza di ogni comune.
Viene confermata la natura dell’Unione dei Comuni come un ente di secondo grado: infatti, i consiglieri non sono eletti dai cittadini, bensì dai singoli consigli comunali.

“All’unione sono conferite dai comuni partecipanti le risorse umane strumentali necessarie all’esercizio delle funzioni loro attribuite”
- viene ribadito che alle unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati.


Entro il 31 dicembre 2012 Il Sindaco Valentino e la sua Maggioranza , doveva convocare il Consiglio Comunale  per deliberare la partecipazione del Comune di Castel di Sasso all’unione con i comuni come per legge ed eleggere i suoi rappresentanti. Il Consiglio Comunale a tutt'oggi  non è stato mai convocato.

Entro il 1 gennaio 2013 i Comuni   interessati (all’Unione) dovevano  assicurare l’attuazione delle disposizioni con riguardo ad almeno tre delle funzioni fondamentali.

La legge prevede che nel caso in cui non venga rispettata da parte dei Comuni interessati ( Castel di Sasso) la tempistica del  (1/1/2013) per l’esercizio associato obbligatorio il Prefetto assegna al Comune che non abbia rispettato le scadenze, un termine perentorio entro il quale provvedere all’esercizio obbligatorio. Nell’eventualità di un’ulteriore inadempienza da parte del Comune interessato, il Governo può esercitare il potere sostitutivo, di cui all’art. 120 della Costituzione,adottando gli atti necessari o nominando un commissario ad acta, come previsto dall’articolo 8 della legge n. 131/2003 (Legge La Loggia).

La Minoranza si attiverà per informare S.E. Il Prefetto di Caserta.



3 commenti:

  1. penso che se il nostro comune sta facendo orecchi da mercante sicuramente lo puo' fare,secondo lei signor perinella dove andremo a finire con sti nuovi regolamenti?sicuramente peggio di come stiamo.

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  2. Giova' la querela ti ha fatto bene,almeno sei diventato meno loquace.Perlomeno quando scrivi in righe..........

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  3. ehi dove siete finiti,certo vi arrendete subito....

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